Sentenza n. 5994/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- (notificata il successivo 12 ottobre 2022), con la quale il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha disposto nei riguardi del ricorrente la «sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”, ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma sesto, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e, per l'effetto, l'iscrizione «d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto, del richiamato D.Lgs. n. 66/2010»; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti al predetto provvedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui gli è stata inflitta la perdita del grado per rimozione, conseguente all'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza grado. I fatti contestati erano stati oggetto di un procedimento penale conclusosi con una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il primo motivo deduceva la violazione del principio del ne bis in idem, assumendo la natura sostanzialmente punitiva della sanzione disciplinare e l'avvenuta definizione del procedimento penale. Il secondo motivo denunciava difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l'Amministrazione si fosse fondata sulle risultanze formali del procedimento penale senza svolgere un autonomo accertamento e senza considerare adeguatamente la documentazione sanitaria e la spiegazione alternativa della condotta. Il terzo motivo deduceva la sproporzione e l'irragionevolezza della massima sanzione espulsiva rispetto ai fatti contestati e ai precedenti di carriera.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione del ne bis in idem, rilevando che il procedimento disciplinare e quello penale sono autonomi e indipendenti e che la sanzione disciplinare non ha natura penale ai fini del divieto convenzionale ed eurounitario, essendo collegata al potere direttivo e alla corretta prosecuzione del rapporto di servizio. La pronuncia penale di non doversi procedere per prescrizione non impediva quindi l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare. Quanto al difetto di istruttoria e motivazione, il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione avesse svolto una valutazione autonoma, nel contraddittorio con l'incolpato, considerando la relazione dell'ufficiale inquirente, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, la mancata rinuncia alla prescrizione, la posteriorità della documentazione sanitaria e i precedenti disciplinari. La lesione del prestigio dell'Istituzione è stata ritenuta sussistente in ragione del contrasto della condotta con i doveri di servizio, di rettitudine ed esemplarità propri del militare. Anche la censura di sproporzione è stata respinta: la scelta della sanzione appartiene alla discrezionalità dell'Amministrazione ed è sindacabile soltanto per manifesta illogicità, arbitrarietà o abnormità, non riscontrate nel caso concreto. La motivazione dell'atto illustrava il disvalore della condotta, la violazione dei doveri assunti con il giuramento, l'incidenza negativa sull'immagine dell'Arma e l'esame delle memorie difensive; inoltre, erano stati valorizzati tre precedenti procedimenti disciplinari. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 861, comma 1, lett. d), d.lgs. 66/2010
Prevede, nel quadro dello stato giuridico militare, la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
art. 867, comma 6, d.lgs. 66/2010
Richiamato quale fondamento normativo della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
art. 923, comma 1, lett. i), d.lgs. 66/2010
Richiamato quale fondamento dell'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa senza grado conseguente alla perdita del grado.
art. 861, comma 4, d.lgs. 66/2010
Richiamato quale ulteriore base normativa dell'iscrizione nel ruolo dei militari di truppa senza grado.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente pubblico, anche quando riguardi fatti oggetto di procedimento penale, è autonomo e indipendente da quest'ultimo; la sanzione disciplinare, in quanto collegata al corretto adempimento degli obblighi di servizio e non alla funzione preventiva propria della pena, non ha natura penale ai fini del principio del ne bis in idem.
- La pronuncia penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non accerta definitivamente l'innocenza dell'incolpato e non impedisce all'Amministrazione di svolgere un autonomo procedimento disciplinare sui medesimi fatti.
- L'Amministrazione, nel procedimento disciplinare, deve svolgere una valutazione autonoma dei fatti e delle difese dell'incolpato; tale obbligo è soddisfatto quando l'istruttoria, condotta in contraddittorio, consideri plurimi elementi probatori e le circostanze rilevanti della vicenda, senza limitarsi al recepimento formale degli atti penali.
- La scelta della sanzione disciplinare appartiene alla discrezionalità dell'Amministrazione e non può essere sostituita dal giudice amministrativo; il sindacato giudiziale è limitato alla verifica di errori manifesti, manifesta illogicità, arbitrarietà, abnormità o carenza di motivazione.
- La lesione del prestigio dell'Istituzione militare non richiede una specifica risonanza mediatica dei fatti, essendo sufficiente che la condotta risulti incompatibile con i doveri derivanti dal giuramento, dagli obblighi di servizio e dai principi di rettitudine ed esemplarità propri dello status militare.
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