Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28786/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell’INPS di pagamento di contributi previdenziali dovuti per l’anno 2010 da un soggetto iscritto d’ufficio alla gestione separata. La Corte d’appello aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, assumendo come dies a quo il 16 giugno 2011 e considerando tardiva la richiesta notificata il 4 luglio 2016. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 421 c.p.c., dell’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12 maggio 2011, dell’art. 2, comma 26 e ss. l. 335/1995 e dell’art. 18, comma 2, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento al 6 luglio 2011 del termine di versamento previsto dal D.P.C.M. per taluni contribuenti che esercitano attività soggette agli studi di settore e rientrano nei relativi limiti di ricavi o compensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e che, quando la disciplina prevede un differimento del termine di versamento, tale differimento incide anche sulla decorrenza della prescrizione. Poiché il D.P.C.M. 12 maggio 2011 aveva spostato al 6 luglio 2011 il termine per i versamenti dovuti entro il 16 giugno 2011 per i contribuenti interessati, la richiesta notificata il 4 luglio 2016 non era tardiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le questioni assorbite e per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso dei contributi alla scadenza del termine di pagamento.

  • art. 421 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione si incentra sulla corretta individuazione del dies a quo della prescrizione contributiva.

  • art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12 maggio 2011

    Ha differito al 6 luglio 2011 il termine per i versamenti dovuti entro il 16 giugno 2011 da determinati contribuenti che esercitano attività con studi di settore e rientrano nei relativi limiti di ricavi o compensi.

  • art. 2, comma 26 e ss., l. 335/1995

    Richiamato quale fonte dell’obbligo contributivo alla gestione separata.

  • art. 18, comma 2, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei versamenti contributivi.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    Conferma che la prescrizione dei contributi obbligatori decorre dalla scadenza del termine di versamento.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    Prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi agli enti previdenziali siano effettuati entro gli stessi termini previsti per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331 conv. in l. 427/1993

    È richiamato come base normativa degli studi di settore ai fini del differimento dei versamenti.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale o regolamentare di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un mero adempimento dichiarativo e non il fatto costitutivo del credito contributivo.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rileva anche l’eventuale differimento del termine di versamento disposto da fonti normative o regolamentari attuative, quando tali fonti abbiano efficacia generale e si applichino al caso concreto.
  • La individuazione del dies a quo della prescrizione è questione di diritto, e il giudice può rilevare e applicare la disciplina corretta sulla base dei dati fattuali già emersi dagli atti e dalla sentenza impugnata, senza essere vincolato alle sole allegazioni di parte.
  • I D.P.C.M. emanati in funzione attuativa o integrativa della legge possono assumere natura regolamentare e quindi fonte normativa idonea a incidere sui termini di adempimento e, conseguentemente, sulla prescrizione del credito contributivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.