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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17860/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva inosservanza o erronea applicazione degli artt. 131‑bis e 99 cod. pen. e carenza/contraddittorietà della motivazione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva assolto l'imputato per non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis). Il Procuratore generale sosteneva che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente il grado di colpevolezza e la pericolosità sociale dell'imputato alla luce dei molteplici e specifici precedenti penali per reati connessi a detenzione e cessione di stupefacenti risultanti dal casellario (tre sentenze di condanna, una del 2020, una del 2023 e una relativa a fatti successivi), omettendo così di rilevare la recidiva e l'eventuale abitualità della condotta, elementi ostativi all'applicazione dell'art. 131‑bis.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame in diversa composizione. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale come assertiva e insufficiente, indicando i principi di diritto applicabili: la necessità di motivare la rilevanza della recidiva con riferimento all'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato e al rapporto concreto, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., fra precedenti e fatto in esame; e che l'abitualità (che esclude l'art. 131‑bis) si configura quando l'autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole accertabili dal giudice procedente, escludendo i reati estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. Pertanto la decisione di proscioglimento per particolare tenuità viene annullata e demandata al Tribunale perché espliciti specificamente le ragioni circa l'esistenza o meno della recidiva e dell'abitualità e sulla qualificazione del fatto come di particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione è ostata dall'abitualità del comportamento, che si verifica se l'autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole accertabili dal giudice procedente (escluse le condanne estinte ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.).

  • art. 99 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla recidiva: la Corte richiede che l'applicazione o esclusione della recidiva sia adeguatamente motivata valutando la maggiore pericolosità attribuibile all'imputato in ragione del suo percorso criminoso.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne; la Corte richiede al giudice di esaminare concretamente se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al reato che abbia influito sulla commissione del fatto 'sub iudice'.

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    Le condanne estinte ai sensi di questa norma non possono essere considerate ai fini dell'accertamento dell'abitualità o della recidiva, poiché l'estinzione elide gli effetti penali della condanna.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti); il caso concreto concerne un fatto commesso il 13/02/2023 ascrivibile a questa fattispecie.

Massime di principio

  • La sussistenza della recidiva va motivata concretamente mostrando in quale misura i precedenti rendono l'imputato più pericoloso e hanno inciso sul fatto in esame; non è sufficiente un'affermazione generica.
  • L'abitualità del comportamento è ostativa all'applicazione dell'art. 131‑bis: si considera abituale chi ha commesso almeno altri due reati della stessa indole accertabili dal giudice procedente (con esclusione dei reati estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5 c.p.p.).
  • In presenza di plurimi precedenti specifici per reati di droga, il giudice deve valutare con attenzione il grado di colpevolezza e la possibile perdurante inclinazione al reato prima di riconoscere la particolare tenuità.
  • Se il casellario giudiziale riporta varie condanne per reati della stessa natura, il giudice deve indicare esplicitamente quali precedenti considera e perché essi non ostano all'applicazione dell'art. 131‑bis, altrimenti la decisione rischia di essere annullata in Cassazione.
  • Le condanne estinte non possono essere utilizzate per fondare recidiva o abitualità; occorre distinguere tra precedenti efficaci e precedenti estinti.
  • In mancanza di motivazione sufficiente sui punti critici (recidiva, abitualità, grado di colpevolezza), la Corte di legittimità annulla e rinvia per nuovo esame, obbligando il giudice di merito a esplicitare le ragioni in concreto.

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