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Sentenza

Sentenza n. 118/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del decreto del Prefetto di Torino -OMISSIS- notificato in data 7.12.2020, che ha rigettato l'istanza di revisione del decreto prefettizio 12.8.2013 prot. n. 20541/D; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202100129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di revisione del precedente decreto prefettizio di diniego del porto d'armi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva respinto l'istanza di revisione del precedente diniego del porto d'armi. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 39 T.U.L.P.S. e l'eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che la decisione si fondasse esclusivamente su una querela presentata nel 2012 dall'ex partner per percosse, minacce e lesioni, poi rimessa dopo tre giorni; ha evidenziato il lungo tempo trascorso, l'assenza di condanna penale e l'asserita inattendibilità della querela, anche in ragione dei referti relativi alla frattura nasale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi prima dell'adozione del diniego. L'Amministrazione ha sostenuto che, indipendentemente dalla frattura nasale, l'episodio di violenza fosse sufficiente a porre in dubbio l'affidabilità del richiedente ai fini della detenzione e dell'uso delle armi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il diniego prefettizio. Ha affermato che la licenza di porto d'armi ha natura permissiva e costituisce una deroga al generale divieto di portare e detenere armi; il relativo rilascio è quindi subordinato a un giudizio ampiamente discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza sull'affidabilità del richiedente, svolto in funzione preventiva e cautelativa della sicurezza pubblica. Tale giudizio può fondarsi anche su condotte non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza, purché idonee a porre in dubbio, anche sul piano sintomatico, la buona condotta e l'affidabilità del soggetto. Il decorso del tempo non esclude di per sé la rilevanza dell'episodio e la remissione della querela non cancella la vicenda sul piano storico e fattuale né impedisce all'Amministrazione di valutarne la gravità. Quanto alla violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, il giudice ha ritenuto che l'attività difensiva svolta in giudizio non avesse evidenziato vizi istruttori o motivazionali del provvedimento. La motivazione amministrativa è stata ritenuta sufficiente perché indicava i fatti rilevanti, i criteri di valutazione e gli interessi pubblici perseguiti. Il provvedimento è stato qualificato come cautelativo e non sanzionatorio. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La disciplina del porto d'armi è stata interpretata nel senso che l'autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare l'affidabilità del richiedente.

  • artt. 11 e 138 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il giudizio di non affidabilità può fondarsi anche su vicende non accompagnate da condanne penali o misure di pubblica sicurezza, quando siano genericamente incompatibili con la buona condotta.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La censura per omessa comunicazione dei motivi ostativi è stata respinta, non essendo emersi vizi istruttori o motivazionali idonei a incidere sulla legittimità del diniego.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato quale fondamento del generale divieto di portare e detenere armi, rispetto al quale la licenza costituisce deroga.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    È richiamato quale disposizione che ribadisce il generale divieto di portare e detenere armi e la conseguente natura permissiva della licenza.

Massime di principio

  • Il rilascio della licenza di porto d'armi non costituisce la mera rimozione di un limite a una situazione giuridica già spettante al privato, ma una deroga al generale divieto di portare e detenere armi; perciò l'autorità di pubblica sicurezza deve svolgere una valutazione preventiva sull'affidabilità del richiedente.
  • Il diniego del porto d'armi può essere fondato su condotte non integranti specifici reati accertati con sentenza penale, quando esse siano sintomaticamente incompatibili con la buona condotta o comunque idonee a porre in dubbio l'affidabilità del richiedente.
  • Il decorso del tempo dall'episodio rilevante non esclude automaticamente la legittimità del diniego, se l'Amministrazione ha ragionevolmente ritenuto che la vicenda conservi valore sintomatico ai fini della valutazione prospettica di affidabilità.
  • La remissione della querela non impedisce all'autorità amministrativa di valutare autonomamente l'episodio sotto il profilo storico e fattuale, poiché non elimina la rilevanza della condotta ai fini della prevenzione dell'abuso delle armi.
  • Il provvedimento di diniego della licenza di porto d'armi ha natura cautelativa e preventiva, non sanzionatoria, ed è legittimo quando esponga i fatti valutati, i criteri impiegati e gli interessi di sicurezza pubblica perseguiti.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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