Corte di giustizia, Sentenza C-264/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2020. — Constantin Film Verleih GmbH contro YouTube LLC e Google Inc. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Piattaforma di video online – Caricamento di un film senza il consenso del titolare – Procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 8 – Diritto d’informazione del richiedente – Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “indirizzo” – Indirizzo di posta elettronica, indirizzo IP e numero di telefono – Esclusione. — Causa C-264/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i limiti del diritto d’informazione previsto dalla direttiva 2004/48 nei procedimenti per violazione della proprietà intellettuale. In una controversia tra la titolare dei diritti di alcuni film e YouTube/Google, ha escluso che la nozione di "indirizzo" comprenda e-mail, numeri di telefono o indirizzi IP degli utenti autori del caricamento illecito. La pronuncia conferma un’interpretazione restrittiva della disposizione, fondata sul significato letterale del termine e sulla necessità di bilanciare proprietà intellettuale e protezione dei dati personali.
Interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE: la nozione di "indirizzo" comprende o meno indirizzo e-mail, numero di telefono e indirizzo IP dell’utente autore della violazione.
La questione giuridica
Se, ai fini del diritto d’informazione previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48, la nozione di "indirizzo" comprenda anche: a) l’indirizzo e-mail degli utenti; b) il numero di telefono degli utenti; c) l’indirizzo IP utilizzato per caricare i file lesivi e l’ora esatta del caricamento; e, in caso affermativo, d) l’ultimo indirizzo IP usato per accedere all’account Google/YouTube con l’ora esatta dell’accesso.
Principio di diritto
La Corte afferma che la nozione di "indirizzo" di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 si riferisce soltanto all’indirizzo postale e non comprende l’indirizzo e-mail, il numero di telefono né l’indirizzo IP, neppure quello utilizzato per il caricamento dei file o per l’ultimo accesso all’account. Gli Stati membri non sono quindi tenuti a imporre la comunicazione di tali dati sulla base di tale disposizione, ferma restando la facoltà di prevedere, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, misure di informazione più ampie nel rispetto del principio di proporzionalità e dell’equilibrio tra tutela della proprietà intellettuale e diritti fondamentali degli utenti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/48/CE
- Articolo 8 direttiva 2004/48/CE
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2004/48/CE
- Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), direttiva 2004/48/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 17, paragrafo 2
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
- Direttiva 95/46/CE
Interpretazione della nozione di "indirizzo" nell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof nell’ambito di una controversia tra Constantin Film Verleih GmbH, titolare dei diritti di sfruttamento su opere cinematografiche, e YouTube LLC/Google Inc., in relazione all’accesso a informazioni sugli utenti che avevano caricato film protetti sulla piattaforma YouTube senza consenso.
Fatti e procedimento principale
Constantin Film Verleih aveva chiesto che YouTube e Google fossero condannate a comunicare ulteriori dati sugli utenti responsabili delle violazioni, dopo aver ottenuto solo nomi fittizi. Le informazioni richieste riguardavano:
- indirizzi e-mail;
- numeri di telefono cellulare;
- indirizzi IP usati per il caricamento dei file e per l’ultimo accesso all’account;
- l’ora esatta di tali operazioni.
Il giudice tedesco rilevava che il procedimento dipendeva dall’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48, e in particolare dalla portata del termine "indirizzo".
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2004/48, soprattutto:
- l’articolo 1, che ne definisce l’oggetto;
- l’articolo 2, che ne delimita il campo di applicazione;
- l’articolo 8, paragrafo 1, relativo al diritto d’informazione;
- l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), che menziona "nome e indirizzo";
- l’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), che consente agli Stati membri di riconoscere diritti d’informazione più ampi. Sono inoltre richiamati i considerando 2, 10, 15 e 32 della direttiva, nonché gli articoli 17, paragrafo 2, e 47 della Carta e la direttiva 95/46/CE.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma anzitutto che la nozione di "indirizzo" costituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme. Applicando il criterio del significato abituale del termine, osserva che nel linguaggio comune esso indica soltanto l’indirizzo postale, ossia il luogo di domicilio o residenza di una persona.
Anche il contesto normativo e i lavori preparatori della direttiva confermano tale lettura: non emerge alcun elemento che consenta di estendere il termine a e-mail, numeri di telefono o indirizzi IP. La Corte sottolinea inoltre che l’articolo 8 mira a conciliare il diritto d’informazione dei titolari con la tutela dei dati personali e degli altri diritti fondamentali degli utenti.
Pur riconoscendo l’importanza del diritto d’informazione per l’effettività della tutela della proprietà intellettuale e del diritto a un ricorso effettivo, la Corte rileva che il legislatore dell’Unione ha scelto un’armonizzazione minima e ha circoscritto l’elenco delle informazioni obbligatoriamente comunicabili. Restano possibili regole nazionali più ampie, ma solo nel quadro dell’articolo 8, paragrafo 3, e nel rispetto della proporzionalità e del necessario bilanciamento tra interessi contrapposti.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "indirizzo" non comprende, per l’utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale:
- l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero di telefono;
- l’indirizzo IP usato per il caricamento;
- l’indirizzo IP usato in occasione dell’ultimo accesso all’account utente.
Principio affermato
Il diritto d’informazione previsto dalla direttiva 2004/48, nella parte relativa a "nome e indirizzo", copre soltanto l’indirizzo postale e non consente, di per sé, di ottenere dati digitali o di contatto ulteriori. La tutela della proprietà intellettuale non può quindi tradursi automaticamente nell’obbligo di comunicare e-mail, numeri di telefono o indirizzi IP degli utenti, salvo eventuali previsioni nazionali più ampie compatibili con il diritto dell’Unione.
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