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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10376/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore con deduzioni principali: (1) vizio di motivazione circa la spontaneità e l'utilità del percorso collaborativo, sostenendo una contraddizione tra la valutazione del Tribunale (collaborazione "libera") e quella della Corte d'appello (collaborazione intervenuta dopo l'applicazione della misura cautelare, quindi non spontanea); (2) violazione dell'art. 62-bis c.p., per presunta illegittima negazione delle attenuanti generiche con eccessivo rilievo alla gravità dei reati; (3) violazione dell'art. 8 D.L. 13/5/1991 n.152 (conv. L. 12/7/1991 n.203), per un presunto errato bilanciamento dell'attenuante per collaborazione con le aggravanti; (4) contraddittorietà della sentenza di appello che affermerebbe di accogliere parzialmente le doglianze sull'aspetto sanzionatorio ma, comunque, confermerebbe la sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi: le attenuanti generiche e l'attenuante ex art. 8 sono presupposti distinti; l'art. 62-bis consente al giudice di valutare molteplici elementi sintomatici mentre l'art. 8 premia il valido contributo fornito alle indagini per evitare ulteriori conseguenze delittuose; in caso di concorso tra l'attenuante speciale ex art. 8 e altre circostanze attenuanti/aggravanti va prima effettuato il giudizio di comparazione e poi applicata l'attenuante ad effetto speciale. La Corte ha rilevato autonome e insanabili contraddizioni nella motivazione della Corte d'appello (contraddizione circa la tempestività/spontaneità della collaborazione e sulla apparente "parziale" accoglienza delle doglianze seguita dalla conferma della sentenza). Per questi motivi ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203

    D.L. 13/05/1991 n.152 (conv. L. 12/07/1991 n.203) - attenuante per collaborazione/dissociazione

    L'attenuante ex art. 8 viene riconosciuta quando l'imputato fornisce un contributo valido alle indagini per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa; ha effetto speciale e, se concorre con altre circostanze, va applicata dopo il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    art. 62-bis c.p. - attenuanti generiche e criteri di valutazione

    Attribuisce al giudice la facoltà di riconoscere le attenuanti generiche sulla base di molteplici dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze, danno cagionato, condotta "post delictum"); non esclude né implica automaticamente l'applicazione dell'art. 8.

  • Sez. 2, Sent. n. 27808 del 14/03/2019 (Furnari)

    Sez. 2, Sent. n. 27808/2019

    Giurisprudenza richiamata a supporto della distinzione fra attenuanti generiche e attenuante ex art. 8 e dei criteri per la loro valutazione.

  • Sez. U, Sent. n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)

    Sez. U, Sent. n. 10713/2010

    Precisa la regola di calcolo della pena quando concorre l'attenuante ad effetto speciale: prima il giudizio di comparazione fra aggravanti e altre attenuanti, poi l'applicazione dell'attenuante speciale.

  • Sez. 1, Sent. n. 2137 del 05/11/1998 (Favaloro)

    Sez. 1, Sent. n. 2137/1998

    Ulteriore precedente giurisprudenziale sul principio sopra richiamato relativo all'ordine di applicazione delle circostanze ai fini del calcolo della pena.

Massime di principio

  • Le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e l'attenuante per collaborazione/dissociazione (art. 8 D.L. 152/1991) sono distinte: il riconoscimento di una non determina automaticamente l'altro.
  • Per l'attenuante ex art. 8 è decisivo il contenuto e l'utilità del contributo fornito alle indagini: deve emergere che il comportamento ha effettivamente contribuito a prevenire ulteriori conseguenze delittuose.
  • La spontaneità della collaborazione è un elemento valutabile e, se la motivazione del giudice è contraddittoria circa il momento o le ragioni della collaborazione (es. collaborazione "libera" vs. resa dopo misura cautelare), tale contraddizione può condurre all'annullamento della decisione sull'aspetto sanzionatorio.
  • Se concorrono l'attenuante speciale ex art. 8 con altre attenuanti o aggravanti, il giudice deve prima effettuare il confronto (comparazione) tra aggravanti e attenuanti per determinare la pena e poi applicare l'attenuante ad effetto speciale sul risultato ottenuto.
  • Una sentenza che dichiara di accogliere parzialmente le doglianze ma conferma comunque la decisione impugnata può essere censurata per contraddittorietà e portare al rinvio per un nuovo esame del trattamento sanzionatorio.
  • In situazioni simili è fondamentale che il giudice espliciti chiaramente i fatti accertati (es. quando e in quali condizioni è avvenuta la collaborazione) e la logica del calcolo della pena; l'assenza di coerenza nelle motivazioni espone la decisione al rischio di annullamento.

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