Sentenza n. 1004/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - dei provvedimenti comunali prott. nn. -OMISSIS-,-OMISSIS- del 17/1/2023, notificati alle ricorrenti in data 18/01/2023, con cui sono state rigettate – rispettivamente – le istanze di condono edilizio prott. nn. -OMISSIS-, -OMISSIS- del 30/11/2004; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o altrimenti connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti comunali di rigetto di istanze di condono edilizio relative ad ampliamenti e manufatti pertinenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti comunali del 17 gennaio 2023, notificati il 18 gennaio 2023, con cui erano state rigettate istanze di condono edilizio presentate nel 2004 per un ampliamento di una cantina interrata, un ampliamento di veranda e diversi piccoli depositi o ripostigli. Hanno dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 e degli artt. 3 e 4 della l.r. Liguria n. 5/2004; violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990; difetto di motivazione e indeterminatezza, per mancata specificazione del vincolo idrogeologico, della sua epoca, natura ed eventuale carattere assoluto o relativo; genericità del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 225/2012; violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché i preavvisi di diniego del 2015 non sarebbero stati comunicati alle attuali titolari dei diritti sull'immobile; difetto di istruttoria e motivazione quanto all'insanabilità delle opere, ritenute minime, pertinenziali e accessorie.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente il riferimento, nei provvedimenti, alla zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. Liguria n. 4/1999, poiché tale richiamo consente di individuare la fonte normativa e la natura del vincolo, anche in relazione all'art. 34 della stessa legge regionale e alla disciplina dei piani di bacino. Ha ricordato che, per il terzo condono, nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici, parchi o aree protette sono condonabili soltanto le tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, relative a opere minori prive di incremento di superficie o volume. Le disposizioni della l.r. Liguria n. 5/2004 che ammettevano ulteriori ipotesi di sanatoria nelle aree vincolate, comprese opere non valutabili in termini di superficie o volume e violazioni entro il 2%, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 225/2012. Le opere contestate, invece, comportavano nuovi manufatti e incrementi di superficie o volume: i depositi costituivano nuovi manufatti, mentre l'ampliamento della veranda e quello della cantina determinavano incremento di superficie e volume; pertanto risultavano escluse dal condono. Il motivo relativo alla mancata comunicazione dei preavvisi è stato respinto perché i provvedimenti avevano natura vincolata e, ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, il preavviso deve essere comunicato agli istanti, non ai successivi titolari di diritti sulla cosa; inoltre, l'art. 35, comma 15, della l. n. 47/1985 prevede che il diniego di sanatoria sia notificato al richiedente. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003
nelle aree sottoposte a vincoli ... sono condonabili soltanto le tipologie 4, 5 e 6 di cui all'allegato 1
La disciplina del terzo condono limita la sanabilità, nelle aree vincolate, alle opere minori prive di incremento di superficie o volume.
artt. 3 e 4 l.r. Liguria n. 5/2004
Le disposizioni regionali che ampliavano le ipotesi di sanatoria nelle aree vincolate sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 225/2012.
art. 34 l.r. Liguria n. 4/1999
La ridefinizione delle zone da sottoporre a vincolo per scopi idrogeologici ... è contenuta nei Piani di bacino
Il richiamo alla legge regionale consente di individuare la fonte normativa e la natura del vincolo idrogeologico.
art. 3 l. n. 241/1990
Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione dei provvedimenti, in quanto il riferimento al vincolo idrogeologico e alla sentenza della Corte costituzionale rendeva comprensibile la ragione ostativa al condono.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve essere comunicato agli istanti; la sua mancata comunicazione ai successivi titolari di diritti sull'immobile non determina l'illegittimità del diniego.
art. 35, comma 15, l. n. 47/1985
Il diniego di sanatoria deve essere notificato al richiedente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ambientale, paesaggistico o a vincoli relativi a parchi e aree protette, sono sanabili soltanto le opere riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, prive di incremento di superficie o volume.
- La realizzazione di nuovi manufatti e gli interventi che comportano incremento di superficie o volume sono esclusi dal condono edilizio nelle aree vincolate, anche se i manufatti sono di ridotte dimensioni o sono destinati a deposito, ripostiglio o pertinenza.
- Il richiamo, nel provvedimento di diniego del condono, alla legge regionale che disciplina il vincolo idrogeologico può essere sufficiente a individuare la fonte e la natura del vincolo e a motivare il rigetto, quando da tale disciplina e dalla normativa sul terzo condono risulti la preclusione alla sanatoria.
- Quando il diniego di condono è espressione di attività vincolata, l'eventuale omissione del preavviso di rigetto non è idonea a determinare l'illegittimità del provvedimento se il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- Ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, il preavviso di rigetto deve essere comunicato agli istanti; tale obbligo non si estende ai soggetti che abbiano acquisito successivamente diritti sull'immobile oggetto dell'istanza. Analogamente, il diniego di sanatoria deve essere notificato al richiedente secondo l'art. 35, comma 15, della l. n. 47/1985.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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