Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10364/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15 settembre 2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26 ottobre 2022, n. 251 (Serie Generale); - nonché di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito - della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 della Direzione generale della Sanità della Regione Sardegna relativa “all'attuazione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei D.M. a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2016,2017,2018”; - e, in conseguenza, l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detti provvedimenti regionali e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore dell'Amministrazione sanitaria regionale; - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalle Regioni in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202305384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto interministeriale del 6 luglio 2022, decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 e determinazione regionale attuativa del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i provvedimenti statali che certificavano il superamento del tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici negli anni 2015-2018 e dettavano le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di payback, nonché la determinazione della Regione Sardegna relativa alla ripartizione degli oneri. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di versamento delle somme poste a suo carico, ovvero del diritto di compensarle con crediti derivanti da forniture effettuate in favore dell'amministrazione sanitaria regionale. Nelle more del giudizio è entrato in vigore l'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha depositato la documentazione comprovante il versamento dell'importo ridotto e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta abbia fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione della controversia, ma non integri la cessazione della materia del contendere nel caso concreto. In base alla norma sopravvenuta, la cessazione della materia del contendere opera quando la definizione agevolata sia accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni o dalle Province autonome. Poiché, nella fattispecie, l'avvenuto versamento è stato documentato e rilevato dalla stessa ricorrente, si configura invece l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il bene della vita conseguito, consistente nell'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto, è diverso da quello originariamente perseguito, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione costituisce la base degli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici connessi al superamento del tetto di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali relativi al payback per gli anni 2015-2018.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Richiamato dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 quale fonte degli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 7 d.l. 19 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. [...] determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali [...].

    La definizione agevolata estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25 per cento. La cessazione della materia del contendere è riferita all'ipotesi in cui l'avvenuta definizione agevolata sia accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni o dalle Province autonome; se il pagamento è documentato dalla ricorrente, il venir meno dell'interesse determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di conseguire un bene della vita diverso da quello perseguito con la domanda di annullamento, il venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una norma speciale può operare soltanto al ricorrere delle modalità espressamente stabilite dalla norma stessa; in particolare, se essa richiede che la definizione agevolata sia accertata e comunicata dall'amministrazione, la relativa fattispecie non si perfeziona quando l'avvenuto pagamento sia documentato esclusivamente dalla parte ricorrente.
  • Nel contenzioso relativo agli obblighi di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il versamento della quota ridotta previsto dalla disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione sostanziale, ma non comporta automaticamente l'eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati; la diversa natura del bene conseguito rileva ai fini della qualificazione dell'esito processuale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.