Cassazione Penale, Sentenza n. 47139/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale relativamente alla gestione della societa' EL.AR. Aricò s.r.l. (fallita il 20/02/2008). L'imputato ha proposto quattro motivi: (i) vizio di motivazione e violazione dell'art. 216 L.F., sostenendo che le carenze contabili si sono manifestate solo da giugno 2006 e che egli aveva cessato la carica di Presidente del CDA in novembre 2006, quindi avrebbe dovuto rispondere solo l'amministratore unico; (ii) mancata riqualificazione del fatto ex art. 217 L.F. perche' mancherebbe il dolo, essendo al piu' una condotta colposa; (iii) mancata corrispondenza tra contestazione (bancarotta documentale 'generale') e condanna per dolo specifico rilevando difetti di congruita' tra capo di imputazione e decisione; (iv) declaratoria di prescrizione maturata il 05/02/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'accertamento dei fatti: Aricò era amministratore dal 12/02/2005 all'08/11/2006 e rimase socio al 25% fino al fallimento; dalla documentazione e dalle riunioni del Collegio sindacale e' emersa consegna di documentazione frammentaria, mancata redazione del bilancio al 31/12/2006, omissione dell'inventario 2005, mancata attuazione della delibera di auto-fallimento e mancata consegna dei documenti alla curatela. La Corte ha correttamente desunto l'elemento soggettivo (dolo generico) da indicatori concreti quali la sottocapitalizzazione, la prosecuzione dell'attivita' nonostante la crisi, l'assenza di auto-fallimento e un contratto ritenuto fraudolento, escludendo la mera negligenza riconducibile all'art. 217 L.F. Di conseguenza la riqualificazione ex art. 217 e' stata esclusa. Non essendo ammissibili i motivi di ricorso, non e' stata nemmeno esaminata la questione della prescrizione. A norma dell'art. 616 cod.proc.pen. il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 Legge Fallimentare (L.F.)
Riferito alla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto applicabile la forma 'generale' che richiede dolo generico, desumibile per deduzione logico-inferenziale dagli indicatori di condotta finalizzata a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari.
art. 217 Legge Fallimentare (L.F.)
Norma sulla bancarotta semplice per omessa tenuta delle scritture; puo' essere integrata da dolo o colpa. La Corte ha escluso la riqualificazione a questa fattispecie perché la condotta e gli indici fattuali attestate mostrano una volontà cosciente di ostacolare la ricostruzione, e non una mera negligenza.
Artt. 216-223 Legge Fallimentare
Quadro normativo della disciplina delle diverse forme di bancarotta, richiamato per distinguere tra forme fraudolente e semplici e per valutare correttamente l'elemento soggettivo e materiale.
Artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa nella contestazione di mancata corrispondenza tra capo di imputazione e decisione; la Corte ha ritenuto invece che la condotta per la quale e' stata affermata la responsabilita' corrisponda a quanto originariamente contestato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilita' del ricorso, tra cui il pagamento delle spese e, in caso di inammissibilita' per profili di colpa del ricorrente, l'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a 3.000 euro.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale 'generale' non e' richiesto un dolo specifico rivolto a un risultato particolare, ma e' necessario il dolo generico desumibile da elementi e indici che mostrino una condotta finalizzata a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o degli affari.
- La mera irregolarita' o la negligenza nella tenuta delle scritture puo' integrare, al piu', la bancarotta semplice ex art. 217 L.F.; la riqualificazione e' pertanto possibile quando emerge che l'omissione e' dovuta a negligenza e non a una volonta' dichiarata o desumibile di occultamento.
- Il periodo di responsabilita' e' collegato alla effettiva veste amministrativa: la qualifica di amministratore nel periodo critico e la partecipazione societaria (es. quota di socio) sono elementi rilevanti per attribuire la responsabilita'.
- L'elemento soggettivo puo' essere provato con ragionamenti logico-inferenziali sulla base di indici concreti (mancata consegna di documenti, frammentarieta' della contabilità, prosecuzione dell'attivita' in regime di sottocapitalizzazione, omissione dell'auto-fallimento, operazioni sospette) che rivelano la finalita' di sottrarre beni alla garanzia dei creditori.
- Questioni processuali collaterali come la prescrizione potrebbero non essere esaminate se il ricorso e' dichiarato inammissibile per vizi formali o di merito; inoltre l'inammissibilita' per colpa puo' comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Nella redazione del capo di imputazione e nella valutazione finale deve sussistere corrispondenza sostanziale tra la condotta contestata e la qualifica giuridica attribuita: la ricostruzione motivata della Corte sulle modalita' dell'omissione e sui suoi scopi e' decisiva per mantenere la qualificazione di bancarotta fraudolenta.
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