Direttiva 2006/19
Direttiva 2006/19/CE della Commissione, del 14 febbraio 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva 1-metilciclopropene (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva inserisce l’1-metilciclopropene nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, dopo la valutazione scientifica effettuata da Stati membri ed EFSA. L’iscrizione consente agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, ma solo nel rispetto delle condizioni specifiche fissate nell’allegato e dei principi uniformi della direttiva quadro. La direttiva impone inoltre termini precisi per il recepimento e per la revisione delle autorizzazioni esistenti.
Modifica della direttiva 91/414/CEE con l'iscrizione dell'1-metilciclopropene nell'allegato I per consentirne l'autorizzazione come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini del recepimento e della gestione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti 1-metilciclopropene. Riguarda sia le nuove autorizzazioni sia la revisione delle autorizzazioni esistenti, con particolare riferimento ai prodotti contenenti tale sostanza come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Restano esclusi dall'autorizzazione gli impieghi diversi da quelli espressamente ammessi nell'allegato, in particolare gli usi non previsti come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi.
Modifica della direttiva 91/414/CEE con iscrizione dell'1-metilciclopropene
La direttiva 2006/19/CE della Commissione inserisce l’1-metilciclopropene nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari, a seguito della valutazione scientifica svolta nell’ambito della procedura di esame comunitaria. La Commissione considera soddisfatte, in generale, le condizioni per l’autorizzazione previste dalla direttiva quadro, con la conseguenza che la sostanza può essere ammessa nei prodotti fitosanitari secondo condizioni e limiti precisi.
Presupposti della decisione e valutazione scientifica
La sostanza è stata richiesta da Rohm and Haas France SA e il fascicolo è stato ritenuto completo o comunque rispondente, in linea di massima, ai requisiti informativi degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. La valutazione degli effetti su salute umana e ambiente è stata condotta dagli Stati membri relatori e dall’EFSA; il rapporto scientifico EFSA è stato poi riesaminato nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, fino al rapporto di riesame della Commissione del 23 settembre 2005. Il documento precisa che non sono emerse questioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante o dell’EFSA in funzione sostitutiva di tale comitato.
Effetti giuridici dell'iscrizione
L’iscrizione nell’allegato I comporta che i prodotti fitosanitari contenenti 1-metilciclopropene possano essere autorizzati negli Stati membri, purché rispettino le condizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, e le specifiche dell’allegato I. La direttiva sottolinea che l’iscrizione serve a garantire un quadro uniforme di autorizzazione in tutti gli Stati membri.
Condizioni tecniche e limiti dell'impiego
L’allegato alla direttiva fissa requisiti puntuali per la sostanza attiva:
- nome comune: 1-metilciclopropene, con precisazione che per tale sostanza non sarà preso in considerazione il nome comune ISO;
- numero CAS: 3100-04-7;
- numero CIPAC: non assegnato;
- purezza minima: ≥ 960 g/kg;
- impurità di fabbricazione 1-cloro-2-metilpropene e 3-cloro-2-metilpropene: non oltre 0,5 g/kg nel materiale tecnico, per i rischi tossicologici evidenziati.
La parte A dell’iscrizione limita gli impieghi autorizzabili ai soli usi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi. La parte B impone di considerare, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, le conclusioni della relazione di esame del 23 settembre 2005, incluse le appendici I e II.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali necessarie entro il 30 settembre 2006, e applicarle dal 1 ottobre 2006. Le misure devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di corrispondenza.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
La direttiva impone un controllo delle autorizzazioni già esistenti per i prodotti contenenti 1-metilciclopropene. Entro il 30 settembre 2006 gli Stati membri devono verificare, e se del caso modificare o revocare, tali autorizzazioni per assicurare il rispetto delle condizioni dell’allegato I e la disponibilità, da parte del titolare, di un fascicolo conforme all’allegato II o accessibile secondo l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Regime transitorio e riesame dei prodotti
Per i prodotti autorizzati contenenti 1-metilciclopropene come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive già iscritte nell’allegato I entro il 31 marzo 2006, la direttiva prevede un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Gli Stati membri devono poi stabilire se il prodotto soddisfa i requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
In esito al riesame:
- per i prodotti con 1-metilciclopropene come unica sostanza attiva, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario, entro il 30 settembre 2007;
- per i prodotti multisostanza, il medesimo termine si applica salvo che una direttiva di iscrizione di altra sostanza attiva preveda un termine più lungo per la modifica o revoca.
Entrata in vigore e ambito soggettivo
La direttiva entra in vigore il 1 aprile 2006 ed è destinata agli Stati membri. La sua funzione è eminentemente di armonizzazione tecnica: lascia agli ordinamenti nazionali la scelta delle forme e dei mezzi di trasposizione, ma impone un risultato preciso quanto a iscrizione della sostanza, verifica delle autorizzazioni e tempistiche di adeguamento.
Disposizioni principali
Iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo l’1-metilciclopropene tra le sostanze attive autorizzabili. Nell’allegato sono indicati denominazione, purezza minima pari a ≥ 960 g/kg, impurità di fabbricazione da contenere entro 0,5 g/kg, data di entrata in vigore dell’iscrizione (1 aprile 2006) e scadenza dell’iscrizione (31 marzo 2016).
Condizioni specifiche d'uso
L’allegato limita gli impieghi autorizzabili ai soli usi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi. Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame del 23 settembre 2005, incluse le appendici I e II.
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni si applicano dal 1 ottobre 2006 e devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di corrispondenza.
Aggiornamento delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri modifichino o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti contenenti 1-metilciclopropene entro il 30 settembre 2006. In tale sede devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, ad eccezione della parte B, e l’esistenza, in capo al titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II o dell’accesso ad esso ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti contenenti la sostanza
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti 1-metilciclopropene come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive già iscritte nell’allegato I entro il 31 marzo 2006. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. Dopo il riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni entro il 30 settembre 2007; per i prodotti multisostanza il termine può essere più lungo se previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore della direttiva il 1 aprile 2006. L’articolo 5 precisa che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 14 feb 2006Direttiva 2006/18
- direttiva · 15 feb 2006Direttiva 2006/11
- direttiva · 15 feb 2006Direttiva 2006/7
- direttiva · 17 feb 2006Direttiva 2006/20
- direttiva · 8 feb 2006Direttiva 2006/17
- direttiva · 7 feb 2006Direttiva 2006/15
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →