Ordinanza n. 295/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della delibera del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Firenze del 2 febbraio 2026 con la quale è stato approvato il nuovo Piano di studio del Corso di Diploma accademico di Primo Livello in Pittura (DAPL01) e, in particolare, la modifica della natura dell’insegnamento ABAV05 Pittura da “laboratoriale” (300 ore) a “teorico-pratico” (150 ore);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Firenze che ha approvato il nuovo piano di studio del corso di Pittura, modificando l'insegnamento ABAV05 Pittura da laboratoriale, di 300 ore, a teorico-pratico, di 150 ore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera del Consiglio Accademico del 2 febbraio 2026 relativa alla modifica del piano di studio del Corso di Diploma accademico di Primo Livello in Pittura. La contestazione riguardava in particolare la trasformazione dell'insegnamento ABAV05 Pittura da attività laboratoriale di 300 ore ad attività teorico-pratica di 150 ore. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai fini della domanda cautelare, che la delibera impugnata costituisce un atto prodromico e non conclusivo, poiché la modifica del piano di studio deve essere definitivamente approvata mediante decreto ministeriale, decreto allo stato non presente in giudizio e non impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione. La delibera impugnata, in quanto atto preparatorio e non conclusivo del procedimento, non risultava allo stato produttiva di effetti e quindi non lesiva. La lesività avrebbe potuto derivare dall'eventuale successivo decreto ministeriale di approvazione definitiva, che tuttavia non era stato adottato o comunque non risultava in giudizio e non era oggetto di impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare disciplinato dall'art. 55 c.p.a.; la sospensione è stata negata perché mancava, allo stato, un atto lesivo efficace.
Massime di principio
- Un atto amministrativo prodromico e non conclusivo, destinato a divenire efficace solo dopo l'adozione di un successivo atto di approvazione, non è impugnabile in assenza di una lesività attuale e concreta.
- Quando la lesione prospettata dipende dall'approvazione definitiva di una modifica amministrativa mediante un successivo provvedimento, quest'ultimo costituisce l'atto eventualmente lesivo da impugnare; la contestazione del solo atto preparatorio non consente di ottenere tutela cautelare se esso non produce ancora effetti.
- La tutela cautelare presuppone l'esistenza di un provvedimento attualmente efficace e lesivo: in mancanza di tale presupposto, la domanda di sospensione deve essere respinta.
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