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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11945/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro dell'11/02/2021 che aveva confermato la responsabilità per il reato di appropriazione indebita aggravata e rideterminato la pena. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza per mancata comunicazione delle conclusioni scritte del P.M. nel processo a trattazione scritta; 2) vizio di motivazione e carenza probatoria in ordine alla responsabilità, sostenendo che le somme erano trattenute a titolo di compensazione per crediti professionali; 3) illegittimità della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale senza verifica della situazione economica dell'imputato; 4) mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 131‑bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio rilevando che al nuovo difensore-era onere attivarsi per acquisire le precedenti conclusioni o ricorrere agli uffici e che l'eccezione di nullità andava sollevata tempestivamente; sul secondo motivo ha qualificato la censura come genericamente aspecifica e comunque infondata, confermando la valutazione probatoria della Corte d'Appello (dichiarazioni della persona offesa con riscontri convergenti e mancanza di crediti "certi, liquidi ed esigibili" a fondamento della presunta compensazione); il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano profili di fatto nuovi non dedotti in sede di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla disciplina emergenziale sul procedimento; attiene alle modalità di svolgimento del giudizio cartolare e alla produzione delle conclusioni scritte nel contesto COVID.

  • art. 23‑bis co. 2 D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020 n. 176

    Norma che ha previsto la possibilità di giudizio cartolare d'appello durante la fase emergenziale; la Corte l'ha ricordata nel valutare la rilevanza della comunicazione telematica delle conclusioni del P.M.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede la nullità generale a regime intermedio connessa a profili di assistenza all'imputato; la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero rientra in tale fattispecie ma va eccepita tempestivamente.

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Stabilisce l'inammissibilità del motivo di cassazione per mancata specificità delle censure; la Corte l'ha applicata per rigettare motivi generici che non si confrontano con le argomentazioni del giudice d'appello.

  • art. 131‑bis c.p.

    Norma sostanziale sulla sospensione e conversione della pena (recidiva, rieducazione, ecc.); la sua mancata applicazione è stata respinta in cassazione perché la relativa doglianza introduceva fatti nuovi non dedotti in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Dispone conseguenze economiche e spese in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Le nullità relative all'assistenza o alla comunicazione degli atti (es. conclusioni del P.M.) devono essere eccepite tempestivamente, prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo; sollevare la nullità per la prima volta in cassazione conduce in genere all'inammissibilità.
  • Il difensore subentrato ha l'onere di attivarsi per acquisire gli atti e le conclusioni già depositate; la mancata conoscenza non giustifica automaticamente la dichiarazione di nullità se non è stata tempestivamente eccepita.
  • Le doglianze sulle prove e sulla motivazione devono essere specifiche e confrontarsi con le argomentazioni del giudice impugnato; censure generiche o aspecifiche sono inammissibili ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La pretesa compensazione delle somme trattenute da un difensore o professionista non vale come giustificazione penale se i crediti invocati non sono certi, liquidi ed esigibili; la sussistenza di crediti incerti non esclude la fattispecie di appropriazione indebita.
  • Questioni di fatto o elementi nuovi non dedotti in sede di appello non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione e sono generalmente inammissibili.
  • Se si contesta la legittimità di misure subordinate a condizioni economiche (es. sospensione condizionale subordinata al pagamento di una provvisionale), occorre sollevare tali profili nelle sedi precedenti e, se pertinenti, documentare la situazione economica in modo tempestivo.

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