Direttiva 2006/18
Direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006 , che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alle aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 77/388/CEE per estendere la possibilità di applicare aliquote ridotte IVA anche alle forniture di teleriscaldamento, equiparandole a gas naturale ed elettricità. Proroga inoltre fino al 31 dicembre 2010 il regime sperimentale delle aliquote ridotte per taluni servizi ad alta intensità di lavoro, prevedendo una valutazione d’impatto della Commissione sui servizi prestati localmente. La direttiva è applicabile dal 1° gennaio 2006 e gli Stati membri ne sono i destinatari.
Modifica della direttiva 77/388/CEE per estendere e precisare la disciplina delle aliquote ridotte IVA applicabili a gas naturale, elettricità, teleriscaldamento e ad alcune prestazioni di servizi localmente prestati.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto modifica la sesta direttiva 77/388/CEE sull’IVA. Incide in particolare sulla facoltà degli Stati membri di applicare aliquote ridotte alle forniture di gas naturale, elettricità e teleriscaldamento, nonché sulla disciplina temporanea delle aliquote ridotte per taluni servizi ad alta intensità di lavoro elencati nell’allegato K. L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2006, con entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste esclusioni espresse nel testo fornito, ma l’applicazione delle aliquote ridotte resta subordinata, per gas, elettricità e teleriscaldamento, all’assenza di rischi di distorsione della concorrenza e, per i servizi, all’autorizzazione/valutazione della Commissione e del Consiglio nei casi previsti.
Modifica della direttiva 77/388/CEE in materia di aliquote ridotte IVA
La direttiva interviene sulla sesta direttiva IVA 77/388/CEE con una finalità prevalentemente di politica fiscale e di mercato interno: estendere alcune possibilità di applicazione di aliquote ridotte, chiarire le condizioni di esercizio della facoltà degli Stati membri e predisporre una valutazione d’impatto a livello europeo. Il testo sottolinea l’esigenza di continuità giuridica, stabilendo l’applicabilità retroattiva dal 1° gennaio 2006.
Obiettivi e logica dell’intervento
L’intervento mira a trattare il teleriscaldamento in modo analogo alle forniture di gas naturale ed elettricità, consentendo in tali casi l’aliquota ridotta IVA quando non vi siano distorsioni della concorrenza. Parallelamente, il legislatore europeo intende verificare gli effetti delle aliquote ridotte sui servizi localmente prestati, soprattutto in termini di occupazione, crescita economica e buon funzionamento del mercato interno.
Aliquote ridotte per gas naturale, elettricità e teleriscaldamento
L’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), come sostituito, riconosce agli Stati membri la facoltà di applicare un’aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, elettricità e teleriscaldamento.
- La facoltà è subordinata alla condizione che non sussistano rischi di distorsioni di concorrenza.
- Lo Stato membro deve informare preventivamente la Commissione.
- La Commissione valuta l’esistenza del rischio di distorsione.
- Se la Commissione non si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento dell’informazione, si presume che non esista alcun rischio di distorsione della concorrenza.
Valutazione della Commissione sui servizi prestati localmente
L’articolo 12, paragrafo 4, è integrato con un obbligo di relazione in capo alla Commissione.
- Entro il 30 giugno 2007 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell’impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente.
- La relazione deve essere basata su uno studio realizzato da un gruppo di riflessione indipendente in materia economica.
- La valutazione deve considerare in particolare la creazione di occupazione, la crescita economica e il buon funzionamento del mercato interno.
- Il testo menziona espressamente anche i servizi di ristorazione.
Proroga dell’esperimento per i servizi ad alta intensità di lavoro
L’articolo 28, paragrafo 6, è riscritto per prorogare il regime sperimentale delle aliquote ridotte per taluni servizi.
- Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare aliquote ridotte fino al 31 dicembre 2010 al più tardi.
- L’autorizzazione riguarda i servizi elencati al massimo in due categorie dell’allegato K.
- In casi eccezionali, è possibile estendere l’autorizzazione a tre categorie.
Procedura per i nuovi Stati membri o per nuove misure
Per gli Stati membri che intendano applicare per la prima volta, dopo il 31 dicembre 2005, un’aliquota ridotta a uno o più dei servizi di cui all’articolo 28, paragrafo 6, è prevista una procedura informativa verso la Commissione.
- La comunicazione deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2006.
- Devono essere forniti, prima di tale data, tutti gli elementi utili di valutazione delle nuove misure.
- In particolare: ambito di applicazione e descrizione precisa dei servizi, elementi che dimostrino il rispetto dei requisiti previsti dal secondo e terzo comma, e i relativi costi di bilancio.
Entrata in vigore, applicabilità e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2006. Gli Stati membri sono i destinatari dell’atto.
Implicazioni operative per gli operatori
Per professionisti e operatori IVA, la direttiva rileva soprattutto perché:
- amplia il perimetro delle forniture energetiche potenzialmente soggette ad aliquota ridotta includendo il teleriscaldamento;
- conferma che l’applicazione delle aliquote ridotte in tali settori non è automatica, ma richiede il rispetto della condizione di assenza di distorsioni concorrenziali e un’interlocuzione preventiva con la Commissione;
- mantiene aperto, fino al 31 dicembre 2010, il regime sperimentale per taluni servizi, con un forte filtro procedurale europeo e con una successiva verifica d’impatto sugli effetti economici e occupazionali.
Disposizioni principali
Aliquota ridotta per gas naturale, elettricità e teleriscaldamento
L’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 77/388/CEE è sostituito per consentire agli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, elettricità e teleriscaldamento, purché non vi siano rischi di distorsioni della concorrenza. Lo Stato membro che intende applicare l’aliquota ridotta deve informare preventivamente la Commissione, che si pronuncia sul rischio di distorsione; se la Commissione non si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento dell’informazione, si presume l’assenza di rischio.
Relazione della Commissione sulle aliquote ridotte per servizi locali
È inserito nell’articolo 12, paragrafo 4, un comma che impone alla Commissione, entro il 30 giugno 2007, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell’impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, compresi i servizi di ristorazione. La relazione deve basarsi su uno studio realizzato da un gruppo di riflessione indipendente in materia economica e considerare in particolare occupazione, crescita economica e buon funzionamento del mercato interno.
Proroga del regime sperimentale per i servizi ad alta intensità di lavoro
L’articolo 28, paragrafo 6, è modificato per autorizzare il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, a consentire a uno Stato membro di applicare, fino al 31 dicembre 2010 al più tardi, aliquote ridotte ai servizi elencati al massimo in due categorie dell’allegato K; in casi eccezionali, l’autorizzazione può riguardare tre categorie. Si tratta di una proroga dell’esperimento sulle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro.
Comunicazione preventiva alla Commissione per nuove applicazioni del regime
Lo Stato membro che, dopo il 31 dicembre 2005, desideri per la prima volta applicare un’aliquota ridotta a uno o più servizi coperti dall’articolo 28, paragrafo 6, deve informare la Commissione entro il 31 marzo 2006 e fornirle prima di tale data tutti gli elementi utili di valutazione. In particolare deve indicare: ambito di applicazione e descrizione precisa dei servizi, elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti previsti dal secondo e terzo comma, e i relativi costi di bilancio.
Entrata in vigore e applicabilità temporale
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2006. Il testo non prevede un autonomo termine di recepimento, ma impone agli Stati membri di conformarsi ai risultati richiesti tramite la modifica della direttiva 77/388/CEE.
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