Sentenza n. 909/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 120/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 95/2025 del Tribunale di Oristano - Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.5.2025, notificata il 21.5.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente della “Retribuzione Professionale Docente” dell’importo di euro 494,70.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano - Sezione Lavoro n. 120/2025, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di euro 494,70 per Retribuzione Professionale Docente, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 120/2025 del Tribunale di Oristano - Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docente per incarichi di supplenza svolti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e condannato il Ministero al pagamento di euro 494,70, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, nonché alle spese di lite. La sentenza, notificata al Ministero con formula esecutiva il 21 maggio 2025, è passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante ciò, l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione; inoltre, è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza, il pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza fornire indicazioni utili per la soluzione della controversia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertato l'inadempimento del Ministero rispetto a un giudicato esecutivo e non eseguito. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per provvedere in via sostitutiva, previa verifica del perdurante inadempimento. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguire il giudicato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001
Retribuzione professionale docente
La disposizione contrattuale costituisce il fondamento del diritto alla Retribuzione Professionale Docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato esecuzione.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'inadempimento dell'amministrazione legittima la nomina di un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o direttore generale dell'amministrazione interessata, anche con facoltà di delega, e può essergli assegnato un termine per l'esecuzione del giudicato.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.
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