Cassazione Penale, Sentenza n. 22622/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma, in appello, della condanna per il delitto di furto in abitazione tentato (fatto commesso il 16/08/2019). L'imputato ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 23-bis d.l. n.137/2020 (conv. l. n.176/2020) e delle garanzie del contraddittorio (art. 111 Cost., art. 6 CEDU) perché, nonostante il difensore avesse tempestivamente trasmesso istanza di discussione orale dell'appello (PEC del 12/03/2021), la Corte d'appello ha deciso con modalità semplificate e senza convocare le parti; (2) vizio di valutazione sulla sussistenza del tentativo vs desistenza volontaria (abbandono dell'azione prima del sopraggiungere di terzi); (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e, perciò, ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. La Cassazione ha rilevato che il difensore aveva trasmesso per PEC la richiesta di trattazione orale, che le udienze erano state rinviate per astensione di categoria e per impedimento di salute del difensore (fatti compatibili con l'esistenza della richiesta), e che l'udienza del 14/07/2022 si è svolta senza verificare la presenza del difensore e in assenza del Pubblico Ministero perché la Corte aveva erroneamente ritenuto che nessuna parte avesse richiesto la discussione orale. Tale condotta ha determinato violazione del diritto al contraddittorio (art. 111 Cost., art. 6 CEDU) e nullità di ordine generale (artt. 178, comma 1 lett. c) e 180 c.p.p.). L'accoglimento del motivo procedurale ha assorbito gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 23-bis, decreto-legge n. 137/2020 (convertito dalla legge n. 176/2020)
La disciplina emergenziale che ha previsto modalità semplificate di trattazione degli appelli non legittima lo svolgimento del giudizio in forma camerale quando la parte abbia ritualmente e tempestivamente richiesto la discussione orale; la richiesta di discussione orale impedisce la decisione senza confronto orale.
art. 23, comma 1, decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149
La trattazione scritta, prevista per la decisione degli appelli in regime emergenziale, può essere derogata su richiesta della parte; tale richiesta si riferisce alla decisione dell'appello e non richiede reiterazione ad ogni udienza.
art. 178, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
Prevede la nullità generale per violazione dell'obbligo di garantire il contraddittorio nel corso del procedimento; la Corte ha ritenuto applicabile la nullità deducibile con ricorso per cassazione.
art. 180, codice di procedura penale
Individua le nullità: la Corte lo ha richiamato unitamente all'art. 178 per qualificare la violazione del contraddittorio come nullità di ordine generale comportante annullamento.
art. 111 Costituzione
Tutela del giusto processo e del diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la mancata verifica della presenza delle parti e la decisione in forma scritta abbiano violato tale principio.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Diritto a un equo processo e alle garanzie del contraddittorio; la Corte ha sovrapposto la tutela europea a quella costituzionale per motivare l'annullamento.
Massime di principio
- Se il difensore presenta tempestivamente e rituale richiesta di discussione orale (anche tramite PEC) l'appello non può essere deciso in sede camerale senza convocazione e senza verifica della presenza delle parti; la decisione contraria può determinare nullità generale deducibile in cassazione.
- La richiesta di trattazione orale, una volta validamente formulata, non richiede reiterazione ad ogni udienza successive: vale per la decisione dell'appello salvo che la parte non rinunci espressamente.
- I rinvii disposti per cause legate alla presenza del difensore (astensione, impedimento per motivi di salute) costituiscono elementi indicativi che la richiesta di discussione orale era ancora vigente e devono indurre il giudice ad accertarne l'effettiva esistenza prima di procedere in forma scritta.
- La violazione del principio del contraddittorio fondata su regole emergenziali (misure Covid) integra una nullità di carattere generale (art.178 c.p.p.) che la Cassazione può accertare anche con ricorso per cassazione sollevando un errore in procedendo.
- In situazioni analoghe è importante conservare e produrre la prova formale della tempestiva richiesta (PEC, ricevute) e documentare eventuali provvedimenti di rinvio o sospensione che dimostrino la volontà di partecipare al dibattimento orale.
- Quando si assume la desistenza volontaria o altre questioni di merito (es. tentativo vs desistenza, valutazione delle attenuanti), tali censure possono risultare assorbite se la Cassazione accerta un vizio procedurale grave che impone il rinvio; pertanto è strategico sollevare con forza anche le irregolarità procedurali.
- Se si è di fronte a decisioni in regime emergenziale, è utile verificare tempestivamente la modalità scelta dalla Corte per la trattazione e, in caso di decisione in forma scritta nonostante richiesta di orale, proporre tempestivamente i relativi mezzi di impugnazione (obiezione in udienza, istanza di sospensione, ricorso per cassazione).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22377/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22378/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22381/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22382/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22383/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22386/2023 del 24/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →