Sentenza n. 2476/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di sgombero e ripristino relativa a uno specchio acqueo e ad aree banchinate del porticciolo di Ognina, adottata dopo l’annullamento giudiziale del titolo concessorio
Esito
Favorevole al resistente (assessorati regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, già titolare di una concessione demaniale marittima e di un successivo atto suppletivo di ampliamento, ha impugnato l’ingiunzione di sgombero adottata ai sensi dell’art. 54 del Codice della navigazione, nonché gli atti presupposti e connessi. Il titolo ampliativo era stato annullato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per difetto di motivazione in ordine ai pareri della Soprintendenza. La ricorrente sosteneva, con il primo motivo, che l’Amministrazione avrebbe dovuto attendere la conclusione della conferenza di servizi riattivata dopo le pronunce del giudice d’appello e la riedizione del potere della Soprintendenza, potendo nel frattempo consentire la permanenza provvisoria dell’occupazione. Deduceva inoltre violazione della disciplina sulla conferenza di servizi ed eccesso di potere. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 42/2004, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di verifica dell’interesse culturale dell’area, del quale era detentrice. Le associazioni intervenute hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso e, in via preliminare, l’inammissibilità per difetto di legittimazione, carenza di interesse e genericità dei motivi.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile l’intervento ad opponendum dell’associazione ambientalista, poiché rappresentativa di un interesse giuridicamente rilevante, differenziato da quello della generalità dei consociati, e suscettibile di un vantaggio indiretto dal rigetto del ricorso. Ha riqualificato come intervento ad opponendum, anziché come costituzione di controinteressata pretermessa, la partecipazione dell’associazione sportiva, non essendo individuabile in capo a essa un interesse qualificato contrario a quello della ricorrente direttamente desumibile dall’ingiunzione. Ha poi omesso l’esame delle ulteriori eccezioni di rito, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto: l’annullamento giurisdizionale del titolo concessorio elimina il presupposto legittimante l’occupazione del bene demaniale. L’ingiunzione di sgombero e ripristino prevista dall’art. 54 del Codice della navigazione costituisce quindi esercizio doveroso e vincolato del potere di autotutela possessoria, senza necessità di una specifica motivazione su un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità. La riapertura del procedimento amministrativo e l’eventuale futura adozione di un nuovo titolo non prorogano né sospendono l’efficacia delle sentenze di annullamento e non attribuiscono un titolo provvisorio o una situazione di tolleranza; l’eventuale nuova concessione avrebbe efficacia solo dal momento della sua adozione. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il procedimento di verifica dell’interesse culturale non incide direttamente sull’ingiunzione, fondata esclusivamente sull’occupazione sine titulo e sull’esecuzione del giudicato. Inoltre, l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 42/2004 riguarda il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa; dopo l’annullamento del titolo concessorio, la società non possedeva né deteneva legittimamente l’area e non rientrava quindi tra i destinatari della comunicazione. Il ricorso è stato definitivamente respinto. La ricorrente è stata condannata a pagare 1.500 euro di spese all’associazione ambientalista; le spese sono state compensate nei rapporti con le Amministrazioni e con l’associazione sportiva.
Norme richiamate
art. 54 R.D. n. 327/1942 (Codice della navigazione)
Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato.
L’annullamento giudiziale del titolo concessorio rende abusiva l’occupazione e impone all’Amministrazione di ordinare lo sgombero e il ripristino; il potere è vincolato e non richiede una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico.
artt. 10, 12 e 13 d.lgs. n. 42/2004
L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (...) costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13.
La verifica dell’interesse culturale riguarda i beni rientranti nell’art. 10 e il suo eventuale svolgimento non incide sul distinto procedimento di sgombero fondato sull’assenza del titolo concessorio.
art. 14 d.lgs. n. 42/2004
Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale (...) dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
L’obbligo di comunicazione dell’avvio presuppone una situazione qualificata di proprietà, possesso o detenzione. Il soggetto privo di titolo dopo l’annullamento della concessione non è destinatario della comunicazione in quanto detentore legittimo.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di una concessione demaniale elimina il titolo legittimante l’occupazione del bene e rende abusiva la permanenza del concessionario sull’area, anche se l’Amministrazione abbia riattivato il procedimento per l’eventuale rilascio di un nuovo titolo.
- In presenza di un’occupazione demaniale divenuta sine titulo per effetto dell’annullamento giudiziale della concessione, l’ingiunzione di sgombero e ripristino prevista dall’art. 54 del Codice della navigazione costituisce atto dovuto e vincolato, non richiedendo una motivazione specifica su un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità e della disponibilità del bene pubblico.
- La riapertura del procedimento amministrativo a seguito dell’annullamento di una concessione non proroga l’efficacia del titolo annullato, non crea una situazione di tolleranza dell’occupazione e non consente il mantenimento provvisorio dell’area; l’eventuale nuovo titolo concessorio opera solo dal momento della sua adozione.
- Le illegittimità eventualmente dedotte nel procedimento di verifica dell’interesse culturale non incidono sulla legittimità dell’ingiunzione di sgombero quando quest’ultima sia fondata autonomamente sull’occupazione priva di titolo e sull’obbligo di eseguire il giudicato amministrativo.
- La comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale deve essere effettuata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa; il soggetto che, a seguito dell’annullamento della concessione, occupi l’area senza titolo non è destinatario di tale garanzia partecipativa.
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