Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21133/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da una domanda di rimborso del 90% delle maggiori imposte versate negli anni 1990-1992 in relazione ai benefici fiscali riconosciuti ai soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del dicembre 1990. Dopo un primo silenzio-rifiuto dell'amministrazione, il contribuente otteneva una sentenza passata in giudicato che condannava l'Agenzia delle Entrate al rimborso integrale della somma di Euro 28.833,59. In sede esecutiva/di ottemperanza, però, l'amministrazione aveva già corrisposto solo il 50% di quanto dovuto, oltre accessori, sostenendo che lo ius superveniens introdotto dall'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, imponesse una riduzione definitiva del rimborso alla metà. Il ricorso per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di tale disciplina sopravvenuta, lamentando che la CTR avesse omesso di applicarla e avesse invece ordinato l'integrale esecuzione del giudicato, nominando un commissario ad acta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per il sisma del 1990 non incide sul titolo sostanziale del diritto al rimborso già accertato con sentenza irrevocabile, ma riguarda soltanto le modalità esecutive e contabili dell'adempimento, da gestire in sede di ottemperanza. In caso di insufficienza dei fondi, il giudice dell'ottemperanza deve attivare gli strumenti di contabilità pubblica idonei a dare integrale attuazione al giudicato, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso, senza poter operare una falcidia definitiva del credito. Per questo la decisione della CTR, che aveva ordinato l'integrale esecuzione del giudicato, è stata confermata. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese; non è stata applicata la maggiorazione del contributo unificato in ragione della soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    la norma sopravvenuta disciplina le modalità e i limiti di erogazione dei rimborsi relativi ai benefici fiscali per il sisma del 1990, ma non estingue né riduce il diritto sostanziale già accertato con giudicato.

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. in l. n. 123 del 2017

    modifica la disciplina dei rimborsi, introducendo un criterio di riduzione percentuale e regole di capienza delle risorse, rilevanti solo sul piano attuativo.

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale base del giudizio tributario di ottemperanza, in cui il giudice deve assicurare l'attuazione del giudicato.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997

    consente, in presenza di provvedimenti esecutivi e mancanza di disponibilità nel capitolo di spesa, l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Le sopravvenienze normative che incidono sui rimborsi fiscali di una determinata categoria di contribuenti non possono ridurre retroattivamente il credito già definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato, salvo una chiara previsione legislativa di incidenza sul titolo sostanziale.
  • In sede di ottemperanza tributaria, il giudice deve distinguere tra diritto sostanziale al rimborso e modalità esecutive di pagamento: la carenza di fondi può incidere solo sul quomodo dell'adempimento, non sull'an del credito.
  • Quando il giudicato riconosce un diritto patrimoniale al rimborso, il giudice dell'ottemperanza deve adottare le misure necessarie a renderlo effettivo, anche tramite commissario ad acta e ricorso agli strumenti di contabilità pubblica previsti per i pagamenti in assenza di disponibilità di cassa.
  • La disciplina contabile che prevede una riduzione percentuale o una priorità di pagamento in caso di insufficienza delle risorse deve essere interpretata in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, evitando una falcidia definitiva del credito giudizialmente riconosciuto.
  • L'esaurimento o l'incapienza dei fondi stanziati per i rimborsi non estingue il diritto del contribuente, ma può soltanto imporre una diversa sequenza o tecnica di pagamento da parte dell'amministrazione o del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.