Sentenza del 24/07/2015 n. 15636 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE - Regime di contabilità affidata a terzi - Slittamento del termine per i versamenti I.V.A. - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sosteneva che l'opzione per il regime di contabilità affidata a terzi, previsto dall'art. 27 del d.P.R. n. 633 del 1972, consentisse di effettuare le liquidazioni IVA utilizzando i dati del secondo mese precedente e comportasse anche uno slittamento del termine di versamento. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il regime consente soltanto un diverso criterio di calcolo dell'imposta, senza modificare la scadenza del pagamento, fissata al giorno 16 del mese successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza favorevole alla società e deciso la causa nel merito, rigettando l'impugnazione originaria della cartella. Ha stabilito che l'affidamento della contabilità a terzi non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici IVA. Il ricorso del Ministero è stato dichiarato inammissibile. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 27, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, alle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente; entro il termine previsto deve versare l'importo della differenza.
La norma consente di utilizzare i dati contabili del secondo mese precedente per calcolare l'IVA, ma non proroga né differisce il termine di versamento, che resta quello ordinario.
Art. 1, commi 1, 3 e 4, d.P.R. n. 100 del 1998, come modificato dal d.P.R. n. 542 del 1999
Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza.
Anche nel regime di contabilità presso terzi, la liquidazione e il versamento dell'IVA devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo. Il diverso metodo di calcolo non comporta un diverso termine di pagamento.
Art. 38 d.P.R. n. 633 del 1972
Individua le modalità di versamento dell'imposta dovuta, richiamate dalla disciplina sulla liquidazione IVA periodica.
Art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni, dal quale possono derivare iscrizioni a ruolo per imposte, sanzioni e interessi non versati o versati tardivamente.
Art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e consente il recupero delle somme risultanti non versate o versate tardivamente.
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
È la disposizione processuale in base alla quale l'Agenzia ha denunciato la violazione o falsa applicazione della disciplina IVA.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale consente un diverso criterio di calcolo dell'imposta, tale facoltà non implica automaticamente una proroga del termine di versamento: la proroga deve risultare da una previsione espressa.
- L'affidamento della contabilità a un professionista o a un soggetto terzo può incidere sui dati utilizzabili per la liquidazione, ma non trasferisce né modifica la responsabilità del contribuente per il pagamento tempestivo dell'imposta.
- In presenza di una scadenza espressamente richiamata dalla legge, il contribuente deve rispettarla anche se la liquidazione si basa su registrazioni o operazioni di un periodo precedente.
- Il mancato o tardivo versamento può legittimare il controllo automatizzato, l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella, con applicazione di sanzioni e interessi.
- Per sostenere l'esistenza di uno slittamento dei termini fiscali occorre individuare una disposizione specifica che lo preveda; non è sufficiente desumerlo dal funzionamento pratico del regime contabile adottato.
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