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Sentenza

Sentenza del 11/01/2022 n. 479 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della conferma, in sede d'appello, dell'accoglimento del ricorso avverso un preavviso di fermo amministrativo relativo a quattro cartelle di pagamento ritenute non notificate regolarmente. Equitalia deduceva che il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto inammissibili le produzioni documentali (atte a dimostrare la rituale notifica di tre cartelle) perché tardive in primo grado, mentre ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992 la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa; deduceva inoltre (secondo motivo) la violazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 in ordine alla liquidazione delle spese del secondo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (e perciò ha assorbito il secondo), ritenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare la documentazione prodotta in appello ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992 anche se i documenti erano stati depositati tardivamente in primo grado. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame della controversia tenendo conto della legittima produzione documentale relativa alla notifica delle cartelle; ha disposto il rinvio anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario anche al di fuori delle condizioni previste dall'art. 345 c.p.c.; i documenti prodotti in appello (o acquisiti al fascicolo nel rispetto dei termini dell'appello) sono valutabili dal giudice d'appello anche se depositati tardivamente nel primo grado.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15

    Rilevata nella censura circa la liquidazione delle spese del secondo grado, ma il vizio è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo; l'articolo regola la condanna alle spese nel processo tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2

    Principio di specialità: la normativa processuale tributaria prevale sulla disciplina processuale civile ordinaria; da ciò deriva l'applicazione esclusiva delle regole di ammissibilità documentale del processo tributario (art. 58).

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1

    Il termine perentorio previsto per la produzione documentale in appello si applica anche al giudizio di appello; documenti acquisiti entro tale termine devono essere esaminati dal giudice d'appello.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento della doglianza in Cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale/processuale; usato per inquadrare i motivi di ricorso presentati.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992 anche se gli stessi sono stati depositati tardivamente in primo grado o erano già nella disponibilità della parte; il giudice d'appello deve valutare tali documenti se prodotti nei termini dell'appello.
  • L'irregolarità della produzione documentale nel primo grado non impedisce che il documento venga valutato in appello; l'eventuale affidamento su tali irregolarità può incidere solo sulla regolazione delle spese, ma non sulla valutazione probatoria del documento in sede di gravame.
  • Il principio di specialità del processo tributario prevale sulla disciplina civile (art. 1, comma 2 D.Lgs. 546/1992): le regole di ammissibilità documentale del codice di procedura civile non sono automaticamente applicabili nel processo tributario quando la normativa tributaria prevede diversamente.
  • Se il giudice d'appello non applica correttamente l'art. 58 e rigetta o non valuta documenti legittimamente prodotti, la sentenza è vulnerabile di cassazione e la causa può essere rinviata per un nuovo esame.
  • In situazioni analoghe, chi impugna provvedimenti basandosi su documentazione probatoria relativa alla notifica di atti tributari deve assicurarsi di produrre i documenti nei termini di gravame e, se il giudice di merito li esclude per tardività in primo grado, può invocare l'art. 58 per la loro valutazione in appello.

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