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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25643/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto della richiesta di riesame della misura cautelare in carcere. L'indagato contestava la carenza e l'apparenza della motivazione quanto ai capi A6, A7, C1, C2 e A (riguardanti reati di stupefacenti e associazione), sostenendo che: il viaggio del ricorrente in Germania non era collegato al trasporto della droga ma era mera coincidenza temporale; mancava prova del suo contatto con i destinatari siciliani; alcune contestazioni erano duplicative; il ruolo di "staffetta" non era dimostrato e smentito dall'arresto del fratello; la presenza in Germania era giustificata dall'attività professionale (commercio auto usate) e non emergevano conversazioni criptiche o altri indizi specifici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame come in gran parte apparente e insufficiente a collegare specificamente il ricorrente ai fatti contestati (in particolare capi A6, A7, C1, C2) e ha osservato la duplicazione di contestazioni senza adeguata spiegazione. Considerate le carenze, anche con riferimento al profilo associativo che si reggeva sulle condotte singole, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, art. 74, art. 80 comma 2

    Norme sostanziali relative ai reati di traffico e detenzione di stupefacenti utilizzate per delineare le contestazioni nei vari capi; la Corte ha ritenuto che non sussistessero indizi specifici e collegamenti causali sufficienti per alcuni capi contestati.

  • Codice penale

    Art. 110 (concorso di persone nel reato) e art. 61-bis (circostanze aggravanti) richiamati nelle imputazioni: la Corte ha richiesto che il ruolo individuale e l'apporto causale siano motivati con precisione per fondare misure cautelari o profili associativi aggravati.

  • Codice di procedura penale

    Norma sulla competenza e sul rinvio del giudizio di riesame: la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato il nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria ai sensi di tale disposizione.

  • Disposizioni di attuazione del c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Predisposizioni procedurali cui demandare gli adempimenti di cancelleria successivi all'annullamento e rinvio disposti dalla Corte.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata

    Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017

    Principi sul limite del sindacato in sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari: ammissibile solo per violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione, non per riesame libero dei fatti; la Corte ha applicato tali criteri per valutare se fosse stata compiuta una motivazione apparente.

Massime di principio

  • La Cassazione non riforma i giudizi di fatto, ma può annullare misure cautelari quando la motivazione è meramente apparente o manifestamente illogica: il giudice deve spiegare il nesso causale concreto tra le condotte e le accuse.
  • La mera coincidenza temporale (es. un viaggio all'estero) non è di per sé indizio grave di partecipazione a traffici delittuosi; occorre documentare collegamenti specifici o comportamenti non spiegabili con attività lecite (es. lavoro).
  • Non sono ammissibili duplicazioni di contestazioni che riproducono lo stesso fatto con veste diversa senza spiegare la distinzione logica e materiale: il giudice deve evitare raggruppamenti indebiti che ingenerino sovrapposizioni non motivate.
  • Quando si contesta un ruolo (es. "staffetta" o organizzatore), è necessario indicare elementi concreti che dimostrino il contributo causale e il momento in cui è stato reso: prove indiziarie vaghe o apodittiche non sono sufficienti a giustificare la custodia cautelare.
  • Il ricorrente in cassazione contro misure cautelari deve mirare a dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; una diversa riconsiderazione dei fatti è rimessa ai giudici di merito, salvo evidenti carenze logiche o normative.

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