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Sentenza

Sentenza del 03/09/2015 n. 1307 - Comm. Trib. Prov. Torino

Imposte sui redditi - Rimborso - Dichiarazioni fiscali inemendabili - Diritto al rimborso - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto che, anche dopo la scadenza del termine per la dichiarazione integrativa a favore, il contribuente può presentare un'istanza di rimborso della maggiore imposta versata, purché ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge. L'istanza deve essere presentata entro quarantotto mesi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente non aveva operato una deduzione nella dichiarazione dei redditi e, successivamente, erano scaduti i termini per presentare una dichiarazione integrativa a proprio favore. La questione riguardava la possibilità di ottenere comunque il rimborso della maggiore imposta versata mediante un'apposita istanza.

Norme richiamate

  • Disciplina della dichiarazione integrativa a favore del contribuente

    Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente

    La scadenza del termine per correggere la dichiarazione mediante dichiarazione integrativa non impedisce, di per sé, la presentazione di un'istanza di rimborso.

  • Disciplina del rimborso delle imposte dirette

    entro il termine di quarantotto mesi

    Il rimborso della maggiore imposta versata deve essere richiesto entro quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni normative applicabili.

Massime di principio

  • La scadenza del termine per presentare una dichiarazione integrativa a favore non elimina automaticamente il diritto sostanziale al rimborso di un'imposta versata in eccesso.
  • Quando il contribuente ha omesso una deduzione spettante, può valutare la presentazione di un'istanza di rimborso riferita al periodo d'imposta interessato.
  • L'istanza deve essere presentata entro quarantotto mesi e deve essere supportata dalla prova dell'errore, della spettanza della deduzione e dell'effettivo versamento della maggiore imposta.
  • Il rimborso non è automatico: occorre verificare caso per caso il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa e l'assenza di impedimenti, come compensazioni già effettuate o decadenze maturate.

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