Ordinanza n. 145/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento - della deliberazione della Giunta del Comune di Martinsicuro n. 191 del 5 dicembre 2023, avente ad oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo per l’applicazione della legge 05 agosto 2022, n. 118, recante ‘Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”; - della nota del Sindaco del Comune di Martinsicuro prot. n. 16476 del 17 maggio 2024, avente ad oggetto “Riscontro vostro parere ai sensi dell’art.21-bis legge 10 ottobre 1990, n.287 relativo alla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Martinsicuro n.191 del 05.12.2023”; - di tutti gli atti ad essa annessi, connessi, presupposti e consequenziali, anche se non ancora conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale che differiva al 31 dicembre 2024, o ad altra data da fissare in relazione all'evoluzione normativa, la scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, nonché la nota confermativa del Sindaco
Esito
La controversia
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto, ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 287/1990, ricorso per l'annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Martinsicuro n. 191 del 5 dicembre 2023 e della nota del Sindaco del 17 maggio 2024, con le quali è stato differito il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Il ricorso è stato notificato al Comune e a due titolari di concessioni individuati come controinteressati. Considerato l'elevato numero dei soggetti coinvolti e la difficoltà oggettiva di individuare denominazione e domicilio di tutti i titolari delle concessioni, l'Autorità ha chiesto, ove ritenuto necessario, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. Il Collegio, verificata la non manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso, ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali titolari delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative rilasciate dal Comune.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali titolari delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative rilasciate dal Comune di Martinsicuro, ritenuti potenziali controinteressati. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del testo integrale del ricorso e di un avviso recante gli estremi dell'ordinanza e del giudizio, con possibilità di seguire il processo sul sito della giustizia amministrativa. Il Comune dovrà effettuare la pubblicazione immediatamente dopo la richiesta, mantenerla fino alla pubblicazione della sentenza definitiva e rilasciare attestazione dell'avvenuto adempimento. L'Autorità ricorrente dovrà completare l'integrazione del contraddittorio entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e depositare telematicamente la documentazione entro ulteriori dieci giorni dal completamento delle notificazioni, a pena di improcedibilità. La causa è stata rimessa al Presidente per la fissazione dell'udienza pubblica di discussione dopo l'integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 21-bis l. 287/1990
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro gli atti amministrativi ritenuti lesivi della concorrenza e del mercato.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'integrazione del contraddittorio.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato incide su una pluralità numerosa e individuabile di rapporti concessori, tutti i titolari attuali delle concessioni potenzialmente coinvolte devono essere considerati controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di oggettive difficoltà nell'individuazione dei loro dati anagrafici e domiciliari, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, prescrivendo contenuti, durata e attestazione della pubblicazione.
- L'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio fissato dal giudice; l'omesso adempimento comporta l'improcedibilità del ricorso.
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