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Sentenza

Sentenza n. 3210/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza n. 869/2025, depositata e resa pubblica il 03.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1180/2024;

Giustizia amministrativa202504789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, quanto all'erogazione della carta docente, della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto a 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario, mediante l'adozione degli atti necessari all'attribuzione della carta docente e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, in ragione dell'invalidità della notificazione del titolo esecutivo. La sentenza era stata notificata a indirizzi PEC della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, dell'Ufficio scolastico regionale, degli Uffici scolastici provinciali e della Direzione generale del personale scolastico, nonché presso l'Avvocatura dello Stato, ma non all'indirizzo PEC primario del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA. Il ricorso sosteneva quindi, in sostanza, l'avvenuta decorrenza del termine per l'adempimento e l'inottemperanza ministeriale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l'esecuzione di un giudicato relativo a obbligazioni pecuniarie, anche quando il pagamento debba avvenire mediante carta elettronica, poiché l'ottemperanza opera quale rimedio alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre soltanto dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede legale o al domicilio digitale correttamente individuato dell'amministrazione debitrice. In base all'art. 16-ter d.lgs. 179/2012, l'indirizzo del Registro IPA può essere utilizzato solo quando l'amministrazione non abbia comunicato un domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; in presenza di tale indicazione, deve essere utilizzato l'indirizzo PEC primario ivi risultante. Nel caso concreto, il Ministero aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l'indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it. Le notifiche effettuate a uffici ministeriali diversi, agli uffici scolastici territoriali, alla Direzione generale del personale scolastico o all'Avvocatura dello Stato non erano idonee: i primi non coincidevano con la sede legale o con l'ufficio di rappresentanza del Ministero, gli uffici scolastici non erano il soggetto condannato dal titolo, il comunicato ministeriale sugli indirizzi per le notifiche aveva natura meramente organizzativa e non normativa, mentre la notifica all'Avvocatura dello Stato valeva ai fini processuali ma non produceva gli effetti sostanziali richiesti dall'art. 14 d.l. 669/1996. Poiché la notificazione valida non era stata eseguita, il termine di 120 giorni non aveva iniziato a decorrere e l'azione di ottemperanza era prematura e inammissibile. Le spese sono state compensate per la difesa di mero stile dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare misure coercitive pecuniarie per assicurare l'esecuzione del giudicato; la relativa richiesta è stata formulata dalla ricorrente ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, anche mediante moneta elettronica. La notificazione del titolo deve essere validamente effettuata presso la sede legale o il domicilio digitale corretto dell'amministrazione debitrice.

  • art. 16-ter, comma 1, d.lgs. 179/2012

    a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia

    Individua i pubblici elenchi dai quali devono essere estratti gli indirizzi digitali utilizzabili per le notificazioni, incluso il Registro delle PP.AA.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.lgs. 179/2012

    fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria (…)

    Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA è utilizzabile solo in via residuale, quando l'amministrazione non abbia indicato un indirizzo nel Registro delle PP.AA.; in presenza di più indirizzi deve essere utilizzato quello PEC primario.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221

    La disposizione rinvia ai criteri di individuazione del domicilio digitale previsti dall'art. 16-ter, comma 1-ter, senza equiparare autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi né consentire il suo utilizzo quando esista un indirizzo ministeriale nel Registro delle PP.AA.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento del diritto alla somma annua di 500 euro mediante carta elettronica, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato che impone a un'amministrazione statale il pagamento di somme di denaro, anche quando l'adempimento debba avvenire mediante moneta elettronica.
  • Ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni, il titolo esecutivo deve essere notificato all'amministrazione debitrice presso la sede legale o il domicilio digitale correttamente individuato secondo i pubblici registri; la notifica a un ufficio interno diverso dalla struttura di rappresentanza dell'ente non è sufficiente.
  • Quando un'amministrazione pubblica abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notificazione degli atti giudiziari deve essere effettuata a tale indirizzo, e non a un indirizzo estratto dal Registro IPA; quest'ultimo è utilizzabile solo in assenza di un'indicazione nel Registro delle PP.AA.
  • La notificazione del titolo esecutivo presso l'Avvocatura dello Stato, pur rilevante ai fini della rappresentanza e difesa processuale, non sostituisce la notificazione presso la sede reale o il domicilio digitale dell'amministrazione debitrice richiesta dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per far decorrere il termine dilatorio.
  • Un atto organizzativo con cui un'amministrazione suggerisca determinati indirizzi PEC per velocizzare la gestione di specifiche procedure non modifica il domicilio digitale primario risultante dai pubblici registri e non può derogare alle regole legali sulla notificazione del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

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