Circolare ADM n. 5/2024
Modalità di gestione semplificata dei negozi ex articolo 128 T.U.L.D. (Duty Free Shops) – DFS semplificato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la disciplina dei duty free shops ex art. 128 T.U.L.D., confermando il modello ordinario già regolato dalla circolare 179D/2000 e introducendo un modello alternativo di gestione semplificata basato sugli istituti del CDU. Vengono disciplinati i prodotti vendibili, la formazione del prezzo, la codifica degli articoli, gli obblighi di contabilità informatica, le modalità di introduzione ed estrazione delle merci, le vendite a viaggiatori U.E. ed extra-U.E., la dichiarazione complementare riepilogativa, le garanzie e il piano di controllo doganale. La circolare chiarisce inoltre la gestione di deficienze, eccedenze e inventari, nonché la procedura di conversione da DFS ordinario a DFS semplificato.
Modalità di gestione semplificata dei duty free shops ex art. 128 T.U.L.D. (DFS semplificato)
Modalità di gestione semplificata dei duty free shops ex art. 128 T.U.L.D.
La circolare aggiorna la disciplina dei negozi duty free shops di cui all’art. 128 T.U.L.D. alla luce del Codice doganale dell’Unione, mantenendo ferma la disciplina del DFS ordinario già dettata dalla circolare 179D/2000 e introducendo un modello alternativo di DFS semplificato. Quest’ultimo consente una gestione più flessibile, ma richiede specifiche autorizzazioni, l’adozione di strumenti informatici tracciabili e il rispetto di regole puntuali per vendite, contabilità, controlli e garanzie.
Quadro generale e modelli di gestione
L’operatore autorizzato può optare per due modelli distinti:
- DFS ordinario, disciplinato dalla circolare 179D/2000;
- DFS semplificato, disciplinato dalla presente circolare.
Il DFS semplificato si basa sull’utilizzo di semplificazioni del CDU e presuppone, oltre all’autorizzazione ex art. 128 T.U.L.D., la qualifica AEO-C del gestore. La circolare richiama in particolare:
- l’art. 182, par. 1 CDU, per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante;
- l’art. 182, par. 3 CDU, per l’esonero dalla presentazione delle merci;
- l’art. 177 CDU, per la semplificazione nella compilazione di dichiarazioni riguardanti merci classificate in sottovoci tariffarie diverse;
- l’art. 167 CDU, per la dichiarazione complementare riepilogativa;
- gli artt. 146 e 234 del regolamento delegato/esecutivo, per termini, durata e modalità delle dichiarazioni complementari.
Prodotti interessati e condizioni di vendita
Nel DFS semplificato convivono:
- prodotti allo stato estero, in particolare tabacchi lavorati e alcolici senza contrassegni di Stato;
- prodotti in posizione unionale.
Per i prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano regole specifiche:
- i tabacchi lavorati senza contrassegno possono essere venduti unicamente a viaggiatori extra-U.E.;
- gli alcolici senza contrassegno possono essere venduti a viaggiatori extra-U.E. e a viaggiatori U.E.;
- è esclusa la vendita di alcolici a viaggiatori con carta d’imbarco a destinazione Italia e a soggetti privi di carta d’imbarco;
- i tabacchi e gli alcolici venduti a viaggiatori extra-U.E. devono essere consegnati in un contenitore/busta sigillata, idonea a evidenziare eventuali aperture.
La circolare riporta anche, in forma tabellare, la possibilità di vendita per tipo di prodotto e per categoria di acquirente, distinguendo viaggiatori extra-U.E., U.E., Italia e soggetti senza carta d’imbarco.
Prezzi di vendita e valore in dogana
La disciplina dei prezzi è ricondotta al Codice del consumo. Il prezzo di vendita deve essere il prezzo finale, per singola unità o quantità determinata, comprensivo di IVA e di ogni eventuale imposta.
Ne consegue che non è ammesso indicare un prezzo base al quale aggiungere IVA o altre imposte al momento del pagamento. Il gestore può scegliere tra:
- prezzo unico, valido per ogni tipologia di acquirente;
- prezzo differenziato, con un prezzo per viaggiatori extra-U.E. esente da imposte e un prezzo per gli altri acquirenti comprensivo di imposte.
Nel caso di prezzo differenziato, l’informazione deve risultare chiaramente esposta sugli scaffali. Inoltre:
- per le vendite a viaggiatori extra-U.E. il prezzo di vendita coincide con il valore in dogana per l’esportazione;
- per le vendite di alcolici senza contrassegno a viaggiatori U.E., il valore in dogana da assumere per la liquidazione di dazi, accise e IVA nella dichiarazione periodica decadale deve essere determinato scorporando le imposte già corrisposte dal viaggiatore.
Codifica degli articoli, avvertenze e informazioni ai viaggiatori
Tutti gli articoli in vendita nel DFS devono essere dotati di codifica. La dogana, in caso di controllo, può richiedere l’elenco completo degli articoli e della relativa codifica, anche in formato digitale leggibile, per il periodo oggetto di verifica.
Il gestore deve inoltre:
- esporre cartellonistica per avvisare i viaggiatori extra-U.E. di non rompere il sigillo delle buste e di non cedere i beni ad altri passeggeri;
- indicare chiaramente, sugli scaffali, quali categorie di viaggiatori possono acquistare alcolici e tabacchi lavorati senza contrassegno.
Contabilità informatica e registrazione delle operazioni
La circolare impone una contabilità interamente informatica per giacenze, introduzioni, estrazioni e vendite. Non sono ammesse contabilità manuali o cartacee.
L’emissione del documento di vendita deve avvenire tramite registratori di cassa con lettori ottici e/o magnetici di carte d’imbarco. In particolare:
- per le vendite a viaggiatori extra-U.E. non è consentita la registrazione manuale dei dati della carta d’imbarco;
- se una vendita a extra-U.E. è registrata con inserimento manuale dei dati della carta d’imbarco, essa viene considerata a tutti gli effetti come vendita a viaggiatore U.E.;
- in caso di anomalia temporanea della lettura ottica, l’inserimento manuale può essere ammesso solo per vendite a viaggiatori U.E. o a soggetti privi di carta d’imbarco, con specifica evidenza nel sistema informatico;
- il sistema deve indicare per ogni operazione l’addetto che ha curato la vendita e gli eventuali annullamenti o rettifiche.
Le introduzioni e le estrazioni di merci di cui al paragrafo 1 devono essere registrate immediatamente, così da consentire l’aggiornamento delle giacenze e la verifica di corrispondenza tra contabilità e stock fisico.
Introduzione dei tabacchi lavorati e degli alcolici senza contrassegno
Per i prodotti del paragrafo 1 la disciplina distingue tra merce unionale e merce non unionale.
Merce unionale
- per acquisti da fornitori nazionali, l’introduzione avviene sulla base di dichiarazione di esportazione intestata al fornitore nazionale;
- le fatture dei fornitori nazionali recano come titolo di non imponibilità l’art. 8, comma 1, lett. a), del DPR n. 633/1972;
- per acquisti da fornitori di altri Stati membri si applicano gli artt. 46 e seguenti del DL n. 331/1993, conv. in L. n. 427/1993;
- l’introduzione avviene sulla base di dichiarazione di esportazione intestata al gestore;
- se la merce è esportata direttamente dal gestore, alla dichiarazione è allegata fattura pro-forma;
- trattandosi di prodotti soggetti ad accisa, la circolazione in regime sospensivo deve rispettare l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1995.
Merce non unionale
- l’introduzione avviene sulla base di documento di transito, anche se la merce proviene da depositi doganali;
- le merci introdotte sono considerate in sospensione di dazi, IVA e accise;
- il transito è appurato dalla dogana competente sulla base della dichiarazione di introduzione nel DFS;
- la dogana annota sul sistema STRADA l’avvenuta introduzione.
Estrazione di merci invendute
- la merce invenduta precedentemente introdotta nel DFS deve essere estratta mediante importazione con pagamento dei diritti oppure con altra formalità doganale, se la destinazione è diversa dall’importazione, ad esempio reintroduzione in deposito doganale.
Dichiarazione di importazione riepilogativa per le vendite a viaggiatori U.E.
Per le vendite di alcolici senza contrassegno a viaggiatori U.E. il gestore deve presentare, con cadenza non superiore a 10 giorni, una dichiarazione doganale di importazione riepilogativa. La dichiarazione serve a corrispondere:
- dazi, per le merci che erano in posizione non unionale prima dell’introduzione nel DFS;
- accisa, per gli alcolici senza contrassegno;
- IVA.
Alla dichiarazione va allegata una fattura pro-forma. Se il circuito doganale assegna un esito VM, questo viene trattato come CD, trattandosi di dichiarazione successiva. In caso di CD, il funzionario acquisisce dal gestore il prospetto di liquidazione, se i dati non sono già contenuti nella fattura pro-forma, con dettaglio degli articoli venduti, subtotali e aliquote applicabili. Al termine del controllo, se non emergono errori, il funzionario registra lo svincolo su AIDA con la dicitura: "Liquidazione diritti DFS conforme alla fattura pro-forma allegata".
Deficienze, eccedenze e inventari
La circolare assimila i DFS, ai fini della responsabilità verso l’Erario, ai depositi doganali. Per le merci detenute allo stato estero, la loro particolare destinazione fa sì che conservino o acquisiscano tale status al momento dell’introduzione, rimanendo nella disponibilità del gestore e sotto obbligo di rendiconto verso la dogana.
In caso di deficienze accertate in sede di controllo doganale:
- si considera integrato il presupposto per l’obbligazione tributaria;
- il gestore deve versare immediatamente i diritti doganali sui prodotti mancanti;
- la base imponibile è il valore della merce all’introduzione nel DFS, secondo il criterio LIFO per la determinazione del valore in dogana delle singole unità;
- per le differenze riscontrate si applicano le eventuali sanzioni amministrative e/o penali vigenti;
- la contabilità deve essere rettificata in base al verbale di constatazione.
Il gestore può effettuare inventari periodici per allineare giacenze contabili e fisiche. Se le differenze derivano da errori nei movimenti contabili:
- le deficienze richiedono il versamento dei tributi relativi alle merci mancanti, maggiorati degli eventuali interessi, entro la prima scadenza decadale utile dalla constatazione;
- non sono ammesse compensazioni tra articoli per tabacchi lavorati e alcolici;
- le eccedenze devono essere prese in carico nella contabilità del gestore.
Autorizzazioni, verifiche preventive, garanzia e piano di controllo
L’autorizzazione alla gestione del DFS, ordinario o semplificato, è rilasciata ex art. 128 T.U.L.D. e corredata da disciplinare quando necessario. Nel DFS semplificato l’autorizzazione deve richiamare anche:
- la certificazione AEO-C del gestore;
- l’autorizzazione alla dichiarazione semplificata ex art. 182, par. 1 CDU;
- le condizioni di svincolo delle merci;
- il piano di controllo specifico per l’operatore;
- modalità e termine per la dichiarazione complementare di esportazione riepilogativa;
- periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare;
- termine massimo di presentazione;
- l’esonero dalla presentazione delle merci ex art. 182, par. 3 CDU;
- la semplificazione ex art. 177 CDU per dichiarazioni su merci classificate in sottovoci tariffarie diverse.
Prima del rilascio dell’autorizzazione l’Ufficio delle Dogane deve verificare il sistema di scritture, la presenza dei registratori di cassa con lettori ottici, l’effettuazione di vendite di test, la presenza dei dati minimi nei documenti di vendita, la corretta registrazione informatica, gli annullamenti e le rettifiche, l’eventuale registrazione manuale in caso di anomalie, l’estrazione delle vendite per tipologia, la corrispondenza tra prospetti riepilogativi/fatture pro-forma e i dati richiesti. Deve inoltre verificare cartellonistica, contenitori sigillabili e planimetria dell’esercizio.
Prima dell’avvio della gestione è richiesta una garanzia pari al 30% del valore della merce non unionale detenuta allo stato estero. In caso di primo avvio, il calcolo avviene sulla base della giacenza media dichiarata dal gestore; successivamente la garanzia può essere adeguata su richiesta del gestore o su verifica dell’ufficio. Nei DFS semplificati la garanzia riguarda solo i prodotti del paragrafo 1.
Il piano di controllo deve articolarsi sulle macroaree di gestione:
- introduzione merce allo stato estero;
- magazzino dei prodotti allo stato estero;
- autoliquidazioni inventariali;
- garanzia;
- resi e reintroduzioni;
- vendite e liquidazioni periodiche.
I controlli possibili comprendono revisione accertamento, verifica fisica parziale o totale, analisi delle vendite, controllo acquirente e controllo della garanzia, con eventuale inventario parziale o totale in base all’affidabilità del gestore.
Conversione da DFS ordinario a DFS semplificato e regime transitorio
La conversione da DFS ordinario a DFS semplificato può avvenire mediante reimportazione di tutte le giacenze, al fine di evitare la contemporanea presenza di prodotti identici con diversa posizione doganale. Le autorizzazioni o i disciplinari già adottati e non conformi alle nuove previsioni possono essere prorogati dagli uffici competenti per un massimo di sei mesi dalla data della circolare, salvo ulteriori proroghe necessarie per completare le istruttorie in corso.
Punti principali
Doppio modello di gestione: DFS ordinario e DFS semplificato
La circolare conferma la disciplina del DFS ordinario già contenuta nella circolare 179D/2000 e introduce, in alternativa, un DFS semplificato. Quest’ultimo si fonda sull’utilizzo di semplificazioni del Codice doganale dell’Unione e presuppone la qualifica AEO-C del gestore, oltre ad autorizzazioni specifiche per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante e per la dichiarazione complementare riepilogativa.
Prodotti ammessi e regole di vendita
Nel DFS semplificato possono coesistere prodotti allo stato estero, cioè tabacchi lavorati e alcolici senza contrassegni, e altri prodotti in posizione unionale. I tabacchi senza contrassegno possono essere venduti solo a viaggiatori extra-U.E.; gli alcolici senza contrassegno anche a viaggiatori U.E., ma non a soggetti senza carta d’imbarco o con carta d’imbarco a destinazione Italia. Per le vendite a extra-U.E. i beni devono essere consegnati in buste sigillate.
Prezzi, codifica e informazione ai viaggiatori
Il prezzo esposto deve coincidere con il prezzo finale comprensivo di IVA e altre imposte, senza aggiunte successive in fase di pagamento. Il gestore può adottare un prezzo unico oppure un prezzo differenziato tra extra-U.E. e altri acquirenti, con adeguata evidenza sugli scaffali. Tutti gli articoli devono essere codificati e la dogana deve poter verificare l’elenco codificato. Devono inoltre essere esposte avvertenze ai viaggiatori extra-U.E. e indicazioni chiare sulle categorie abilitate all’acquisto dei tabacchi e alcolici.
Contabilità informatica, vendite ed estrazioni
La contabilità di giacenze, introduzioni, estrazioni e vendite deve essere gestita esclusivamente con sistema informatico; non sono ammesse contabilità manuali o cartacee. I documenti di vendita devono essere emessi con registratori di cassa dotati di lettori ottici o magnetici di carte d’imbarco. Le vendite a extra-U.E. richiedono acquisizione automatizzata dei dati della carta d’imbarco; l’inserimento manuale, se riferito a extra-U.E., fa ricondurre la vendita a un’operazione verso U.E. o comunque non conforme al regime agevolato.
Introduzioni, estrazioni e dichiarazioni riepilogative
Per i prodotti allo stato estero, l’introduzione avviene con dichiarazione di esportazione o documento di transito, a seconda che la merce sia unionale o non unionale. Le merci non unionale restano in sospensione di dazi, IVA e accise. Le vendite di alcolici senza contrassegno a viaggiatori U.E. devono essere seguite, con cadenza non superiore a 10 giorni, da una dichiarazione doganale di importazione riepilogativa con fattura pro-forma e liquidazione dei tributi dovuti.
Controlli, garanzia e conversione
La circolare disciplina deficienze, eccedenze e inventari, assimilando i DFS ai depositi doganali ai fini della responsabilità del gestore. In caso di mancanze devono essere corrisposti immediatamente i diritti doganali, con base imponibile riferita al valore all’introduzione; per le eccedenze si procede alla presa in carico in contabilità. Prima dell’avvio è richiesta una garanzia pari al 30% del valore della merce non unionale detenuta allo stato estero. È inoltre previsto un piano di controllo articolato per macroaree e la possibilità di conversione da DFS ordinario a semplificato mediante reimportazione delle giacenze.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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