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Sentenza

Sentenza n. 567/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Ostuni; nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Ostuni di adempiere alle diffide e di provvedere sull’istanza di decadenza, concludendo il procedimento amministrativo, con fissazione di un termine e nomina del Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202501248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Ostuni sull’istanza di declaratoria di decadenza da una concessione demaniale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato al Comune di Ostuni un’istanza, reiterata, diretta a ottenere la declaratoria di decadenza di una concessione demaniale. A fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione, il Consorzio ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e dell’obbligo del Comune di provvedere espressamente, con fissazione di un termine ed eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Comune ha adottato una nota dirigenziale con cui ha respinto l’istanza, sostenendo che il Consorzio non fosse titolare di un interesse qualificato in materia di beni demaniali e non fosse legittimato a pretendere l’avvio o la conclusione di un procedimento riguardante soggetti terzi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’adozione della nota dirigenziale del 2 aprile 2026 ha superato la condotta inerte dell’amministrazione e ha fatto venire meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la legittimazione del Consorzio né la fondatezza del diniego sopravvenuto. Il Comune è stato tuttavia condannato alle spese di lite in applicazione della soccombenza virtuale, poiché ha riscontrato l’istanza soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, se effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita in forma semplificata in camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento espresso sull’istanza oggetto di un ricorso avverso il silenzio supera la condotta inerte e determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito la legittimità del provvedimento sopravvenuto.
  • Quando l’amministrazione provvede sull’istanza soltanto dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, il giudice può porre le spese a carico dell’amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, anche se dichiara cessata la materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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