Cassazione Penale, Sentenza n. 30459/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione contenuto in una sentenza di condanna irrevocabile, eccependo l'irregolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio (consegna a persona non convivente, Rosario Custro, residente in diverso civico), l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza resa in contumacia (art. 548, comma 3, cod. proc. pen., disciplina ratione temporis antecedente alla L. n. 67/2014), l'abbandono della difesa da parte del difensore nominato, la mancanza di una pagina nella copia della sentenza notificata unitamente all'ingiunzione a demolire (pag. del dispositivo) e l'errata individuazione dell'autorità competente ad eseguire la demolizione. Sulla base di tali rilievi hanno chiesto la dichiarazione di non esecutività della sentenza e la restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, perché il giudice dell'esecuzione non ha esaminato né motivato in modo adeguato i rilievi specifici prospettati dai ricorrenti (vizi della notifica del decreto di citazione, omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza, mancanza di una pagina nella copia notificata, richiesta di restituzione nel termine). La sentenza impugnata (ordinanza del 28/2/2022) è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo esame degli atti di primo grado e delle istanze presentate dai ricorrenti, con valutazione dei profili di nullità/irregolarità delle notificazioni e della non esecutività della sentenza.
Norme richiamate
art. 157, comma 3, cod. proc. pen.
Secondo i ricorrenti, la notifica effettuata mediante consegna a persona non convivente doveva essere integrata dalla comunicazione a mezzo raccomandata prescritta dall'art. 157, comma 3; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione verifichi la correttezza formale della notifica e l'eventuale invalidità derivante dalla mancata osservanza di tale prescrizione
art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (disciplina ratione temporis antecedente alla L. n. 67/2014)
La norma prescriveva, per le sentenze pronunciate in contumacia, la notifica dell'avviso di deposito dalla quale sarebbe iniziato il termine per impugnare; i ricorrenti lamentano l'omessa notifica, con conseguente violazione dei termini processuali e possibile non esecutività della sentenza
art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.
Norme che disciplinano la restituzione nel termine per proporre impugnazione quando il condannato non ha avuto effettiva conoscenza del processo o della sentenza; i ricorrenti hanno chiesto di essere rimessi in termine sulla base di questi istituti
Legge n. 67 del 2014
La sentenza richiama che, ratione temporis, alla vicenda deve applicarsi la disciplina anteriore alla L. n. 67/2014; la Corte ordina di tener conto della normativa vigente al tempo del fatto/processo nel valutare gli effetti delle notifiche e i termini di impugnazione
Massime di principio
- La mancata o irregolare notificazione del decreto di citazione (es. consegna a persona non convivente senza integrazione a mezzo raccomandata) può pregiudicare la validità del processo e la esecutività della sentenza: va sempre verificata la catena delle notifiche e prodotta documentazione che dimostri l'effettiva conoscenza.
- Per le sentenze pronunciate in contumacia è essenziale accertare se sia stata data la prescritta notifica dell'avviso di deposito; l'assenza di tale avviso può impedire l'avvio del termine di impugnazione e giustificare la richiesta di restituzione nel termine.
- La mancanza di pagine o di parti essenziali nella copia della sentenza ricevuta (in particolare il dispositivo) è un elemento che può inficiare l'esecutività e va tempestivamente denunciata e dimostrata con la copia in possesso dell'interessato.
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a esaminare gli atti del giudizio di merito e a motivare specificamente sulle doglianze sollevate; omissioni rilevanti nell'esame sono cagioni di annullamento e rinvio in sede di legittimità.
- In presenza di dubbi circa la competenza per l'esecuzione (esecuzione amministrativa vs provvedimento giudiziale), va sollevata la questione e fornita documentazione rilevante, poiché la competenza incide sull'attuabilità dell'ordine di demolizione.
- In situazioni analoghe è consigliabile agire prontamente: proporre incidente di esecuzione, allegare copie degli atti notificati, prove di residenza e di convivenza, ricevute di raccomandate e ogni elemento utile per dimostrare l'irregolarità della notifica e la mancata conoscenza del processo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30396/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30400/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30401/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30402/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30403/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30404/2022 del 02/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →