Cassazione Civile, Ordinanza n. 37247/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una professionista aveva ricevuto da un ente camerale un incarico di consulenza contabile e fiscale con durata pattuita dal 24 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, salva tacita rinnovazione. Il nuovo presidente dell'ente comunicava il recesso con effetto immediato il 22 ottobre 2013. La professionista otteneva un decreto ingiuntivo per il compenso maturato; in sede di opposizione il tribunale riconosceva solo una parte del corrispettivo, ritenendo dovuto il compenso fino al recesso ma non per il periodo successivo di preavviso. In appello la professionista sosteneva che, anche in caso di recesso ad nutum del cliente, il prestatore d'opera avrebbe diritto al compenso per tutto il periodo di preavviso; la corte territoriale rigettava l'appello rilevando che, dopo la comunicazione del recesso, non era stata in concreto svolta alcuna ulteriore attività professionale. Con il ricorso per cassazione la professionista denunciava violazione degli artt. 2237 e 1373 c.c., assumendo che il corrispettivo dovesse comunque essere riconosciuto sino alla scadenza del preavviso, anche nell'interesse del prestatore e delle sue aspettative.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione d'appello fosse conforme al principio per cui, nel contratto d'opera professionale, la previsione di una durata del rapporto non esclude di per sé il recesso ad nutum del cliente ai sensi dell'art. 2237 c.c., se dalle pattuizioni non risulti un vincolo a non sciogliere anticipatamente il rapporto. Ha inoltre osservato che, in presenza di una facoltà contrattuale di recesso, il compenso per il periodo di preavviso spetta solo se il professionista abbia effettivamente continuato a svolgere l'opera dopo il recesso e fino alla scadenza del preavviso. Poiché la corte di merito aveva accertato in fatto che ciò non era avvenuto, e tale accertamento non era validamente censurato, il motivo mirava sostanzialmente a rimettere in discussione un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2237 c.c.
Nel contratto d'opera professionale il cliente può recedere ad nutum; la durata pattuita non esclude automaticamente la facoltà di scioglimento anticipato, salvo diverso regolamento negoziale.
art. 1373 c.c.
La censura richiamava la disciplina del recesso, ma la Corte ha ricondotto la questione al recesso nel contratto d'opera professionale e alla necessità di verificare concretamente il contenuto dell'accordo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto d'opera professionale, la fissazione di un termine finale del rapporto non elimina, di per sé, il recesso ad nutum del cliente, che può essere escluso solo da una diversa e inequivoca pattuizione contrattuale.
- Se le parti hanno previsto la facoltà di recesso, il compenso per il periodo di preavviso è dovuto solo per l'attività professionale effettivamente svolta dopo il recesso e fino alla scadenza del preavviso.
- In cassazione non è censurabile, se non nei limiti propri del vizio di legittimità, l'accertamento di fatto della corte di merito circa l'assenza di prestazione professionale nel periodo successivo al recesso.
- Una doglianza che, sotto la veste di violazione di legge, miri in realtà a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito è inammissibile.
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