Cassazione Penale, Sentenza n. 3997/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.). Il ricorrente contestava: 1) l'interpretazione delle risultanze della perizia medico-legale circa le cause della morte (sostenendo che la dinamica potesse essere compatibile con omicidio preterintenzionale in caso di colluttazione e non con omicidio volontario), con riferimento alla distinzione tra "strangolamento" (con laccio) e "strozzamento" a mani nude; 2) l'assenza di motivazione adeguata sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche dopo l'esclusione dell'aggravante per motivi abietti o futili e sulla determinazione della pena, ritenuta non adeguatamente spiegata rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi sono di natura fattuale e confutativa e dunque non idonei in sede di legittimità, specie davanti a una "doppia conforme" sui profili essenziali della responsabilità. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la perizia medico-legale (dott. Ballardini) documenta una compressione/costrizione violenta del collo con frattura dello scheletro laringeo e modalità in due fasi, non compatibili con una colluttazione accidentale ma indicative di consapevole azione strozzante (uso di un tessuto/interposizione). Di conseguenza è corretta la qualificazione in omicidio volontario; infine la Corte ha ritenuto non errata né meccanicamente collegata l'esclusione dell'aggravante dei motivi abietti/futili con l'aver mantenuto l'equivalenza tra attenuanti generiche e la residua aggravante (abuso di relazioni domestiche). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma per la cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
richiama la tempestività dell'invio delle conclusioni del Procuratore generale
art. 606, lett. b) e e) c.p.p.
criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: vieta la rinnovazione dei fatti o la mera confutazione delle valutazioni di merito, salvo vizio di motivazione relativo a temi decisivi omessi o a manifesto travisamento delle prove
art. 577 c.p. (n.4 - motivi abietti o futili)
norma che descrive l'aggravante dei motivi abietti o futili; la Corte ha valutato l'esclusione di tale aggravante ma ritenuto non automatico il prevalere delle attenuanti generiche
art. 62-bis c.p.
regola sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di equivalenza tra attenuanti e la residua aggravante
art. 133 c.p.
criteri per la determinazione della pena; la motivazione è stata ritenuta sufficiente nel richiamare i parametri rilevanti (gravità del fatto, prospettive di rieducazione, condizioni personali)
art. 616 c.p.p.
facoltà di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Sent. Corte Cost. n. 186/2000
richiamata in tema di determinazione della responsabilità e delle cause di esenzione nel giudizio di cassazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione dei fatti o proporre ricostruzioni alternative quando i giudici di merito hanno reso una valutazione conforme e motivata delle prove (cd. "doppia conforme").
- I rilievi medico-legali che documentano lesioni interne tipiche (es. fratture laringee, segni di compressione) e modalità della condotta (più fasi, uso di interposizione tessile) possono fondare la qualificazione per omicidio volontario; la mera distinzione terminologica tra "strangolamento" e "strozzamento" non determina automaticamente diversa imputazione giuridica.
- L'esclusione di una specifica aggravante (es. motivi abietti o futili) non comporta automaticamente la prevalenza delle attenuanti generiche: l'apprezzamento del rapporto di proporzionalità fra fatto e motivo e la valutazione di equivalenza sono valutazioni di merito difficilmente censurabili in cassazione se adeguatamente motivate.
- La determinazione della pena richiede un richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., ma la motivazione può essere distribuita in più passaggi della sentenza; è sufficiente che risulti logicamente la considerazione dei parametri (gravità, rieducazione, personali e post-delictum) per evitare la censura.
- Le censure prettamente confutative delle valutazioni probatorie sostenute in modo congruamente motivato dai giudici di merito sono, di norma, inammissibili in cassazione salvo il caso di manifesto travisamento o omissione di questioni probatorie decisive.
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