Cassazione Penale, Sentenza n. 18799/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La difesa ha impugnato la sentenza di consegna per due motivi principali: 1) mancata verifica autonoma da parte della Corte di Appello dei presupposti cautelari posti a fondamento del Mandato di Arresto Europeo (MAE), con censura per aver recepito acriticamente il provvedimento cautelare spagnolo e per non aver valutato che, per fatti coevi, l'autorità spagnola aveva già disposto una misura non custodiale; la difesa ha inoltre criticato il rigetto senza motivazione dell'istanza di rinvio in attesa della decisione sull'impugnazione della misura cautelare in Spagna; 2) omissione di pronuncia sull'applicazione dell'art. 19, comma 2, legge n. 69/2005, vale a dire sulla richiesta del ricorrente (cittadino italiano e residente stabile) di subordinare la consegna alla condizione che, a processi conclusi, l'eventuale pena sia eseguita in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la valutazione critica del titolo cautelare spetta all'autorità dello Stato emittente e che il fatto che sia pendente una verifica in Spagna non pregiudica l'efficacia esecutiva del MAE né impone di rinviare automaticamente la decisione di consegna. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha censurato l'omessa pronuncia della Corte di Appello circa la subordinazione dell'esecuzione del MAE alla condizione prevista dall'art. 19, comma 2, della legge n. 69/2005. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale omissione e la Corte di Cassazione ha condizionato la consegna al rinvio in Italia per l'esecuzione dell'eventuale pena; per il resto il ricorso è stato rigettato. La Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti ex art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 19, comma 2
Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione
La norma consente, nei casi di MAE 'processuale' emessi contro cittadini italiani o residenti stabili, di subordinare la consegna alla condizione del rinvio in Italia per l'esecuzione di eventuali pene. La Corte ha ritenuto che, se richiesta dall'interessato, il giudice della consegna debba pronunciarsi su tale condizione e che l'omessa pronuncia possa essere colmata dalla Cassazione imponendola.
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi e di cancelleria successivi alla pronuncia di annullamento parziale; incarica la cancelleria di eseguire gli atti necessari collegate alla statuizione sulla consegna.
Orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (Sez. 6)
La giurisprudenza di legittimità afferma che, nei casi di MAE processuale, la cittadinanza italiana non impedisce la consegna, ma opera il meccanismo della consegna condizionata ex art. 19, comma 2. Inoltre la Cassazione può colmare omissioni della corte di merito in ordine alla subordinazione della consegna alla condizione del rinvio in Italia, decidendo la causa senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Quando il MAE è 'processuale' e riguarda un cittadino italiano o un residente stabile, la consegna può essere subordinata alla condizione che, dopo il processo, la persona sia rinviata in Italia per scontare l'eventuale pena; il giudice della consegna deve pronunciarsi su tale richiesta se formulata.
- I giudici dello Stato richiesto non sono competenti a riesaminare in termini sostanziali i presupposti cautelari del provvedimento emesso dallo Stato richiedente; possono verificare la regolarità formale e i requisiti estrinseci del MAE, non sostituendosi all'autorità emittente.
- La pendenza di impugnazioni o verifiche interne nello Stato emittente non impedisce automaticamente l'esecuzione del MAE: la richiesta di rinvio è valutata in termini di opportunità e non sempre sospende l'esecuzione.
- Se la corte di merito omette di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione dell'art. 19, comma 2, L. 69/2005, la Cassazione può intervenire per imporre la condizione senza necessariamente rinviare il procedimento, se i fatti e le risultanze non richiedono ulteriori accertamenti.
- Chi chiede la condizione di esecuzione in Italia dovrebbe formularla espressamente e il giudice della consegna è tenuto a verificare nazionalità e residenza; in mancanza di decisione espressa la tutela richiesta può essere garantita d'ufficio dalla Cassazione.
- Le doglianze riguardanti la disapplicazione o la diversa qualificazione dei fatti rispetto al provvedimento cautelare straniero sono, di norma, soggette alla verifica dall'autorità emittente e non possono costituire motivo sufficiente, allo stato, per impedire la consegna.
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