Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 175/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione del TFS che non includeva i sei scatti stipendiali e mancato ricalcolo in seguito all’istanza presentata all’INPS

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex poliziotto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e collocato a riposo a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della l. n. 232/1990, deducendo di avere maturato 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile. Ha impugnato il prospetto INPS del 6 marzo 2026, che aveva escluso gli scatti, e lamentato violazione e falsa applicazione delle norme, difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell’art. 36 Cost. Ha inoltre chiesto la corresponsione delle somme aggiuntive e degli interessi. L’INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambi i requisiti e, nel merito, ha sostenuto che il beneficio nel TFS spetta solo in caso di cessazione per limite di età, inabilità o decesso, nonché che l’Istituto liquida sulla base dei dati certificati dall’amministrazione di appartenenza.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il Collegio respinge l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno non estingue il diritto in assenza di un’espressa previsione normativa e serve soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel merito, riconosce che l’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 estende i sei scatti al personale che si colloca a riposo a domanda quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il ricorrente possiede tali requisiti. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda gli scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il distinto regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. È respinta anche la difesa dell’INPS secondo cui l’Istituto sarebbe vincolato ai dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza: il soggetto obbligato al pagamento della buonuscita è l’ente previdenziale. L’INPS è quindi condannato a riliquidare il TFS includendo sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, calcolati sull’ultimo stipendio come definito dalla normativa, e a corrispondere gli interessi legali sulle rate già scadute, dalla scadenza originaria di ciascuna rata. Spese a carico dell’INPS, liquidate in € 1.000 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.

    La disposizione attribuisce i sei scatti anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non determina la decadenza dal beneficio, ma rileva per la decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 20 l. 7 agosto 1990, n. 232

    Al comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, l’espressione ‘sei scatti di stipendio’ va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull’ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

    I sei scatti sono calcolati sull’ultimo stipendio, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dei benefici stipendiali indicati dalla norma.

  • art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165

    L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l.n. 387/1987.

    La disciplina dell’art. 4 riguarda gli scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e non altera il regime di liquidazione dell’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 12, comma 7, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122

    Le disposizioni riguardanti l’erogazione del trattamento di fine servizio, prevedono che le stesse siano liquidabili in due tranches, la prima pagabile dopo due anni (l’INPS ha 90 giorni di tempo da tale data) e la seconda l’anno successivo.

    Gli interessi sul maggiore importo spettante decorrono dalla scadenza originaria delle singole rate del TFS già divenute esigibili, tenendo conto della liquidazione per tranche.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in favore del ricorrente tenendo conto delle difese svolte e della tendenziale serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate considerando le difese svolte e la serialità della controversia.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in favore del ricorrente tenendo conto delle difese svolte e della tendenziale serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

    Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e distratte al difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Il personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali rilevanti per la liquidazione dell’indennità di buonuscita se ha compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto per presentare la domanda di collocamento a riposo non comporta la decadenza dal diritto ai sei scatti, se la legge non prevede espressamente tale effetto; il termine è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • La disciplina degli scatti prevista per il calcolo della base pensionabile non modifica, di per sé, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • L’INPS, quale soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita, non può sottrarsi alla riliquidazione dovuta opponendo di essersi attenuto ai dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.