Sentenza n. 1410/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 95/2022 - R.G.N. 1712/2021, emesso dal Tribunale di Caltanissetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, per la parte residua, del decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Caltanissetta
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La banca ha agito per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 95/2022 del Tribunale di Caltanissetta, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di € 14.419,53, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il decreto era stato dichiarato esecutivo e notificato al Comune. Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza l'amministrazione aveva effettuato un pagamento parziale, residuando € 6.214,27 a titolo di capitale, oltre agli interessi maturati e maturandi ai sensi del d.lgs. 231/2002. La ricorrente ha quindi chiesto di accertare la mancata esecuzione del titolo per la parte non soddisfatta e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il giudice ha verificato la mancata opposizione al decreto ingiuntivo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'interesse ancora sussistente, riferito esclusivamente al credito residuo. Ha ordinato al Comune di dare esecuzione al decreto ingiuntivo per la parte non ancora pagata entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, per il caso di ulteriore inottemperanza, l'intervento sostitutivo mediante il commissario ad acta designato nel Segretario generale del Comune di Caltanissetta, con facoltà di delega a un funzionario dotato di idonea competenza tecnica. Il commissario dovrà agire, decorso inutilmente il termine assegnato e previa comunicazione della perdurante inottemperanza da parte della ricorrente, entro i successivi sessanta giorni. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'ottemperanza e di adottare le misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione del titolo, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni concorre, nel caso concreto, a integrare i presupposti per l'azione di ottemperanza.
d.lgs. 231/2002
Costituisce il parametro per il calcolo degli interessi maturati e maturandi sul credito residuo, secondo quanto indicato nel titolo azionato.
Massime di principio
- L'ottemperanza a un decreto ingiuntivo esecutivo non opposto può essere richiesta davanti al giudice amministrativo nei confronti dell'amministrazione inadempiente, una volta decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione abbia effettuato un pagamento parziale prima del giudizio di ottemperanza, l'azione è esaminabile e può essere accolta limitatamente alla parte residua del credito e agli accessori ancora dovuti.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e designare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato dell'intervento sostitutivo in caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza quando l'amministrazione, pur intimata, non abbia dato integrale esecuzione al titolo prima della proposizione del ricorso.
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