Sentenza n. 464/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento -della determina del Comune di Venezia assunta al prot. c_l736 PG/2025/6712 del 07 gennaio 2025; -della nota del Comune di Venezia del 18.12.2024, assunta al prot. n. 620874/2024; -della deliberazione della Giunta Comunale di Venezia, n. 27 del 29.02.2024; -della deliberazione della Giunta Comunale di Venezia n. 237 del 29.05.2015; -della deliberazione della Giunta Comunale di Venezia n. 226 del 03.12.2024; -di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione di suolo pubblico per tavolini, sedie e ombrelloni adiacenti a una struttura alberghiera, nonché le delibere comunali presupposte in materia di pianificazione e criteri per l'occupazione del suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale e le delibere presupposte, deducendo un unico motivo complesso. Ha contestato, da un lato, la mancata previsione nel pianino relativo a Campo Santa Maria Formosa di uno spazio concedibile in adiacenza all'albergo, sostenendo che la richiesta fosse compatibile con l'ordinata pianificazione e fruizione del territorio e che il diniego fosse irragionevole, sproporzionato e lesivo della libertà di iniziativa economica. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione del diniego, che non avrebbe illustrato l'incompatibilità concreta dell'occupazione con l'interesse pubblico. Dall'altro lato, ha contestato il rilievo secondo cui la società non sarebbe stata titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, sostenendo che tale requisito non fosse previsto dai criteri più recenti, che la disciplina regionale non giustificasse la distinzione tra somministrazione agli alloggiati e somministrazione al pubblico e che l'esclusione delle strutture ricettive costituisse una discriminazione ingiustificata. Il Comune ha eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha sostenuto la legittimità della pianificazione e dei criteri applicabili, nonché il carattere vincolato del diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività l'impugnazione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 237 del 2015, n. 27 del 2024 e n. 226 del 2024. Le delibere risultavano ritualmente pubblicate all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 267/2000 e la loro impugnazione, notificata il 7 marzo 2025, era stata proposta oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. Il TAR ha ritenuto che le delibere contenessero prescrizioni puntuali e immediatamente lesive: la delibera n. 27/2024 non prevedeva alcuno spazio concedibile in corrispondenza della struttura alberghiera, mentre l'art. 3 dell'allegato A alla delibera n. 237/2015 escludeva dalla concessione le attività ricettive non titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico. Tali previsioni non lasciavano margini di discrezionalità all'amministrazione e rendevano il successivo diniego un atto meramente applicativo e vincolato. Conseguentemente, l'impugnazione della determina dirigenziale del 7 gennaio 2025 è stata dichiarata inammissibile per originaria carenza di interesse, poiché la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi impediva di contestare soltanto l'atto consequenziale. Il Tribunale ha respinto l'argomento secondo cui l'interesse all'occupazione sarebbe sorto solo con la successiva scelta imprenditoriale di valorizzare lo spazio esterno, rilevando che le esigenze di certezza del diritto connesse ai termini perentori di impugnazione non possono dipendere dalle mutevoli esigenze degli operatori economici. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese di lite, oltre accessori, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 124 d.lgs. 267/2000
tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge
La pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni comunali rileva ai fini della decorrenza del termine per impugnarle quando le disposizioni siano immediatamente lesive.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione degli atti decorre, per gli atti soggetti a pubblicazione, dalla scadenza del periodo di pubblicazione; la sua inosservanza determina l'irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le disposizioni contenute in atti generali o regolamentari devono essere impugnate entro il termine decadenziale ordinario quando, per la precisione dei divieti e degli adempimenti previsti, siano immediatamente precettive e direttamente lesive della posizione degli operatori economici; non è necessario attendere l'adozione dell'atto applicativo.
- La mancata tempestiva impugnazione di un atto presupposto immediatamente lesivo determina l'inammissibilità del ricorso contro il successivo atto consequenziale o esecutivo, quando quest'ultimo abbia natura meramente applicativa e vincolata rispetto al primo.
- Quando una disciplina pianificatoria o regolamentare esclude puntualmente una determinata possibilità di concessione o una categoria di destinatari, l'amministrazione, nell'applicare tale disciplina, non dispone di margini di apprezzamento discrezionale sull'an e sul quomodo del provvedimento.
- La decorrenza dei termini perentori di impugnazione risponde a esigenze di certezza del diritto e non può essere subordinata al momento in cui il singolo operatore economico decide di manifestare concretamente un interesse conforme alle proprie esigenze imprenditoriali.
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