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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4170/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Iorio ha impugnato la conferma della condanna per furto qualificato ai sensi dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che il luogo del furto era un deposito pertinenziale alla società (uffici della società immobiliare del denunciante) e non una privata dimora. Ha dedotto errata applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del luogo come "privata dimora" e ha rilevato il conseguente difetto della condizione di procedibilità (querela) prevista per la fattispecie originaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non abbia effettuato l'accertamento richiesto sui requisiti della "privata dimora" secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite (n. 31345/2017). Ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio, chiedendo che venga verificato in concreto se il luogo avesse le caratteristiche di privata dimora e, conseguentemente, l'eventuale riflesso sul difetto di procedibilità originario.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La norma concerne il furto commesso in una "privata dimora"; la Corte richiama l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità che limita questo concetto ai luoghi dove si svolgono in modo non occasionale atti della vita privata, riservati e non accessibili a terzi senza consenso, con rapporto stabile tra persona e luogo.

  • art. 624 cod. pen.

    Furto semplice: norma richiamata per distinguere la fattispecie comune da quella aggravata dall'art. 624-bis quando il bene è sottratto in luogo non riconducibile a privata dimora.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di ricondurre il fatto ad una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella della denuncia; nella vicenda è stato richiamato dalla Corte d'appello per giustificare una diversa qualificazione pur in assenza di alcuni elementi nella denuncia, ma la Cassazione ha rilevato che la riclassificazione richiede comunque un accertamento di fatto adeguato.

  • art. 14 Cost.

    Riferimento ai principi costituzionali sull'inviolabilità del domicilio; la giurisprudenza costituzionale e di legittimità è stata utilizzata dalle Sezioni Unite per delimitare la nozione di "privata dimora" rispetto a qualsiasi ambiente che garantisca intimità o riservatezza.

  • Sez. U., sent. n. 31345 del 23/3/2017 (D'Amico)

    Ha definito i criteri per identificare la "privata dimora": a) utilizzo per atti della vita privata in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile e rapporto stabile tra persona e luogo. Ha escluso che qualsiasi luogo di lavoro in cui si compiano atti privati sia automaticamente privata dimora: occorre verifica fattuale sulle caratteristiche dell'area (es. retrobottega, bagni privati, spogliatoi, aree riservate).

Massime di principio

  • Per qualificare un luogo come "privata dimora" non basta che vi si compiano atti della vita privata; è necessario che tali atti siano svolti in modo riservato, con esclusione di accesso a terzi e un rapporto di una certa stabilità tra la persona e il luogo.
  • Nei casi di furto occorre un accertamento concreto e motivato da parte del giudice di merito sulle caratteristiche fisiche e funzionali del luogo (aree riservate, durata d'uso, limitazioni di accesso) prima di applicare l'aggravante dell'art. 624-bis.
  • La mancata valutazione adeguata dei criteri indicati dalle Sezioni Unite può comportare l'annullamento della sentenza e il rinvio per un nuovo esame; la qualificazione errata può incidere sulla condizione di procedibilità (es. querela) della fattispecie originaria.
  • La possibilità per il giudice di riclassificare il fatto ai sensi dell'art. 597 c.3 non esonera dall'obbligo di un rigoroso accertamento di fatto sulle caratteristiche del luogo; la riclassificazione non può sostituire la necessità di verifiche concrete.
  • In fase difensiva, quando il luogo del reato è un'area collegata ad attività aziendali o professionali, è strategico documentare la natura dell'area (accessibilità, uso riservato, continuità d'uso) per contrastare l'applicazione dell'art. 624-bis.

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