Cassazione Penale, Sentenza n. 6311/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 125, 309 comma 9 e 324 comma 7 in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p., deducendo la nullità del decreto di sequestro preventivo per mancanza di motivazione in ordine al "periculum in mora" relativo al sequestro finalizzato alla confisca (si contesta che il GIP avesse ritenuto superflua ogni valutazione sul pericolo di dispersione perché trattavasi di confisca obbligatoria e, in subordine, che l'unico richiamo all'ingente ammontare dei debiti erariali non fosse idoneo a motivare il periculum).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame e il decreto di sequestro del GIP del 10/06/2024 limitatamente al sequestro di denaro, beni mobili o immobili nella disponibilità di Corradino Antonio; ha ordinato il dissequestro e la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto. La pronuncia ha escluso la legittimità della motivazione del GIP che aveva affermato l'inutilità di ogni valutazione sul periculum in mora per la presunta natura di confisca "obbligatoria" e ha sottolineato l'insufficienza del richiamo all'ammontare del debito erariale come unico argomento giustificativo; ha inoltre affermato che l'omissione assoluta della motivazione sul periculum impedisce al Tribunale di integrarla.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 2
Riferimento al reato e al profitto oggetto di confisca; la decisione riguarda il sequestro finalizzato alla confisca del profitto di reato ai sensi di tale norma
d.lgs. 74/2000, art. 10‑quater
art. 10‑quater d.lgs. 74/2000
Riferimento al prodotto del reato (crediti d'imposta utilizzati) e al sequestro finalizzato alla confisca di tali somme; la Corte ricorda che anche in questi casi è necessario motivare il periculum in mora
cod. proc. pen., art. 321, comma 2
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ricorda che il decreto di sequestro deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora
cod. proc. pen., art. 309, comma 9
Norma che disciplina i poteri del Tribunale in sede di riesame; qui richiamata per valutare la possibilità e i limiti di integrazione o correzione della motivazione
cod. proc. pen., art. 324, comma 7
Norma che disciplina i poteri del Tribunale in sede di riesame nei confronti dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari; la Corte ricorda che l'omissione assoluta della motivazione sul periculum non può essere sanata dal Tribunale
cod. proc. pen., art. 606, lett. c)
art. 606, lett. c) c.p.p.
Base normativa del motivo di cassazione (vizio di motivazione / nullità del decreto di sequestro), secondo cui si deduce la violazione di legge da parte del giudice a quo
cod. pen., art. 240
Riferimento alla confisca; la sentenza distingue i casi in cui il periculum può essere limitato (beni il cui possesso costituisce reato) e quelli in cui invece è necessaria motivazione sul pericolo di dispersione
Sezioni Unite, sent. n. 36959/24.06.2021 (Ellade)
Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021
Principio guida: il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora, salvo il caso delle cose il cui possesso costituisce reato, per le quali può essere sufficiente la appartenenza al novero dei beni confiscabili 'ex lege'
Giurisprudenza (Benzoni, Galafati, Bibbiano, Capasso, ecc.)
Vedi sentenze citate nella motivazione (es. Sez. 3 n. 31025/06.04.2023 Benzoni; Sez.3 n. 47914/18.10.2023 Galafati; Sez.6 n. 43552/04.10.2023 Bibbiano; Sez. U n.18954/31.03.2016 Capasso)
Linee interpretative consolidate: la generica indicazione dell'entità del debito o dell'incapienza patrimoniale non assolve l'obbligo motivazionale sul periculum; la consistenza patrimoniale è elemento da valutare ma non può sostituire una motivazione specifica; l'omissione assoluta della motivazione impedisce l'integrazione da parte del Tribunale
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è sempre necessaria, salvo i beni il cui possesso costituisce reato ex lege, una motivazione concisa ma specifica sul 'periculum in mora' (pericolo di dispersione del bene prima del giudizio).
- La sola indicazione dell'entità del debito erariale o della presunta insufficienza patrimoniale non supplisce all'obbligo motivazionale relativo al periculum: l'ammontare del debito non costituisce di per sé prova del rischio di dispersione.
- Se nel decreto di sequestro manca completamente la motivazione sul periculum in mora, il Tribunale non può sanare tale omissione mediante integrazione o correzione: l'assenza assoluta è causa di nullità e di annullamento senza rinvio.
- La valutazione della sussistenza del periculum deve essere ancorata a ragioni concrete, coerenti e specifiche (es. indizi di alienazione o trasferimento, struttura societaria, sospette operazioni dispositive), non a considerazioni generiche.
- Nei casi analoghi occorre distinguere tra misure impeditiva (es. blocco di crediti d'imposta non ancora utilizzati) e sequestri finalizzati alla confisca del profitto già utilizzato: la motivazione richiesta riguarda in modo particolare quest'ultimo ambito, ma sempre con attenzione alla disponibilità effettiva dei beni rispetto al soggetto indagato.
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