Cassazione Penale, Sentenza n. 48096/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna del Selloumi per il reato previsto dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25/07/1998, n. 286 (reingresso in Italia dopo espulsione con divieto di reingresso). Il ricorrente deduceva: (1) carenza di elemento soggettivo perché, per il suo scarso livello di istruzione e la presunta incapacità di comprendere la lingua italiana, non avrebbe capito il significato del provvedimento di espulsione; (2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, da computarsi in equivalenza rispetto alla recidiva infraquinquennale, in ragione della vetustà dei precedenti e del comportamento positivo successivo e in dibattimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione ampia, congruente e logica: la Corte d'appello aveva considerato indimostrata la scarsa istruzione e rilevato, tra gli elementi probanti, la dichiarazione manoscritta in italiano sottoscritta dall'imputato, la lunga permanenza in Italia e precedenti penali, elementi idonei a dimostrare la capacità di comprendere il provvedimento di espulsione. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche la Cassazione ha ritenuto il motivo generico e infondato: la Corte territoriale aveva motivato la valutazione valorizzando la recidiva e la gravità della condotta (reingresso). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13
La norma punisce il reingresso in Italia dopo espulsione che abbia imposto divieto di reingresso; la Corte ha ritenuto provato il reingresso non autorizzato e applicabile la sanzione prevista.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma sul motivo di ricorso per cassazione relativo alla motivazione; la Corte ha ricordato il limite del sindacato di legittimità: verifica dell'adeguatezza e della logicità della motivazione dei giudici di merito, non revisione dei fatti.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Riferimento usato in ordine agli effetti dell'inammissibilità e alla mancata esenzione dalle spese/versamenti alla Cassa delle ammende se non emergono elementi che giustifichino l'esenzione.
Massime di principio
- In reati di reingresso dopo espulsione il giudice valuta l'elemento soggettivo anche attraverso indici concreti (capacità di leggere/scrivere la lingua, comportamenti, precedenti, durata della presenza nel territorio): la sola affermazione di scarso grado di istruzione non è sufficiente, va documentata.
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito: può censurare la motivazione solo se vi sono lacune, contraddizioni o illogicità manifeste nella spiegazione delle scelte probatorie.
- Le circostanze attenuanti generiche devono essere specificamente indicate e motivate; censure generiche sulla mancata concessione sono inammissibili se non argomentate con riferimento agli elementi probatori concreti.
- Precedenti anche datati e la reiterazione del comportamento (es. lunga presenza irregolare e recidiva) possono giustificare la negazione delle attenuanti e l'applicazione di sanzioni, quando indicano una persistenza dell'attitudine a violare la norma.
- Ricorsi manifestamente generici o basati su semplice rinnovazione della valutazione probatoria rischiano l'inammissibilità e conseguenti condanne alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
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