Cassazione Penale, Sentenza n. 22604/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: (I) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata pronuncia sulla congruità della provvisionale concessa alla parte civile (motivazione d'appello non rinunciata); (II) violazione di legge e vizio di motivazione perché una parte del reato di autoriciclaggio sarebbe estinta per prescrizione alla data della sentenza d'appello (21/01/2026), nonostante il termine fosse stato prorogato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Sul primo: ritenuto non consentito in Cassazione (le statuizioni sulla provvisionale non sono impugnabili in cassazione) e privo di interesse perché l'imputato aveva rinunciato ai motivi di gravame relativi all'affermazione di colpevolezza, rendendo definitiva la condanna agli effetti civili. Sul secondo: ritenuto generico; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'autoriciclaggio non si realizza con il mero deposito su conti intestati al medesimo autore (occorre trasferimento a terzi o investimento in attività economiche/strumenti finanziari) e che il momento di consumazione è l'effettivo trasferimento/investimento; nel caso alcune operazioni risultano avvenute dopo il 21/01/2016, sicché alla data della sentenza d'appello il termine prorogato di prescrizione (10 anni) non era scaduto. Inoltre la Cassazione non può compiere nuovi accertamenti di fatto in sede di legittimità e la prescrizione può essere rilevata solo se i presupposti emergono dalla sentenza impugnata. Per queste ragioni il ricorso è inammissibile. Conseguenze pratiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 599-bis, cod. proc. pen.
Regola il concordato in appello tra imputato e Pubblico ministero che ha portato alla conferma della condanna nei termini convenuti
art. 616, cod. proc. pen.
Disposizione che impone la condanna del proponente del ricorso inammissibile al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 592, comma 4, cod. proc. civ.
Principio della soccombenza, applicato per obbligare l'imputato a tenere indenne la parte civile delle spese sostenute per il giudizio
art. 2082, cod. civ.
Richiamato per chiarire che il mero deposito su conto proprio non costituisce attività "economica" ai fini dell'autoriciclaggio
art. 106, T.U. in materia bancaria e creditizia
Richiamato congiuntamente all'art. 2082 c.c. per escludere che il versamento su conto intestato al medesimo sia un'operazione di natura finanziaria idonea a costituire autoriciclaggio
Massime di principio
- Le statuizioni sulla provvisionale (provvisionali riconoscimenti a favore della parte civile) non sono impugnabili in Cassazione poiché non sono idonee a formare oggetto di decisione definitiva e verranno eventualmente superate dalla decisione finale sul risarcimento.
- La rinuncia dell'imputato in appello ai motivi che mirano a mettere in discussione la colpevolezza rende definitive le conseguenze civili derivate dalla condanna e limita l'obbligo del giudice di motivare su questioni civili già definitivamente acquisite.
- L'autoriciclaggio non si perfeziona con il mero deposito del profitto del reato su conti intestati al medesimo autore; è necessario un trasferimento delle somme a terzi o un investimento in attività economiche/strumenti finanziari idonei a occultare l'origine illecita.
- Il termine di prescrizione per l'autoriciclaggio decorre dal momento in cui si realizza l'atto idoneo a occultare l'origine del denaro (trasferimento a terzi o investimento), non dal semplice deposito sul conto dell'autore; pertanto la valutazione della prescrizione richiede che tali fatti emerghino chiaramente dalla sentenza impugnata per poter essere rilevati in Cassazione.
- In sede di legittimità non sono consentiti nuovi accertamenti di fatto: la Cassazione può rilevare la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza d'appello solo se i relativi presupposti risultano dalla sentenza stessa.
- Il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese processuali, a una somma alla cassa delle ammende e a rifondere le spese sostenute dalla parte civile.
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