Sentenza del 29/07/2016 n. 15833 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, senza esaminare nel merito la validità delle notifiche delle cartelle. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 6.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sosteneva di non aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle e di averne avuto conoscenza solo per propria iniziativa. Dopo che il giudice di primo grado aveva accolto i ricorsi, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto valide le notifiche e tardiva l’impugnazione. In Cassazione la società ha denunciato violazioni di legge e vizi di motivazione, contestando nuovamente la regolarità del procedimento notificatorio. Tuttavia, i motivi non rispettavano i requisiti formali allora previsti dall’art. 366-bis c.p.c.: i quesiti di diritto erano generici, astratti e privi dell’indicazione della diversa regola giuridica da applicare; inoltre, i motivi relativi al vizio di motivazione mancavano della necessaria sintesi del fatto controverso.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Ciascun motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione di legge doveva concludersi con un quesito di diritto; per i vizi di motivazione era necessaria una specifica sintesi del fatto controverso.
La norma imponeva al ricorrente di formulare quesiti specifici, autosufficienti e collegati alla decisione impugnata, indicando i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e quella che si riteneva corretta. La mancanza o l’inadeguatezza del quesito comportava l’inammissibilità del motivo.
Art. 58, comma 5, legge n. 69 del 2009
Le disposizioni della legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
L’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. non si applicava ai ricorsi riferiti a provvedimenti pubblicati prima del 4 luglio 2009. Poiché la sentenza impugnata era stata depositata nel 2008, il requisito dei quesiti di diritto era ancora applicabile.
Art. 360 c.p.c.
Il ricorso denunciava violazioni di legge e, nei motivi quinto e sesto, anche vizi di motivazione.
La Corte ha ritenuto che, per i motivi fondati sulla violazione di legge o sul vizio di motivazione, dovessero essere rispettati gli specifici requisiti formali previsti dall’art. 366-bis c.p.c.
Massime di principio
- Nei giudizi di legittimità soggetti alle regole processuali previgenti, il mancato rispetto dei requisiti formali del ricorso può determinare l’inammissibilità senza esame del merito della controversia.
- Un quesito di diritto non può limitarsi a chiedere se il giudice abbia violato una norma: deve collegare chiaramente i fatti accertati, la regola applicata e la diversa regola che si sostiene essere corretta.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre individuare in modo autonomo e sintetico il fatto controverso e spiegare perché la motivazione sarebbe omessa, contraddittoria o insufficiente.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente i fatti né ricostruisce quesiti generici: il ricorso deve consentire di individuare immediatamente l’errore giuridico denunciato.
- Prima di discutere la fondatezza della contestazione di una notifica o di un atto tributario, è essenziale verificare i termini di impugnazione e la regolarità formale del ricorso, perché un vizio processuale può risultare decisivo.
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