Ordinanza n. 282/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il merito delle censure né ha accolto o respinto la domanda cautelare nel merito: ha ritenuto che le questioni necessitassero di approfondimento nella sede di merito e che le esigenze del ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la fissazione immediata dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha fissato l’udienza pubblica al 27 gennaio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Atto impugnato: decreto prefettizio del 3 settembre 2026 che ha dichiarato inammissibile l’istanza di cittadinanza presentata il 6 giugno 2024, nonché il preavviso di inammissibilità
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Parma ha dichiarato inammissibile la sua istanza di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, oltre al preavviso comunicato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il testo dell’ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti; riferisce soltanto che le questioni prospettate richiedono approfondimento nel giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Considerato che le questioni dedotte in giudizio necessitano di approfondimento nella più opportuna sede di merito e che le esigenze del ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la immediata fissazione dell’Udienza Pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, C.p.a.;
Quando le questioni richiedono approfondimento nel merito e le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate con la rapida trattazione della causa, il giudice può fissare immediatamente l’udienza pubblica in luogo di accordare una tutela cautelare.
Massime di principio
- Se le questioni dedotte in giudizio richiedono un approfondimento incompatibile con la sede cautelare, ma le esigenze della parte possono essere tutelate adeguatamente mediante una sollecita trattazione del merito, il giudice può fissare immediatamente l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 2030/2026 - Catanzaro, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 2031/2026 - Catanzaro, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 4734/2026 - Milano, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 4749/2026 - Milano, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 424/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 425/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →