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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22604/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi: (I) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata pronuncia sulla congruità della provvisionale concessa alla parte civile (motivazione d'appello non rinunciata); (II) violazione di legge e vizio di motivazione perché una parte del reato di autoriciclaggio sarebbe estinta per prescrizione alla data della sentenza d'appello (21/01/2026), nonostante il termine fosse stato prorogato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Sul primo: ritenuto non consentito in Cassazione (le statuizioni sulla provvisionale non sono impugnabili in cassazione) e privo di interesse perché l'imputato aveva rinunciato ai motivi di gravame relativi all'affermazione di colpevolezza, rendendo definitiva la condanna agli effetti civili. Sul secondo: ritenuto generico; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'autoriciclaggio non si realizza con il mero deposito su conti intestati al medesimo autore (occorre trasferimento a terzi o investimento in attività economiche/strumenti finanziari) e che il momento di consumazione è l'effettivo trasferimento/investimento; nel caso alcune operazioni risultano avvenute dopo il 21/01/2016, sicché alla data della sentenza d'appello il termine prorogato di prescrizione (10 anni) non era scaduto. Inoltre la Cassazione non può compiere nuovi accertamenti di fatto in sede di legittimità e la prescrizione può essere rilevata solo se i presupposti emergono dalla sentenza impugnata. Per queste ragioni il ricorso è inammissibile. Conseguenze pratiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 599-bis, cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello tra imputato e Pubblico ministero che ha portato alla conferma della condanna nei termini convenuti

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la condanna del proponente del ricorso inammissibile al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 592, comma 4, cod. proc. civ.

    Principio della soccombenza, applicato per obbligare l'imputato a tenere indenne la parte civile delle spese sostenute per il giudizio

  • art. 2082, cod. civ.

    Richiamato per chiarire che il mero deposito su conto proprio non costituisce attività "economica" ai fini dell'autoriciclaggio

  • art. 106, T.U. in materia bancaria e creditizia

    Richiamato congiuntamente all'art. 2082 c.c. per escludere che il versamento su conto intestato al medesimo sia un'operazione di natura finanziaria idonea a costituire autoriciclaggio

Massime di principio

  • Le statuizioni sulla provvisionale (provvisionali riconoscimenti a favore della parte civile) non sono impugnabili in Cassazione poiché non sono idonee a formare oggetto di decisione definitiva e verranno eventualmente superate dalla decisione finale sul risarcimento.
  • La rinuncia dell'imputato in appello ai motivi che mirano a mettere in discussione la colpevolezza rende definitive le conseguenze civili derivate dalla condanna e limita l'obbligo del giudice di motivare su questioni civili già definitivamente acquisite.
  • L'autoriciclaggio non si perfeziona con il mero deposito del profitto del reato su conti intestati al medesimo autore; è necessario un trasferimento delle somme a terzi o un investimento in attività economiche/strumenti finanziari idonei a occultare l'origine illecita.
  • Il termine di prescrizione per l'autoriciclaggio decorre dal momento in cui si realizza l'atto idoneo a occultare l'origine del denaro (trasferimento a terzi o investimento), non dal semplice deposito sul conto dell'autore; pertanto la valutazione della prescrizione richiede che tali fatti emerghino chiaramente dalla sentenza impugnata per poter essere rilevati in Cassazione.
  • In sede di legittimità non sono consentiti nuovi accertamenti di fatto: la Cassazione può rilevare la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza d'appello solo se i relativi presupposti risultano dalla sentenza stessa.
  • Il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese processuali, a una somma alla cassa delle ammende e a rifondere le spese sostenute dalla parte civile.

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