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Sentenza

Sentenza del 02/12/2015 n. 2096 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Attività didattica - Esenzione - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la decisione che aveva riconosciuto l'esenzione ICI per gli anni 2005 e 2006 su immobili di proprietà dell'ente. Gli immobili erano stati concessi in comodato gratuito a un soggetto intermedio e poi sub-concessi a una scuola privata cooperativa, che svolgeva direttamente l'attività didattica. Il Comune sosteneva che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 richiedesse l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario per attività non commerciali, mentre il contribuente riteneva sufficiente la destinazione degli immobili a finalità istituzionali, indipendentemente dal soggetto utilizzatore.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune e ha dichiarato dovuta l'ICI. L'esenzione non si applica quando l'immobile è utilizzato indirettamente dall'ente proprietario, anche se l'attività persegua finalità di pubblico interesse. È decisiva la coincidenza tra il soggetto proprietario o titolare del possesso e quello che esercita direttamente l'attività agevolata. La concessione dell'immobile in comodato determina invece la separazione tra possesso ed esercizio dell'attività e impedisce il riconoscimento dell'esenzione. La circostanza che il comodato sia gratuito è irrilevante. È stato inoltre escluso che il precedente giudicato esterno potesse vincolare la valutazione giuridica della fattispecie, potendo riguardare soltanto gli accertamenti di fatto. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose.

    La norma è agevolatrice e deve essere interpretata restrittivamente. L'esenzione richiede, secondo la sentenza, l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario per lo svolgimento dell'attività agevolata; non è sufficiente una destinazione indiretta o mediata, anche se conforme a finalità di pubblico interesse.

  • Art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La disposizione è richiamata nel contesto della verifica della natura non commerciale dell'attività esercitata negli immobili.

  • Art. 16, lett. b), d.lgs. n. 460/1997

    La sentenza richiama la distinzione tra attività istituzionali non commerciali e attività commerciali o lucrative, ritenendo che queste ultime non possano beneficiare dell'esenzione ICI.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può vincolare l'accertamento dei fatti, ma non impedisce una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti quando la questione riguarda l'applicazione della norma agevolatrice.

  • Art. 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    La disposizione è richiamata insieme alla giurisprudenza costituzionale per sostenere la necessità di una sostanziale coincidenza tra il soggetto passivo dell'imposta e il soggetto che utilizza direttamente l'immobile per l'attività agevolata.

  • Cass. civ., sentenza 29 aprile 2015, n. 8652

    La Corte di cassazione ha affermato che l'esenzione ICI non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario, anche quando l'utilizzo sia rivolto a finalità di pubblico interesse.

  • Corte costituzionale, ordinanze n. 429/2006 e n. 19/2007

    Le ordinanze sono richiamate a sostegno dell'esigenza che il soggetto proprietario o passivo d'imposta e il soggetto utilizzatore dell'immobile coincidano ai fini dell'esenzione.

Massime di principio

  • Le esenzioni tributarie, in quanto norme agevolatrici, devono essere interpretate restrittivamente: non è sufficiente dimostrare che l'immobile sia destinato in senso generale a una finalità di pubblico interesse.
  • Per ottenere l'esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali occorre verificare la coincidenza tra il soggetto proprietario o possessore e quello che svolge direttamente nell'immobile l'attività agevolata.
  • La concessione dell'immobile in comodato, locazione o altro titolo a un soggetto distinto normalmente configura un utilizzo indiretto e può escludere l'esenzione, anche se il concessionario svolge un'attività didattica, assistenziale o comunque meritevole.
  • La gratuità della concessione non è decisiva: ciò che rileva è la separazione tra il titolare del possesso e il soggetto che esercita concretamente l'attività.
  • Se l'attività svolta dal soggetto utilizzatore è commerciale o a fini di lucro, l'esenzione è ulteriormente esclusa, anche quando l'ente proprietario persegua finalità istituzionali.
  • Un precedente giudicato può vincolare gli accertamenti fattuali, ma non necessariamente la qualificazione giuridica degli stessi fatti rispetto all'applicazione di un'esenzione tributaria.

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