Ordinanza n. 598/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - provvedimento M_D E21525 REG2021 -OMISSIS-, notificato in data 21 dicembre 2021; - Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 -OMISSIS- “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria"; - Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021“ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; - Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”; nonché di ogni altro atto, anche se non conosciuto, agli stessi provvedimenti presupposti, preordinati o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per omessa vaccinazione obbligatoria, unitamente a direttive generali del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Difesa
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento applicativo di sospensione adottato nei suoi confronti ai sensi dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021, nonché alcune direttive generali ministeriali e dello Stato Maggiore della Difesa in materia di verifica dell'obbligo vaccinale. Ha dedotto l'incompetenza dell'organo emanante, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dalla Direzione generale per il personale militare ai sensi dell'art. 1041 del d.P.R. n. 90/2010 e che il comandante non fosse munito di delega; la violazione di legge e l'eccesso di potere per disapplicazione degli artt. 206 e 206-bis del d.lgs. n. 66/2010, in materia di possibilità di rappresentare documentati motivi ostativi alla profilassi e di ricorso alla commissione medica ospedaliera; la violazione di legge e l'eccesso di potere per disapplicazione dell'art. 4-ter, lett. b), del decreto-legge n. 44/2021, con riguardo alla diversa disciplina prevista per il personale militare e civile; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021 per asserita violazione di plurimi parametri costituzionali, tra cui gli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 32, 35 e 36 Cost.
La decisione
Il TAR Toscana ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la propria incompetenza territoriale. Ha ritenuto che l'impugnazione delle direttive ministeriali e dello Stato Maggiore della Difesa, quali atti di autorità centrali con efficacia ultraregionale, fosse effettiva e non meramente formale, poiché il ricorrente aveva formulato specifiche censure contro di esse e ne aveva chiesto espressamente l'annullamento. In base al principio di attrazione, la competenza del TAR Lazio - Roma sugli atti generali dell'amministrazione centrale si estende anche agli atti applicativi adottati da organi periferici. Il medesimo criterio opera nelle controversie di pubblico impiego quando l'atto individuale è impugnato congiuntamente all'atto generale presupposto, prevalendo sull'ordinario criterio della sede di servizio per assicurare l'unità del giudizio. Il TAR ha quindi dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR Lazio - Roma, disponendo che la causa possa essere riassunta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate. Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure sull'obbligo vaccinale, sull'incompetenza sostanziale dell'organo emanante o sulla questione di costituzionalità.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021
È indicato dal ricorrente quale base normativa dell'obbligo vaccinale e del provvedimento di sospensione, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito la legittimità.
artt. 206 e 206-bis d.lgs. n. 66/2010
Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla possibilità per il militare di rappresentare documentati motivi per non sottoporsi alla profilassi e di rivolgersi alla commissione medica ospedaliera; la questione non è stata esaminata per difetto di competenza territoriale.
art. 1041 d.P.R. n. 90/2010
È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la sospensione avrebbe dovuto essere adottata dalla Direzione generale per il personale militare; il TAR non ha deciso la censura.
art. 15 c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente entro il termine perentorio indicato nel provvedimento, con conservazione degli effetti processuali.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa all'incompetenza territoriale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato nell'intestazione processuale, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- Quando un ricorso impugna effettivamente, con specifiche censure e domanda di annullamento, un atto generale emanato da un'autorità centrale dello Stato avente efficacia non limitata territorialmente, la competenza territoriale appartiene al TAR Lazio - Roma, anche se è contestato contestualmente un atto applicativo adottato da un organo periferico.
- L'impugnazione dell'atto generale presupposto da parte di un pubblico dipendente attrae davanti al TAR Lazio - Roma anche la controversia relativa all'atto individuale applicativo, prevalendo sul criterio della sede di servizio, quando l'atto generale disciplina lo status di una pluralità di soggetti.
- Ai fini dell'attrazione della competenza territoriale non rileva che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale sia subordinata, eventuale o ritenuta dal ricorrente meramente tuzioristica: la consistenza e la fondatezza delle censure devono essere valutate dal giudice territorialmente competente.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale comporta la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
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