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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44829/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza dell'11/06/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per mancato deposito, insieme all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente sosteneva che la norma debba essere applicata solo agli imputati liberi e non a quelli sottoposti a misure detentive domiciliari (arresti domiciliari o misura della "permanenza in casa"), richiamando anche profili di compatibilità con l'art. 6 CEDU e precedente giurisprudenza

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, alla data di proposizione dell'impugnazione, il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. era ancora applicabile. Ha condiviso l'orientamento maggioritario secondo cui l'obbligo di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter, opera anche quando l'appellante è sottoposto a detenzione presso il domicilio (arresti domiciliari, detenzione domiciliare, misura della permanenza in casa), mentre l'eccezione vale solo per il detenuto ristretto in istituto penitenziario, per il quale le notificazioni devono essere eseguite nel luogo di detenzione a mani proprie ai sensi dell'art. 156 c.p.p. Di conseguenza l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'appello inammissibile per la mancata dichiarazione/elezione di domicilio è da ritenersi corretta

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    Norma introdotta dal d.lgs. 150/2022 (poi abrogata dalla legge 9/8/2024 n.114) che, fino alla sua efficacia residua per impugnazioni proposte entro il 24/8/2024, imponeva il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto che l'obbligo operi per gli imputati non detenuti in istituto penitenziario, inclusi gli arresti domiciliari e la permanenza in casa

  • art. 156, c.p.p.

    Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona

    Regola speciale per le notificazioni all'imputato detenuto in istituto penitenziario; la Corte la interpreta come disciplina inderogabile che giustifica l'esclusione dell'operatività dell'art. 581, comma 1-ter, nei confronti del detenuto ristretto in istituto

  • art. 156, comma 3, c.p.p.

    Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157

    La novella ha differenziato il regime delle notificazioni per il detenuto in luogo diverso dall'istituto penitenziario, contribuendo alla distinzione normativa tra detenuti in istituto e soggetti ristetti a domicilio

  • art. 157-ter, c.p.p., comma 3

    In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

    Disposizione che conferma l'applicazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, alle notificazioni degli atti introduttivi nei confronti degli imputati non detenuti in istituto, rafforzando l'interpretazione secondo cui l'obbligo della dichiarazione/elezione riguarda i non detenuti in istituto penitenziario

  • d.lgs. 10/10/2022 n.150

    introduzione del comma 1-ter nell'art. 581 e modifiche alle norme sulle notificazioni

    Ha riformato le notificazioni e introdotto l'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio, con finalità di personalizzazione del gravame e di effettiva conoscenza del processo

  • legge 9/8/2024 n.114

    abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.

    Abrogazione intervenuta dopo la proposizione dell'impugnazione; la Corte ha precisato che la disciplina continuava ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/8/2024

  • art. 21, d.P.R. 22/09/1988 n. 448

    misura cautelare della permanenza in casa (menzionata nel provvedimento)

    La misura della "permanenza in casa" è equiparata, ai fini processuali, a una forma di stato di custodia cautelare ma non al regime di detenzione in istituto; ciò non impedisce che per tali soggetti operi l'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per i profili di garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione che richiede la dichiarazione/elezione non determini, di per sé, violazioni dell'art. 6 se applicata coerentemente al diverso regime delle notificazioni per i detenuti in istituto

Massime di principio

  • L'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione) era applicabile, per le impugnazioni proposte entro la finestra temporale indicata, agli imputati non detenuti in istituto penitenziario; pertanto va adempiuto anche dall'appellante sottoposto a misure domiciliari (arresti domiciliari, detenzione domiciliare, permanenza in casa).
  • Il detenuto ristretto in istituto penitenziario costituisce una categoria normativa distinta: per questi soggetti le notificazioni devono essere eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna a mani proprie (art. 156) e la dichiarazione/elezione di domicilio non produce efficacia impeditiva delle notificazioni previste.
  • In caso di impugnazione proposta prima dell'abrogazione normativa, occorre verificare la data di proposizione: la disciplina poi abrogata continuava ad applicarsi alle impugnazioni presentate entro il termine indicato dalla Corte di cassazione.
  • Nella pratica difensiva è prudente, a fini cautelativi, depositare la dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione salvo il caso evidente di detenzione in istituto penitenziario, per evitare il rischio di inammissibilità dell'impugnazione.
  • La distinzione fra detenzione in istituto e detenzione domiciliare è rilevante e giustificata dalla diversa esigenza di garantire la certezza delle notificazioni: non ogni forma di "custodia" autorizza a considerare irrilevante l'adempimento della dichiarazione/elezione di domicilio.

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