Cassazione Penale, Sentenza n. 31698/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Pasquale Naso era stato condannato in primo e secondo grado per i reati di falso ideologico e materiale relativi al verbale di sequestro e al verbale di restituzione di uno scooter, per aver falsamente attestato la presenza di un collega e falsificato la firma. In cassazione il ricorrente deduceva carenza di motivazione della Corte territoriale nell'esaminare i motivi di appello, in particolare lamentando l'omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, atteso che nell'imputazione non era contestata l'aggravante della "fidefacenza" (art. 476, comma 2 c.p.), sulla quale la Corte di merito aveva implicitamente fatto conto per la valutazione della pena. Il Pubblico Ministero in Cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che nel capo d'imputazione non era stata espressamente contestata la qualità fidefacente dell'atto né richiamata l'art. 476, comma 2 c.p., per cui doveva applicarsi la fattispecie non aggravata del falso (pena massima sei anni). Applicando gli artt. 157 e 161 c.p. e computando i periodi di sospensione indicati, la Corte ha accertato che i termini di prescrizione si sono maturati anteriormente alla sentenza di secondo grado (31/05/2021). Pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato estinti i reati per prescrizione.
Norme richiamate
art. 476, comma 2, cod. pen. (aggravante per falso in atto pubblico in relazione alla fidefacenza)
La norma non è stata richiamata nell'imputazione né è stata descritta la natura fidefacente dell'atto; perciò non poteva essere applicata come aggravante in sentenza. L'attribuzione della qualità di documento fidefacente richiede che ciò sia esposto nell'imputazione o sia richiamata la norma
art. 157 cod. pen. (prescrizione)
Usata per determinare la durata del termine prescrizionale in relazione alla pena edittale applicabile (pena massima per la fattispecie non aggravata)
art. 161 cod. pen. (calcolo della prescrizione in relazione alla pena)
Applicato insieme all'art. 157 per stabilire le date di estinzione per prescrizione dei reati commessi nel 2009, confermando che la prescrizione si era già verificata prima della sentenza di appello
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti della motivazione del ricorso per cassazione)
Richiamato per il profilo formale del ricorso: il motivo era enunciato nei limiti necessari per la motivazione come richiesto dalla norma
art. 23, comma 8, d.l. n. 127/2020 e norme connesse (discipline temporanee sulla trattazione senza intervento delle parti)
Richiamate le disposizioni emergenziali che hanno consentito la trattazione del ricorso in Cassazione senza intervento delle parti; la procedura è stata applicata in base alle successive proroghe
art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (proscioglimento nel merito)
Richiamato come criterio per l'eventuale proscioglimento nel merito; i supremi giudici hanno ritenuto non sussistenti gli elementi per proscioglimento e hanno invece dichiarato l'estinzione per prescrizione
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
La doglianza relativa alla mancata declaratoria di prescrizione è stata ritenuta un motivo consentito ai fini del ricorso per cassazione
Massime di principio
- Se nell'imputazione non è espressamente indicata la qualità fidefacente di un atto o non è richiamata l'apposita norma, il giudice non può ritenere applicabile l'aggravante per fidefacenza ex art. 476, comma 2 c.p.; l'attribuzione della qualità fidefacente è una valutazione che deve emergere dall'imputazione
- La determinazione della prescrizione va fatta sulla base della pena edittale applicabile alla fattispecie effettivamente contestata: l'erronea qualificazione aggravata in sentenza non può protrarre i termini di prescrizione se l'aggravante non è stata contestata
- I periodi di sospensione della prescrizione (es. per legittimo impedimento, astensione dei difensori, emergenza pandemica) vanno computati con attenzione perché possono slittare i termini, ma se la prescrizione si perfeziona prima della sentenza di merito il giudice di cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato
- La mancata declaratoria di estinzione per prescrizione da parte della Corte di merito può costituire motivo di cassazione valido, se emerge che la prescrizione era già maturata
- In presenza di richiesta del Pubblico Ministero di annullamento senza rinvio per prescrizione e di elementi che comprovino l'estinzione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio
- Per evitare problemi di prescrizione è fondamentale che l'imputazione sia completa e dettagliata: le qualifiche e le aggravanti rilevanti devono essere chiaramente indicate fin dall'atto di accusa
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