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Sentenza

Sentenza n. 91/2026 - Campobasso, Sezione 1

per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere quanto al ricorso n. 235 del 2025: contro il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di propria competenza, in ordine alla richiesta della ricorrente del 13/06/2024 di "sottoscrizione dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992 con la SOCIETA' COOPERATIVA "SCAED" in relazione alla struttura residenziale psichiatrica SRP 2A sita nel Comune di Castellino del Biferno e accreditata per n. 12 posti letto con DCA n. 27/2024" (prot. in ingresso Regione Molise n. 81691 del 17/06/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 66217 del 17/06/2024), e sul suo successivo sollecito del 16/10/2024 (prot. in ingresso Regione Molise n. 146619 del 23/10/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 110911 del 16/10/2024); quanto al ricorso n. 236 del 2025: contro il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di propria competenza, in ordine alla richiesta della ricorrente del 13/06/2024 di "sottoscrizione dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992 con la SOCIETA' COOPERATIVA "SCAED" in relazione alla struttura residenziale psichiatrica SRP 3.3 sita nel Comune di Campobasso ed accreditata per n. 4 posti letto con DCA n. 22/2024" (prot. in ingresso Regione Molise n. 81691 del 17/06/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 66217 del 17/06/2024), e sul suo successivo sollecito del 16/10/2024 (prot. in ingresso Regione Molise n. 146619 del 23/10/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 110911 del 16/10/2024); quanto al ricorso n. 237 del 2025: contro il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di propria competenza, in ordine alla richiesta della ricorrente del 17/06/2024 di "sottoscrizione dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992 con la SOCIETA' COOPERATIVA "G. FALCONE" in relazione alla struttura residenziale psichiatrica SRP 2 A sita nel Comune di Gambatesa ed accreditata per n. 12 posti letto con DCA n. 25/2024" (prot. in ingresso Regione Molise n. 82139 del 18/06/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 67151 del 18/06/2024), e sul suo successivo sollecito del 15/10/2024 (prot. in ingresso Regione Molise n. 146003 del 22/10/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 110521 del 15/10/2024); quanto al ricorso n. 238 del 2025: contro il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di propria competenza, in ordine alla richiesta della ricorrente del 26/06/2024 di "sottoscrizione dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992 con la SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "Nuove Prospettive" in relazione alla struttura residenziale psichiatrica SRP 1 sita nel Comune di Busso ed accreditata per n. 10 posti letto con DCA n. 26/2024" (prot. in ingresso Regione Molise n. 92026 del 09/07/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 70719 del 27/06/2024), e sul suo successivo sollecito del 22/10/2024 (prot. in ingresso Regione Molise n. 149687 del 29/10/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 113164 del 22/10/2024).

Giustizia amministrativa202500235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato sulle istanze di sottoscrizione di accordi contrattuali ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 per strutture residenziali psichiatriche accreditate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie accreditate)

Prevale il privato

La controversia

Le società cooperative, già accreditate con il Servizio Sanitario Regionale, hanno presentato alla Regione Molise e all’A.S.Re.M. istanze volte alla sottoscrizione degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, ciascuna con riferimento alla propria struttura residenziale psichiatrica e ai relativi posti letto accreditati. Le istanze e i successivi solleciti sono rimasti senza riscontro. Le ricorrenti hanno quindi domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna delle amministrazioni alla conclusione dei procedimenti con provvedimenti espressi. Le amministrazioni statali e la Regione hanno resistito eccependo l’infondatezza dei ricorsi; A.S.Re.M. non si è costituita. La questione centrale riguardava l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, pur in presenza della discrezionalità connessa alla programmazione sanitaria regionale, alla verifica del fabbisogno territoriale e alla sostenibilità finanziaria. Il giudice ha considerato anche il rilievo della tutela della concorrenza e l’impossibilità di giustificare indefinitamente la mancata contrattualizzazione mediante la proroga degli accordi con strutture già convenzionate o mediante l’omessa ridefinizione dei tetti di spesa.

La decisione

Il TAR ha riunito e accolto tutti i ricorsi, ritenendoli ammissibili e fondati. Ha distinto tra l’inesistenza di un diritto astratto alla contrattualizzazione e l’esistenza, in capo alle strutture già accreditate, di un interesse legittimo alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. L’accreditamento non determina automaticamente un obbligo dell’amministrazione di stipulare l’accordo, poiché la decisione resta condizionata alla programmazione sanitaria, al fabbisogno territoriale e alla sostenibilità finanziaria; tuttavia tali elementi non esonerano l’amministrazione dall’obbligo di definire le istanze. Il silenzio è stato pertanto dichiarato illegittimo. La Regione Molise e il Commissario ad acta, ciascuno per quanto di competenza, sono stati condannati a pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Il dispositivo non ha imposto la stipula degli accordi, lasciando impregiudicata la discrezionalità amministrativa sulle singole istanze. La nomina del commissario ad acta è stata differita e subordinata a un’eventuale istanza di parte in caso di persistente inadempimento oltre il termine assegnato. Le spese sono state poste a carico della Regione e del Commissario ad acta, nella misura di euro 1.500,00 per ciascun giudizio, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    La disposizione disciplina gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie accreditate. L’accreditamento non comporta automaticamente un obbligo di contrattualizzazione, ma impone all’amministrazione di definire espressamente il procedimento relativo all’istanza, esercitando la propria discrezionalità secondo programmazione sanitaria, fabbisogno e sostenibilità finanziaria.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il testo non indica espressamente gli articoli applicati, ma la pronuncia accerta l’illegittimità del silenzio e ordina alle amministrazioni di concludere il procedimento entro un termine determinato.

Massime di principio

  • L’accreditamento di una struttura sanitaria non attribuisce, di per sé, un diritto alla stipula dell’accordo contrattuale con il Servizio sanitario, poiché la contrattualizzazione resta subordinata alla programmazione sanitaria, all’effettivo fabbisogno territoriale e alla sostenibilità finanziaria.
  • La struttura sanitaria già accreditata è tuttavia titolare di un interesse legittimo alla conclusione del procedimento avviato con l’istanza di contrattualizzazione e può agire contro il silenzio dell’amministrazione per ottenere un provvedimento espresso.
  • La discrezionalità amministrativa sulla scelta di contrattualizzare non elimina l’obbligo di provvedere: l’amministrazione deve esaminare l’istanza e adottare una determinazione espressa e motivata, senza che il giudice possa sostituirsi nella valutazione di merito.
  • La mancata ridefinizione dei tetti di spesa o la proroga degli accordi con strutture già convenzionate non giustifica, di per sé, l’inerzia rispetto alle istanze di nuove strutture accreditate; l’amministrazione deve valutare misure organizzative e finanziarie compatibili con i tetti di spesa, anche mediante il ridimensionamento delle prestazioni già riconosciute, per evitare la chiusura del settore all’ingresso di nuovi operatori.
  • Nella tutela contro il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione competente di concludere il procedimento entro un termine, senza imporre l’adozione di un contenuto provvedimentale predeterminato quando residui discrezionalità amministrativa o tecnica.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela cautelare

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