Sentenza del 03/09/2015 n. 1307 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposte sui redditi - Rimborso - Dichiarazioni fiscali inemendabili - Diritto al rimborso - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che, anche dopo la scadenza del termine per la dichiarazione integrativa a favore, il contribuente può presentare un'istanza di rimborso della maggiore imposta versata, purché ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge. L'istanza deve essere presentata entro quarantotto mesi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente non aveva operato una deduzione nella dichiarazione dei redditi e, successivamente, erano scaduti i termini per presentare una dichiarazione integrativa a proprio favore. La questione riguardava la possibilità di ottenere comunque il rimborso della maggiore imposta versata mediante un'apposita istanza.
Norme richiamate
Disciplina della dichiarazione integrativa a favore del contribuente
Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente
La scadenza del termine per correggere la dichiarazione mediante dichiarazione integrativa non impedisce, di per sé, la presentazione di un'istanza di rimborso.
Disciplina del rimborso delle imposte dirette
entro il termine di quarantotto mesi
Il rimborso della maggiore imposta versata deve essere richiesto entro quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni normative applicabili.
Massime di principio
- La scadenza del termine per presentare una dichiarazione integrativa a favore non elimina automaticamente il diritto sostanziale al rimborso di un'imposta versata in eccesso.
- Quando il contribuente ha omesso una deduzione spettante, può valutare la presentazione di un'istanza di rimborso riferita al periodo d'imposta interessato.
- L'istanza deve essere presentata entro quarantotto mesi e deve essere supportata dalla prova dell'errore, della spettanza della deduzione e dell'effettivo versamento della maggiore imposta.
- Il rimborso non è automatico: occorre verificare caso per caso il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa e l'assenza di impedimenti, come compensazioni già effettuate o decadenze maturate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 set 2015Sentenza del 03/09/2015 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 3 set 2015Sentenza del 03/09/2015 n. 536 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 3 set 2015Sentenza del 03/09/2015 n. 541 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 3 set 2015Sentenza del 03/09/2015 n. 542 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 3 set 2015Sentenza del 03/09/2015 n. 908 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 3 set 2015Sentenza del 03/09/2015 n. 1432 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →