Ordinanza n. 1061/2026 - Napoli, Sezione 6
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta sulla richiesta di conclusione del procedimento a seguito del rilascio di nulla osta al lavoro (prot. P-BS/L/Q/2023/101070) P-CE/L/Q/2023/123804; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MANNI HARSIMRAN il 10\3\2026: per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta in data 9.03.2026, nonché del rifiuto al perfezionamento della procedura per il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro e/o attesa occupazione, notificati in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Prefettura sulla richiesta di conclusione del procedimento conseguente al rilascio del nulla osta al lavoro, nonché revoca del nulla osta e rifiuto di perfezionare la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro e/o attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta sulla richiesta di conclusione del procedimento successivo al rilascio del nulla osta al lavoro. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 9 marzo 2026 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta ha revocato il nulla osta e rifiutato il perfezionamento della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro e/o attesa occupazione. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela richiesta e ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati. In particolare, ha valorizzato la circostanza documentata che, prima della revoca, il ricorrente aveva trovato lavoro presso un altro datore di lavoro. Secondo il giudice, tale circostanza doveva essere considerata dall'amministrazione in applicazione dei principi di proporzionalità e di favor per il lavoratore in buona fede. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la valutazione e la concessione della tutela cautelare richiesta.
Massime di principio
- Nella valutazione della legittimità di una revoca del nulla osta al lavoro, l'amministrazione deve considerare, alla luce dei principi di proporzionalità e di favor per il lavoratore in buona fede, la sopravvenuta disponibilità di un rapporto di lavoro con un diverso datore, se documentata prima dell'adozione della revoca.
- La tutela cautelare può essere concessa quando, nel sommario esame proprio della fase cautelare, emerga che l'amministrazione abbia omesso di ponderare una circostanza sopravvenuta rilevante per la posizione dello straniero e idonea a incidere sulla proporzionalità della revoca del nulla osta.
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