Ordinanza n. 727/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8970/2024, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro i giudizi di inidoneità medico-aeronautica e i motivi aggiunti contro la revoca italiana della certificazione medica spagnola
Esito
La controversia
La controversia riguarda la revoca, adottata dall’autorità italiana il 19 luglio 2019, della certificazione medica di idoneità alle classi 1/2/LAPL rilasciata dall’autorità spagnola. L’interessato aveva dapprima ottenuto in Italia un certificato di classe 2, poi era stato giudicato non idoneo al conseguimento o rinnovo delle licenze di classe 1 e 2 dall’IMAS e dalla Commissione medica d’appello. Successivamente aveva presentato domanda di certificazione medica in Spagna, ottenendo il certificato il 1° febbraio 2019, senza indicare la precedente domanda italiana e il relativo esito negativo. L’appellante ha contestato la sentenza del TAR e, prioritariamente, la competenza assoluta dell’autorità italiana a revocare un certificato rilasciato dall’autorità di altro Stato membro. Il Consiglio di Stato ha rilevato dubbi interpretativi circa la nozione di “autorità competente” prevista dal MED.A.046 del regolamento n. 1178/2011, in combinato disposto con il MED.A.010, e circa l’equiparabilità della domanda di certificato medico alla domanda di licenza di pilota. In particolare, il Collegio ha considerato: la distinzione normativa tra licenza e certificazione medica; la previa domanda presentata in Italia e quella successiva presentata in Spagna; l’assenza di una licenza di pilota già rilasciata; le regole sulla priorità dell’autorità inizialmente interessata e sulla competenza per l’intera procedura; la collaborazione tra le autorità italiana e spagnola; il mancato assolvimento dell’obbligo di dichiarare le precedenti inidoneità; e i criteri di collegamento fondati sul luogo principale delle attività, sulla residenza o sullo stabilimento. Il Collegio ha inoltre dubitato che, sulla base del diritto dell’Unione e dei Trattati, uno Stato membro possa revocare un certificato medico rilasciato da un altro Stato membro in presenza di collegamenti con il certificato o con il richiedente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il giudizio procedibile, anche perché l’appellante aveva manifestato un interesse risarcitorio. Ha individuato come questione prioritaria e decisiva quella relativa all’incompetenza assoluta dell’autorità italiana, la cui soluzione dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea. Non ha quindi deciso nel merito l’appello né ha confermato o riformato la sentenza del TAR. Ai sensi dell’art. 267 TFUE ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea quesiti pregiudiziali riguardanti: l’eventuale esclusione generale del potere di uno Stato membro di revocare un certificato medico rilasciato da un altro Stato membro; l’interpretazione della nozione di autorità competente del MED.A.046 e del MED.A.010; l’equiparabilità della domanda di certificazione medica alla domanda di licenza; la disciplina applicabile quando siano coinvolti due Stati membri; l’individuazione dell’autorità competente nel caso di mancata presentazione della domanda di licenza; e la rilevanza di eventuali collegamenti territoriali o personali. Ha disposto la trasmissione alla Corte di giustizia dell’ordinanza e dell’intero fascicolo e ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., riservando ogni ulteriore decisione, comprese le spese.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
Fondamento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea per l’interpretazione del diritto dell’Unione rilevante ai fini della decisione.
art. 295 c.p.c.
Applicato per sospendere il giudizio amministrativo in attesa della pronuncia della Corte di giustizia.
MED.A.046 dell’allegato IV del regolamento n. 1178/2011/CE
Un certificato medico può essere sospeso o revocato dall'autorità competente per il rilascio delle licenze
La disposizione attribuisce il potere di sospensione o revoca all’autorità competente per il rilascio delle licenze, ma la nozione di tale autorità costituisce il principale oggetto del rinvio.
MED.A.010 dell’allegato IV del regolamento n. 1178/2011/CE
autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato la licenza o alla quale una persona presenta domanda di rilascio di una licenza, oppure, quando la persona non ha ancora presentato domanda di licenza, l'autorità competente determinata conformemente all'allegato I, FCL.001 (Parte FCL)
La norma individua, in via alternativa, i criteri per determinare l’autorità competente; il Collegio dubita della loro applicazione quando il soggetto ha presentato domande di certificazione medica in Stati membri diversi senza avere ancora una licenza.
FCL.015 dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011/CE
Una richiesta per il rilascio, rinnovo o ripristino delle licenze di pilotaggio e abilitazioni e certificati associati deve essere presentata all'autorità competente
La disposizione è stata esaminata per stabilire se i certificati medici rientrino tra i certificati associati e se la domanda di certificazione medica sia equiparabile alla domanda di licenza.
FCL.025 dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011/CE
I richiedenti si sottopongono all'intera serie di esami teorici per una licenza o un'abilitazione specifica sotto la responsabilità dell'autorità competente di un medesimo Stato membro
La regola sulla competenza di un medesimo Stato membro per l’intera procedura è stata considerata quale possibile criterio per risolvere il coinvolgimento di autorità di due Stati membri.
MED.A.035 dell’allegato IV del regolamento n. 1178/2011/CE
Richiamato quale fondamento dell’obbligo del richiedente di dichiarare le precedenti certificazioni o giudizi di inidoneità medica.
ARA.MED.160 dell’allegato VI del regolamento n. 1178/2011/CE
Richiamato in relazione alla disciplina introdotta dal regolamento n. 2019/27/UE circa le informazioni mediche e il coordinamento tra autorità.
art. 62, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 2018/1139
gli Stati membri cooperano nel quadro di un unico sistema europeo di sicurezza aerea
Richiamato per valutare se la cooperazione tra autorità nazionali possa incidere sull’individuazione dell’autorità competente.
art. 62, paragrafo 2, lettera d), regolamento (UE) n. 2018/1139
revoca dei certificati da essi rilasciati
Richiamato quale possibile elemento a sostegno dell’idea che ciascuno Stato possa revocare soltanto certificati da esso rilasciati.
art. 62, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 2018/1139
rientrano nelle competenze dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica che richiede il certificato o rende la dichiarazione ha il luogo principale delle attività oppure, se tale persona non ha un luogo principale delle attività, in cui ha il suo luogo di residenza o il luogo di stabilimento
Richiamato per verificare se i criteri territoriali in esso previsti costituiscano criteri idonei a individuare l’autorità competente alla revoca del certificato medico.
art. 4 TFUE
Richiamato in relazione alla competenza concorrente dell’Unione europea nel settore della sicurezza dei trasporti.
art. 5 TUE
L’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite
Richiamato nel quadro dei dubbi sui limiti delle competenze dell’Unione e degli Stati membri in materia di sicurezza aerea.
art. 288 TFUE
Richiamato per la natura direttamente applicabile dei regolamenti dell’Unione europea.
art. 195-ter d.lgs. n. 66/2010
Richiamato quale base della procedura nazionale di impugnazione dei giudizi medico-legali aeronautici.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia dipende dall’interpretazione di una disposizione eurounitaria sulla competenza di un’autorità nazionale, il giudice nazionale deve rimettere la questione alla Corte di giustizia se il dubbio interpretativo è rilevante e non risolvibile sulla base di un significato univoco della norma.
- La nozione di “autorità competente” ai fini della sospensione o revoca di una certificazione medica aeronautica deve essere interpretata in coordinamento con le disposizioni eurounitarie che individuano l’autorità competente per il rilascio delle licenze e con le regole sulla responsabilità dell’intera procedura; non è sufficiente assumere automaticamente che coincida con l’autorità medica che ha adottato il precedente giudizio.
- Quando un soggetto ha presentato domande di certificazione medica in più Stati membri, con esito negativo presso il primo e positivo presso il secondo, occorre stabilire secondo il diritto dell’Unione quale autorità sia competente alla revoca del certificato successivamente rilasciato e se rilevino la priorità temporale delle domande, il completamento della procedura, la collaborazione tra autorità e l’omessa dichiarazione delle precedenti inidoneità.
- La mancata presentazione della domanda di licenza di pilota non esclude la necessità di individuare un’autorità competente ai sensi della disciplina eurounitaria, ma rende decisiva l’interpretazione dei criteri residuali che rinviano alla Parte FCL.
- In assenza di una disciplina espressa sulla revoca transfrontaliera dei certificati medici, deve essere chiarito se uno Stato membro possa esercitare tale potere nei confronti di un certificato rilasciato da un altro Stato membro sulla base di specifici collegamenti territoriali o personali, anche alla luce degli obblighi di cooperazione nel sistema europeo di sicurezza aerea.
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