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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46393/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in Cassazione a seguito della sentenza di rinvio emessa dalla Corte d'Appello di Napoli: il ricorrente deduceva molteplici censure tra cui nullità/irregolarità delle notifiche d'appello (in particolare riferite all'uso della P.E.C. e ai differimenti disposti durante l'emergenza Covid-19), omessa/notifica delle conclusioni del Procuratore Generale, vizi di motivazione e valutazione della prova (in particolare sull'utilizzabilità e attendibilità dell'individuazione fotografica, sulla perizia balistica e sulla credibilità dei testi), contestazione della recidiva e del trattamento sanzionatorio (anche per violazione del divieto di reformatio in peius).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendoli infondati e confermando la correttezza della valutazione di merito su attendibilità delle prove e riconoscimenti fotografici (in particolare ha ribadito che i riconoscimenti effettuati in indagine e reiterati in dibattimento sono apprezzabili dal giudice del merito). Ha però accolto parzialmente il ricorso sul profilo del trattamento sanzionatorio (motivo relativo alla pena), rilevando la violazione del divieto di reformatio in peius: la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla determinazione della pena per il reato previsto dall'art. 23 L. n. 110/1975 e ha rideterminato la pena facendo riferimento alla misura indicata dal Tribunale (pena più favorevole per l'imputato indicata in primo grado). In sintesi: rigetto su gran parte delle censure; accoglimento limitato sulla sanzione penale (rideterminazione della pena in favore del ricorrente).

Norme richiamate

  • art. 169 cod. proc. pen.

    In assenza di elezione di domicilio in Italia da parte dell'imputato residente all'estero, il domicilio processuale si intende presso il difensore; pertanto la notifica presso il difensore domiciliatario è rituale.

  • art. 83 comma 14 D.L. n. 18/2020

    «Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e de/provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.»

    La norma emergenziale distingue i casi: se difensore di fiducia, la notifica tramite PEC al difensore è sufficiente; se difensore d'ufficio, devono essere rispettate le regole ordinarie (e la notifica presso il difensore d'ufficio vale come domiciliazione legale).

  • art. 23 co. 4 L. n. 110/1975

    Norma sostanziale del codice delle armi cui è stato ricondotto il reato principale: la Corte ha rideterminato il trattamento sanzionatorio relativo a questo specifico capo di imputazione.

  • artt. 213-214 cod. proc. pen.

    Le formalità previste per la ricognizione non si estendono automaticamente agli atti di individuazione fotografica effettuati in indagine; gli individuazioni informali possono essere valutate come parte della testimonianza se il teste le conferma in dibattimento.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte richiama l'esigenza di specificità nella deduzione di censure sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 82 cod. pen.

    Norma rilevante alla ricostruzione del dolo/errore di persona (aberratio ictus) richiamata in sede di valutazione del movente e della dinamica del fatto.

  • art. 585 comma 4 cod. proc. pen.

    I motivi nuovi devono essere connessi e specifici rispetto all'impugnazione originaria: l'inammissibilità dei motivi nuovi può operare se manca la specificità richiesta dall'atto di appello.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiama i limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione globale della prova se la motivazione è logica e congrua.

Massime di principio

  • Notifiche durante l'emergenza Covid: se l'imputato è domiciliato all'estero e non elegge domicilio in Italia, il domicilio processuale è presso il difensore; le notifiche telematiche eseguite secondo le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 sono valide, con distinzione tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio.
  • Mancata depositazione delle conclusioni del Procuratore Generale nel procedimento camerale non costituisce automaticamente nullità: la partecipazione del P.G. in sede di appello camerale è una facoltà e la sua omissione, se ritualmente avvisato, non invalida il procedimento.
  • Individuazioni fotografiche effettuate in fase di indagine possono essere utilizzate a condizione che la persona offesa/teste confermi e reiteri l'individuazione in dibattimento; il giudice del merito valuta la credibilità del teste e la rilevanza dell'individuazione, e tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • Limiti del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione controlla la logicità e la completezza della motivazione ma non riesamina i fatti o sostituisce la valutazione di merito quando esiste una motivazione congrua e priva di illogicità manifesta.
  • Divieto di reformatio in peius: quando impugna solo l'imputato, la Corte d'appello in sede di rinvio non può aggravare il trattamento sanzionatorio rispetto alla decisione favorevole intervenuta in grado d'appello antecedente; l'eventuale aggravamento può rilevare come vizio e comportare annullamento/parziale rideterminazione.
  • Nuovi motivi di impugnazione: i motivi nuovi depositati in sede di rinvio devono essere specificamente connessi ai motivi originari; la genericità o la mancata correlazione può determinare l'inammissibilità del motivo.

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