Cassazione Civile, Ordinanza n. 24264/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel corso di un pignoramento presso terzi su un libretto postale, il debitore esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo di non aver ricevuto la notifica del precetto e dell’atto di pignoramento, che sarebbero stati verosimilmente notificati a un omonimo. Il giudice dell’esecuzione ha però rilevato d’ufficio l’omessa notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543, quinto comma, c.p.c., dichiarando l’estinzione del processo esecutivo e nulla sulle spese. Successivamente, nel giudizio di merito instaurato dall’opponente per ottenere la statuizione sulle spese, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda per difetto di interesse, ritenendo che la caducazione del processo esecutivo esaurisse l’interesse a invalidare i singoli atti e che la questione sulle spese non fosse stata adeguatamente devoluta. In cassazione il ricorrente ha censurato tale decisione, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente mancato di statuire sulle spese relative all’introduzione del giudizio di opposizione e avesse esteso impropriamente l’acquiescenza alla declaratoria di irripetibilità delle spese della fase cautelare anche a quelle successive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato in via pregiudiziale che la statuizione sulle spese, in quanto accessoria al provvedimento che definisce l’esecuzione con declaratoria di estinzione tipica, doveva essere impugnata con il rimedio proprio di quel provvedimento, cioè il reclamo ex art. 630 c.p.c., e non con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ha quindi affermato che la domanda proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. non era proponibile, poiché il provvedimento del giudice dell’esecuzione aveva natura di estinzione tipica derivante dalla previsione dell’art. 543, quinto comma, c.p.c. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. La Corte non ha esaminato i singoli motivi di ricorso e ha compensato integralmente le spese dell’intero giudizio, tenuto conto della particolarità della vicenda e della parziale novità della questione.
Norme richiamate
art. 543, quinto comma, c.p.c.
La mancata notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo determina una causa di inefficacia del pignoramento riconducibile a un’ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo.
art. 617 c.p.c.
L’opposizione agli atti esecutivi è il rimedio corretto per le cause di chiusura anticipata, ma non per impugnare un provvedimento che realizza un’estinzione tipica.
art. 630 c.p.c.
Il reclamo è il mezzo di impugnazione proprio dei provvedimenti che rilevano una causa di estinzione tipica del processo esecutivo, compresa la statuizione sulle spese ad essa accessoria.
art. 632 c.p.c.
Le spese in caso di estinzione devono essere liquidate in sede propria dal giudice dell’esecuzione; la relativa impugnazione segue il regime del provvedimento che le dispone.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
La Corte ha cassato la sentenza senza rinvio, ritenendo che la domanda non potesse essere proposta nel rito prescelto.
Massime di principio
- Il mezzo di impugnazione contro un provvedimento del giudice dell’esecuzione va individuato in base alla natura sostanziale del provvedimento stesso, anche se emesso nel corso della fase sommaria di un’opposizione esecutiva.
- Quando il provvedimento integra un’estinzione tipica del processo esecutivo, il rimedio corretto è il reclamo ex art. 630 c.p.c., non l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- La statuizione sulle spese che consegue a un provvedimento di estinzione segue il medesimo regime impugnatorio del provvedimento principale cui accede.
- L’errore nel mezzo di impugnazione può condurre alla cassazione senza rinvio quando la domanda non era proponibile nel rito scelto, rendendo inutile la rinnovazione del giudizio.
- La natura bifasica dell’opposizione esecutiva non altera la regola per cui i provvedimenti del giudice dell’esecuzione devono essere impugnati con il rimedio previsto dalla loro specifica natura.
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