Sentenza del 03/12/2018 n. 12263 - Comm. Trib. Prov. Catania
Avviso di accertamento - validità - presupposto - firma regolarmente apposta da funzionario delegato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato annullato perché non risultava in atti la prova che la firma fosse stata apposta da un funzionario debitamente delegato. È stato affermato che, in caso di contestazione, spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare l'esistenza, la validità e la corretta attribuzione della delega di firma; tale prova non può essere presunta né ricavata dalla sola sottoscrizione dell'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che dall'atto non risultava adeguatamente la legittimazione del funzionario che lo aveva sottoscritto. In particolare, mancava la prova dell'esistenza e della regolarità della delega conferita dal capo dell'Ufficio a un impiegato della carriera direttiva, nonché del corretto esercizio del potere sostitutivo.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
La norma richiede che l'avviso di accertamento sia sottoscritto dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la legittimazione del sottoscrittore viene contestata, l'Amministrazione deve fornire la prova della delega e del corretto esercizio del potere di firma; in mancanza, l'avviso è nullo.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso dal capo dell'Ufficio è valida solo se esiste una delega conforme alla legge.
- Quando il contribuente contesta specificamente la legittimazione del firmatario, l'Amministrazione deve dimostrare in giudizio l'esistenza, la validità e l'efficacia della delega; la semplice indicazione della qualifica del funzionario non è necessariamente sufficiente.
- La mancata produzione o allegazione della delega non determina automaticamente l'invalidità in ogni caso, ma può comportare l'annullamento dell'atto quando, a seguito della contestazione, l'Amministrazione non riesca a provare la legittimità della sottoscrizione.
- In situazioni analoghe è opportuno contestare tempestivamente la legittimazione del firmatario e chiedere all'Amministrazione di produrre il provvedimento di delega, verificandone soggetto delegante, soggetto delegato, periodo di efficacia e limiti dei poteri conferiti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 dic 2018Sentenza del 03/12/2018 n. 238 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 3 dic 2018Sentenza del 03/12/2018 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 3 dic 2018Sentenza del 03/12/2018 n. 281 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 3 dic 2018Sentenza del 03/12/2018 n. 287 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 3 dic 2018Sentenza del 03/12/2018 n. 2797 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 3 dic 2018Sentenza del 03/12/2018 n. 2802 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →