Cassazione Penale, Sentenza n. 25643/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto della richiesta di riesame della misura cautelare in carcere. L'indagato contestava la carenza e l'apparenza della motivazione quanto ai capi A6, A7, C1, C2 e A (riguardanti reati di stupefacenti e associazione), sostenendo che: il viaggio del ricorrente in Germania non era collegato al trasporto della droga ma era mera coincidenza temporale; mancava prova del suo contatto con i destinatari siciliani; alcune contestazioni erano duplicative; il ruolo di "staffetta" non era dimostrato e smentito dall'arresto del fratello; la presenza in Germania era giustificata dall'attività professionale (commercio auto usate) e non emergevano conversazioni criptiche o altri indizi specifici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame come in gran parte apparente e insufficiente a collegare specificamente il ricorrente ai fatti contestati (in particolare capi A6, A7, C1, C2) e ha osservato la duplicazione di contestazioni senza adeguata spiegazione. Considerate le carenze, anche con riferimento al profilo associativo che si reggeva sulle condotte singole, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, art. 74, art. 80 comma 2
Norme sostanziali relative ai reati di traffico e detenzione di stupefacenti utilizzate per delineare le contestazioni nei vari capi; la Corte ha ritenuto che non sussistessero indizi specifici e collegamenti causali sufficienti per alcuni capi contestati.
Codice penale
Art. 110 (concorso di persone nel reato) e art. 61-bis (circostanze aggravanti) richiamati nelle imputazioni: la Corte ha richiesto che il ruolo individuale e l'apporto causale siano motivati con precisione per fondare misure cautelari o profili associativi aggravati.
Codice di procedura penale
Norma sulla competenza e sul rinvio del giudizio di riesame: la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato il nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria ai sensi di tale disposizione.
Disposizioni di attuazione del c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Predisposizioni procedurali cui demandare gli adempimenti di cancelleria successivi all'annullamento e rinvio disposti dalla Corte.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017
Principi sul limite del sindacato in sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari: ammissibile solo per violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione, non per riesame libero dei fatti; la Corte ha applicato tali criteri per valutare se fosse stata compiuta una motivazione apparente.
Massime di principio
- La Cassazione non riforma i giudizi di fatto, ma può annullare misure cautelari quando la motivazione è meramente apparente o manifestamente illogica: il giudice deve spiegare il nesso causale concreto tra le condotte e le accuse.
- La mera coincidenza temporale (es. un viaggio all'estero) non è di per sé indizio grave di partecipazione a traffici delittuosi; occorre documentare collegamenti specifici o comportamenti non spiegabili con attività lecite (es. lavoro).
- Non sono ammissibili duplicazioni di contestazioni che riproducono lo stesso fatto con veste diversa senza spiegare la distinzione logica e materiale: il giudice deve evitare raggruppamenti indebiti che ingenerino sovrapposizioni non motivate.
- Quando si contesta un ruolo (es. "staffetta" o organizzatore), è necessario indicare elementi concreti che dimostrino il contributo causale e il momento in cui è stato reso: prove indiziarie vaghe o apodittiche non sono sufficienti a giustificare la custodia cautelare.
- Il ricorrente in cassazione contro misure cautelari deve mirare a dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; una diversa riconsiderazione dei fatti è rimessa ai giudici di merito, salvo evidenti carenze logiche o normative.
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