Sentenza n. 443/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 21566/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero dell’Interno che ha negato la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato aveva impugnato davanti al TAR il diniego di cittadinanza richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, deducendo carenza di istruttoria, eccesso di potere e difetto di motivazione. Il diniego era fondato su una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata nel 2010 per guida in stato di ebbrezza con provocazione di un incidente stradale, nonché sull’omessa dichiarazione del precedente penale nella domanda. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo rilevante il precedente e decisiva l’omissione dichiarativa. In appello, l’interessato ha sostenuto che una sola sentenza di patteggiamento, risalente, relativa a un reato di lieve entità e ormai estinto, non fosse sufficiente a fondare il diniego, soprattutto in presenza di integrazione sociale, familiare e lavorativa. Ha inoltre dedotto che l’omessa dichiarazione non potesse costituire autonomo indice di mancata adesione ai valori dell’ordinamento e che il diniego fosse irragionevole in rapporto alle cause ostative previste dall’art. 6 della legge n. 91 del 1992.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il precedente penale, considerato isolatamente, non sarebbe stato sufficiente a giustificare il diniego: il reato era estinto automaticamente per legge ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. e l’Amministrazione, pur disponendo di ampia discrezionalità nella valutazione dell’integrazione dello straniero, non può fondare il diniego su una considerazione sommaria e non contestualizzata di fatti risalenti, senza esaminare complessivamente la situazione sociale, familiare e lavorativa dell’interessato. Tuttavia, nel caso concreto, assumeva carattere decisivo l’omessa dichiarazione del patteggiamento. Il richiedente aveva espressamente dichiarato di non aver riportato condanne penali, neppure ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nonostante il modulo richiamasse le conseguenze delle dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000. L’omissione non era stata spiegata né erano state presentate osservazioni dopo il preavviso di diniego. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto legittimo il diniego per la violazione dei doveri di lealtà e buona fede particolarmente intensi nel procedimento di concessione della cittadinanza. Ha inoltre escluso la rilevanza del confronto con l’art. 6 della legge n. 91 del 1992, poiché tale disposizione riguarda le cause ostative alla concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5, e non la naturalizzazione ai sensi dell’art. 9. È stata comunque riconosciuta la possibilità di presentare una nuova domanda. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. n. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, volto a valutare l’effettiva e complessiva integrazione dell’istante nella comunità nazionale.
art. 5 l. n. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza per matrimonio, istituto distinto dalla naturalizzazione prevista dall’art. 9.
art. 6 l. n. 91/1992
Prevede cause ostative riferite alla concessione della cittadinanza per matrimonio e non è direttamente applicabile alla concessione per naturalizzazione.
art. 444 c.p.p.
Riguarda la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che deve essere dichiarata dal richiedente nel modulo per la cittadinanza quando la domanda lo richieda espressamente.
art. 445, comma 2, c.p.p.
L’estinzione degli effetti penali del reato si produce automaticamente al ricorrere dei presupposti di legge; la successiva ordinanza giudiziale ha natura meramente dichiarativa. L’estinzione, tuttavia, non impedisce ogni valutazione amministrativa del comportamento, pur imponendo una valutazione complessiva e contestualizzata.
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992
Individua il reato di guida in stato di ebbrezza contestato all’interessato, con provocazione di un incidente stradale e tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000
Richiamati dal modulo di domanda, evidenziano le conseguenze amministrative e penali delle dichiarazioni non veritiere o delle omissioni dichiarative.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il richiedente, dopo il preavviso di diniego, non aveva presentato osservazioni idonee a spiegare l’omessa dichiarazione del precedente penale.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità, ma il diniego deve derivare da una valutazione effettiva, complessiva e contestualizzata della situazione personale, sociale, familiare e lavorativa dell’istante; un precedente penale risalente ed estinto, considerato isolatamente, non è di per sé sufficiente a giustificare il diniego.
- L’estinzione automatica degli effetti penali ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. non impedisce all’Amministrazione di considerare il fatto storico nel procedimento di naturalizzazione, ma non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di valutarlo insieme agli altri elementi della complessiva situazione dell’interessato.
- Quando il modulo di domanda di cittadinanza richiede espressamente di dichiarare anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’omessa dichiarazione del patteggiamento integra una violazione dei doveri di lealtà e buona fede gravanti sul richiedente e può fondare autonomamente il diniego, soprattutto in assenza di una spiegazione e di osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.
- Le cause ostative previste dall’art. 6 della legge n. 91 del 1992, riferite alla cittadinanza per matrimonio disciplinata dall’art. 5, non sono parametri direttamente applicabili al procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione disciplinato dall’art. 9.
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