Sentenza del 02/03/2018 n. 4960 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato il diniego di esclusione dalla TIA/TARSU per una superficie di circa 2.850 mq del magazzino, sostenendo che vi si producessero esclusivamente rifiuti speciali, in particolare imballaggi terziari, smaltiti autonomamente tramite soggetti autorizzati. La questione riguardava se il Comune potesse assimilare tali rifiuti a quelli urbani mediante regolamento e se l'affidamento autonomo del recupero comportasse l'esclusione totale dal tributo oppure soltanto una riduzione. L'ente impositore sosteneva invece che l'assimilazione comunale fosse legittima e che il tributo fosse dovuto anche quando il contribuente affidasse a terzi lo smaltimento dei rifiuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente impositore, cassato la sentenza della CTR Toscana e rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame. Ha chiarito che gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani né assoggettati al regime di privativa comunale; tuttavia ciò non determina automaticamente l'esenzione dell'intera superficie. In base all'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, è esclusa dal tributo soltanto la parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si producono esclusivamente rifiuti speciali. Poiché nel magazzino potevano essere prodotti anche rifiuti urbani, la CTR avrebbe dovuto accertare concretamente la delimitazione delle aree e verificare la documentazione fornita dalla contribuente. La Corte ha inoltre ribadito che l'onere di indicare e provare le superfici non imponibili grava sul contribuente. La CTR dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 3
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali
L'esclusione dal tributo riguarda solo la porzione di superficie nella quale si producono esclusivamente rifiuti speciali e non l'intero immobile o l'intera attività. Il contribuente deve fornire i dati necessari per individuare e delimitare tale area.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lettera g
I comuni stabiliscono l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
La norma attribuiva ai Comuni il potere di assimilare determinati rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ma tale potere non si estende agli imballaggi terziari, soggetti a una disciplina speciale.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 38
I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
La gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti, inclusi raccolta, recupero e smaltimento, ricade sui produttori e utilizzatori secondo il regime speciale previsto dal decreto.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 43, comma 2
Dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura
Il divieto di conferimento degli imballaggi terziari nel circuito ordinario dei rifiuti urbani impedisce ai Comuni di assimilarli validamente ai rifiuti urbani.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 14
Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero
Per i rifiuti assimilabili e correttamente avviati al recupero, l'effetto ordinario è una riduzione tariffaria proporzionale, non necessariamente l'esclusione totale dalla superficie imponibile.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Il contribuente deve presentare la denuncia e comunicare gli elementi rilevanti per la determinazione della superficie imponibile, comprese le aree che chiede di escludere.
Art. 2697 c.c.
Pur spettando all'amministrazione la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, il contribuente che invoca un'eccezione o un'esclusione dalla superficie tassabile deve provare l'esistenza e la precisa delimitazione delle aree interessate.
Massime di principio
- La produzione di rifiuti speciali non comporta automaticamente l'esenzione dell'intero locale: occorre individuare le superfici in cui tali rifiuti si formano esclusivamente, per caratteristiche strutturali e destinazione.
- Gli imballaggi terziari, quando ricadono nella disciplina applicabile ratione temporis, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani tramite un regolamento comunale, poiché il loro conferimento nel normale circuito urbano è vietato.
- Lo smaltimento o il recupero autonomo dei rifiuti da parte dell'impresa non elimina di per sé il tributo su tutte le superfici; può determinare l'esclusione delle aree esclusivamente destinate alla produzione di rifiuti speciali oppure, nei casi di rifiuti assimilati, una riduzione proporzionale.
- Il contribuente che chiede esenzione o riduzione deve indicare tempestivamente le superfici interessate, descriverne destinazione e caratteristiche e produrre documentazione idonea, come contratti con gestori autorizzati, formulari di identificazione e attestazioni di recupero.
- La verifica deve essere concreta: se in una stessa area si producono sia rifiuti speciali sia rifiuti urbani, l'esenzione totale non è normalmente riconoscibile e occorre determinare la sola parte esclusa o la riduzione spettante.
- La disciplina applicabile dipende dall'anno d'imposta e dal regime tariffario concretamente vigente; non è corretto applicare retroattivamente la disciplina di TIA2, TARES o TARI a periodi regolati dalla TIA1/TARSU.
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